Pronuncia 69/1975 — Rel. Nicola Reale
ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 102, 106 e 109, secondo comma, del codice penale; degli artt. 636, 637 e 642 del codice di procedura penale; e dell'art. 4, secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), promossi con le seguenti ordinanze:
192 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 159 del 19 giugno 1974.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 22 gennaio 1975 il Giudice relatore Nicola Reale; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri. :
Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con deduzioni in data 28 novembre 1972, chiedendo che tutte le questioni siano dichiarate non fondate.
L'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e pubblicata ma non vi è stata costituzione di parte né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri. :
642 c.p.p. nella parte in cui è disposto che il ricorso dell'interessato non sospende la esecuzione del decreto del giudice di sorveglianza, a meno che il pubblico ministero vi consenta, mentre la sospende quello proposto da quest'ultimo.
Nei termini accennati la questione così sollevata va dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza, in quanto essa, come più volte è stato affermato da questa Corte (v. sent. n. 168 del 1972, nn. 19 e 110 del 1974), è attinente a fasi ulteriori del procedimento e condizionata a specifiche situazioni, allo stato meramente ipotizzabili e, quindi, non attuali.
La questione non è fondata.
Per vero questa Corte, con la sentenza n. 53 del 1968 ha già dichiarato, in riferimento all'art. 24 Cost., l'illegittimità degli artt. 636 e 637 c.p.p., nella parte in cui comportano che i provvedimenti del giudice di sorveglianza siano adottati senza la tutela del diritto di difesa, sul presupposto che la dimensione di tale diritto nel procedimento in esame va considerata in relazione all'interesse che ne è oggetto; vale a dire quello supremo della libertà personale. E con le successive sentenze n. 168 del 1972 e n.
110 del 1974 ha chiarito che tali disposizioni, conformemente ai precetti degli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, Cost., comportano ormai che l'interessato debba essere tempestivamente edotto sui fatti in merito ai quali è chiamato a fare dichiarazioni e sui quali il giudice intende dirigere o ha diretto le investigazioni e gli accertamenti, perché in ordine ad essi ed ai relativi risultati sia posto in grado di svolgere le proprie difese.
Sicché non v'ha dubbio che l'invito ex art. 636 c.p.p. sia equiparabile all'atto di contestazione dell'accusa nel procedimento ordinario e debba pertanto contenere gli elementi essenziali a fondamento della minacciata misura di sicurezza; debba, cioè, indicare non solo la forma di pericolosità attribuita all'interessato ma anche le circostanze di fatto, rispondenti alle previsioni della norma applicabile, su cui si basa la richiesta.
Appare evidente, infatti, che le decisioni di questa Corte concernenti l'art. 636 c.p.p. si riflettono parimenti sull'applicazione della disposizione in questione, che a quello (oltre che all'art. 637 c.p.p.) fa esplicito richiamo per la disciplina del procedimento relativo all'applicazione delle misure di prevenzione (sent. n. 53 del 1968). Dette misure d'altro canto, com'è stato opportunamente sottolineato, trovano causa al pari di quella di sicurezza, nella pericolosità sociale - criminale, si attuano attraverso la parziale interdizione sociale del soggetto e tendono al recupero del medesimo all'ordinato vivere civile.
Deve ritenersi, conseguentemente, che anche in questo caso l'invito a comparire innanzi al collegio in camera di consiglio di cui all'art.
4, comma secondo, della legge n. 1423 del 1956 non possa limitarsi all'indicazione della misura di cui è stata proposta l'applicazione ma debba precisare, altresì, gli elementi sui quali verterà il giudizio del tribunale, si intende entro i limiti consentiti dalla circostanza che tali misure sono collegate - nella previsione legislativa - non al verificarsi di fatti singolarmente determinati, ma a un complesso di comportamenti che costituiscono una condotta assunta dal legislatore come indice di pericolosità sociale (sent. n. 23 del 1964) e rientrante in una o più delle previsioni di cui all'art. 1 della legge in questione.
Ne deriva che nel caso di invito a comparire davanti al giudice per la decisione sulla misura dovranno essere osservate tutte le altre formalità necessarie all'espletamento della difesa e, ove mai tale atto venga preceduto da veri e propri atti istruttori, da parte del giudice dovranno essere osservate le regole ordinarie, anche per quanto riguarda l'intervento dell'interessato e del suo difensore.
La questione va pertanto dichiarata non fondata.
Va rilevato preliminarmente, in proposito, che questa Corte ha già dichiarato non fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 106 c.p., nella parte in cui dispone che ai fini della recidiva si tien conto delle condanne per le quali sia intervenuta amnistia (sent. n. 163 del 1972).
La questione viene ora riproposta negli stessi termini dal giudice di sorveglianza presso il tribunale di Firenze con riferimento alla dichiarazione di abitualità e non può non essere, al pari della prima, dichiarata non fondata.
Invero la norma denunziata costituisce una applicazione specifica del principio sancito nel primo comma dell'art. 151 c.p. (che limita gli effetti del provvedimento di clemenza, nel caso che sia stata già pronunziata sentenza definitiva di condanna, alla cessazione della esecuzione di questa e delle eventuali pene accessorie) e la sua ratio va ravvisata nella funzione della sentenza di condanna, che implica accertamento della colpevolezza rispetto ad un determinato reato, di guisa che essa non può essere obliterata quando si tratti di considerarne il valore sintomatico ai fini della valutazione della capacità criminale conseguente ad ulteriori violazioni della legge penale.
È d'altra parte evidente che l'asserita disparità di trattamento tra imputati di uno stesso titolo di reato, a seconda che essi possano beneficiare di un'amnistia impropria (che, intervenendo dopo la sentenza definitiva di condanna lascia persistere la rilevanza di questa ai fini della dichiarazione di abitualità nel delitto) ovvero di una amnistia propria (che ai fini della dichiarazione di abitualità, toglie ogni rilevanza alla attività criminosa dell'imputato) è pienamente giustificata dal fatto che nel primo caso, a differenza che nel secondo, il provvedimento interviene dopo che vi è stato il definitivo accertamento della colpevolezza dell'imputato.
Quanto al rilievo che la maggiore o minore durata del processo possa comportare diversità di trattamento, è ovvio che ciò costituisce mera disparità di fatto, irrilevante in questa sede.
Con riferimento all'art. 102 c.p. si prospetta il dubbio che l'abitualità nel delitto presunta dalla legge non sia compatibile col principio di uguaglianza in base alla considerazione che tale istituto, non accordando al giudice la possibilità di tener conto delle motivazioni e dei significati assunti in concreto dalle condotte criminose, non consentirebbe al medesimo di operare alcuna distinzione tra i vari soggetti che ricadono nel delitto.
L'art. 109, comma secondo, c.p., prevedendo poi che la dichiarazione di abitualità nel delitto possa essere effettuata in ogni tempo si porrebbe in contrasto con il principio di uguaglianza in riferimento alla funzione rieducativa della pena (artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, Cost.) in quanto, consentendo che il giudizio di pericolosità sia svolto in ogni tempo, e quindi anche quando sia ormai compiuto il reinserimento sociale, finirebbe, con ingiustificato trattamento discriminatorio, per emarginare dalla società una categoria di soggetti: i delinquenti abituali, appunto.
Tali questioni, negli stessi termini, sono già state esaminate e dichiarate non fondate da questa Corte con la sentenza n. 168 del 1972 e quella riguardante l'art. 102 c.p. è stata successivamente dichiarata, con altra decisione, manifestamente infondata (ord. n. 44 del 1973).
Esse vanno pertanto dichiarate manifestamente infondate non essendo stati prospettati dal giudice a quo profili o argomenti nuovi che possano indurre questa Corte a mutare la propria giurisprudenza.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara:
106 del codice penale sollevata dal giudice di sorveglianza presso il tribunale di Firenze con ordinanza 12 settembre 1972;
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere