Pronuncia 7/1975 — Rel. Vezio Crisafulli
ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 290 e 313 del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:
Udito nella camera di consiglio del 7 novembre 1974 il Giudice relatore Vezio Crisafulli.
Considerato in fatto e in diritto:
Altre due questioni di legittimità costituzionale dell'art. 313, comma terzo, cod. pen., nella parte in cui detta norma prevede che l'autorizzazione a procedere per il delitto di vilipendio della magistratura sia concessa dal Ministro per la grazia e giustizia sono state promosse dalla Corte di assise di Roma con due ordinanze emesse rispettivamente il 13 marzo ed il 27 aprile 1973, nel corso di altrettanti procedimenti penali a carico entrambi di Grimaldi Fulvio, con riferimento alle disposizioni contenute nel titolo IV, sezione della parte seconda della Costituzione e particolarmente all'art. 104.
Infine, una quarta ordinanza, emessa il 13 dicembre 1973 dal giudice istruttore presso il tribunale di Marsala, nel corso di un procedimento penale a carico di Nicosia Angelo, ha proposto in riferimento agli artt. 3, 1O4, 105, 106, 107 e 108 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 313, terzo comma, cod. pen., nella parte in cui attribuisce al Ministro per la giustizia, anziché al Consiglio superiore della magistratura, la competenza a concedere o negare l'autorizzazione a procedere per il delitto di vilipendio dell'ordine giudiziario.
I giudizi, vertendo su analoghe questioni, vanno riuniti e possono essere congiuntamente decisi.
Anche le questioni relative all'art. 313 cod. pen., genericamente e specificamente sollevate in riferimento al principio di eguaglianza, sono state dichiarate non fondate con le sentenze n. 22 del 1959 e n.
142 del 1973 e manifestamente infondate con le ordinanze n. 39 e n. 136 del 1974; mentre quelle dedotte in riferimento ai principi di riserva di giurisdizione, di legalità della pena e di officialità dell'azione penale sono state dichiarate non fondate con la sentenza n. 22 del 1959, successivamente ribadita dalle ordinanze di manifesta infondatezza n. 39, n. 71 e n. 136 del 1974, pur se l'art. 25, secondo comma, Cost. non risulta in tali decisioni formalmente menzionato.
A loro volta, le ulteriori censure per violazione degli articoli da 101 a 101 sono state dichiarate non fondate con la sentenza n. 142 del 1973 e manifestamente infondate con la sentenza n. 20 del 1974 e con le ordinanze n. 5, n. 39 e n. 136 del 1974.
Ciò rammentato, poiché non vengono ora addotti argomenti che possano indurre a discostarsi dalle precedenti decisioni, le anzidette questioni, sotto i vari profili testé precisati, devono essere dichiarate manifestamente infondate.
Ma entrambi i profili sono da disattendere e la questione, perciò, anche nei termini ora esposti, non è fondata.
Non è pertinente, infatti, il richiamo all'art. 3, per le peculiari caratteristiche che sono proprie dei diversi organi costituzionali dello Stato, consentendone discipline non sempre tra loro uniformi. In particolare, per quanto ora interessa, è da rammentare che, a differenza dalle Assemblee legislative e dalla Corte costituzionale, il Governo non si esaurisce nell'organo collegiale "consiglio dei ministri", ma è organo complesso, nell'ambito del quale
Né sussiste violazione dell'art. 95, primo comma, Cost., che non si riferisce affatto alle attribuzioni del Consiglio dei ministri, enunciando in termini riassuntivi i poteri - di direzione della politica generale dei Governo, di impulso e coordinamento dell'opera dei ministri - spettanti al Presidente del Consiglio, con le connesse responsabilità; ed è noto che quei poteri si esercitano anche fuori del consiglio, nei confronti dei ministri singolarmente considerati.
Nulla vieta pertanto, ed è anzi conforme ai principi che presiedono alla struttura ed al funzionamento del Governo che il Ministro per la giustizia tenga informato il Presidente del Consiglio delle richieste di autorizzazione a procedere per il vilipendio del Governo e che, ove lo si ritenga di volta in volta politicamente opportuno, la questione se concederla o meno venga portata in sede di Consiglio dei ministri a norma dell'art. 4 del r.d. 14 novembre 1901, n. 466.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 290 e 313 del codice penale sollevate in riferimento agli artt. 3, 21, 25, 101 a 110 e 112 della Costituzione con le ordinanze di cui in epigrafe; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 313, comma terzo, sollevata in riferimento agli artt.
3 e 95 della Costituzione con le ordinanze dei giudici istruttori di Marsala e di Taranto di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere