Pronuncia 72/1975 — Rel. Guido Astuti
ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 7 luglio 1901, n. 283, sugli onorari dei procuratori e sul patrocinio legale nelle preture, promossi con due ordinanze emesse il 19 febbraio 1973 dal presidente del tribunale di Brescia sulle istanze di Boghi Alberto e di Guarneri Ferdinando, iscritte ai nn. 132 e 133 del registro ordinanze 1973 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 140 del 30 maggio 1973.
Udito nella camera di consiglio del 23 gennaio 1975 il Giudice relatore Guido Astuti. :
Il presidente del tribunale di Brescia, dovendo provvedere sulle istanze di iscrizione nell'albo dei patrocinatori legali della pretura di Breno, presentate da Alberto Boghi e Ferdinando Guarneri, ha sollevato, di ufficio, con due ordinanze di identico contenuto, questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 7 luglio 1901, n. 283, in riferimento all'art. 33, comma quinto, della Costituzione.
Nei giudizi di legittimità costituzionale non vi è stata costituzione delle parti private né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri. :
547, il presidente del tribunale, verificata l'esistenza del requisito necessario (ossia del titolo che dà diritto alla iscrizione), "ordina la iscrizione nell'albo", senza che sia richiesto alcun procedimento o provvedimento in camera di consiglio, come previsto invece per l'abilitazione ai sensi dell'art. 6, lett. h, delle persone aventi i requisiti indicati dal successivo art. 7 della legge n. 283 del 1901.
È pertanto evidente il difetto di legittimazione del presidente del tribunale a proporre, sulla semplice domanda di iscrizione ai sensi dell'art. 6, lett. a, una questione di legittimità costituzionale, nell'assenza di un giudizio. E non si esamina qui se la disposizione denunciata possa ritenersi tuttora in vigore, poiché ciò appartiene all'esclusiva competenza dell'organo chiamato ad applicarla nel caso concreto, ed esorbita - di massima - dal giudizio di competenza di questa Corte.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 7 luglio 1901, n. 283, sugli onorari dei procuratori e sul patrocinio legale nelle preture, sollevata in riferimento all'art. 33, quinto comma, della Costituzione, dal presidente del tribunale di Brescia con le ordinanze di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI Cancelliere