Pronuncia 8/1975 — Rel. Vincenzo Trimarchi
ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1310, primo comma, del codice civile, promossi con le seguenti ordinanze:
Visti gli atti di costituzione di Palma Giacinto, dell'Associazione ciclistica pratese, di Leone Francesco e di Valente Gaetano; udito nell'udienza pubblica del 20 novembre 1974 il Giudice relatore Vincenzo Michele Trimarchi; uditi l'avv. Alessio Festa, per Palma Giacinto, e l'avv. Carmelo Carbone, per Valente Gaetano. :
Ritenuto che in forza della norma denunciata l'effetto interruttivo della prescrizione si estende ai condebitori solidali (a cui l'atto relativo non sia stato notificato) "pur se questi ultimi non abbiano conoscenza della pretesa creditoria nei loro confronti e, quindi, del fatto interruttivo della prescrizione", la Corte dei conti si è dichiarata dell'avviso che con la detta norma sarebbe violato l'art. 3, comma primo, della Costituzione: "colui che può essere convenuto in giudizio come condebitore solidale per l'accertamento del rapporto di solidarietà e del debito, anche dopo il decorso del termine della prescrizione, viene a trovarsi", infatti, "in posizione di disuguaglianza e di sfavore rispetto a colui che può essere convenuto in giudizio come debitore unico" "poiché questi, se convenuto in giudizio dopo il decorso del termine prescrizionale, può, a differenza del primo, efficacemente opporre la prescrizione paralizzando così l'azione del creditore".
La norma, secondo la Corte dei conti, "appare anche in contrasto col principio dell'inviolabilità del diritto alla difesa in ogni stato e grado del procedimento". A tal riguardo si assume che con l'art. 24, comma secondo, della Costituzione si sarebbe voluto che la difesa del convenuto in giudizio fosse assicurata non solo in relazione alla fase processuale ma anche in relazione a quella "preprocessuale" o "antecedente"; ed in relazione a ciò, si sostiene che "il soggetto convenuto in giudizio dopo il decorso del periodo di tempo, che sarebbe stato utile a far maturare la prescrizione nei suoi confronti, se egli fosse stato debitore unico, può trovarsi nella condizione di dover predisporre la propria difesa con notevole ritardo rispetto ai coobbligati già convenuti", e "col pericolo che sia venuta meno la possibilità di predisporre gli elementi di prova dell'eventuale inconsistenza del rapporto da cui trae titolo l'obbligazione dedotta in giudizio o, comunque, ogni altro mezzo di difesa", e quindi può trovarsi "in una situazione processuale seriamente compromessa da tale ritardo".
L'art. 24 della Costituzione, si aggiunge dalla Corte dei conti, risulterebbe comunque violato, anche se si dovesse ritenere che detto precetto costituzionale si riferisce esclusivamente alle norme attinenti alla difesa processuale, perché non può disconoscersi che il 1310, comma primo, abbia carattere sostanziale, ma che, "privando il debitore solidale, non tempestivamente intimato, del potere di eccepire la prescrizione e quindi di annullare l'azione del creditore, comporti una grave menomazione del diritto di difesa".
In conclusione, siccome statuito da questa Corte con la sentenza n.
48 del 1968, non può ritenersi che un "soggetto debba risentire gli effetti giuridici di un atto compiuto nei confronti di altro soggetto, anche se coobbligato, senza essere venuto a conoscenza dell'atto stesso".
Ed infine, in contrario, non può valere quanto affermato da questa Corte con la sentenza n. 118 del 1969, non si può, cioè, ritenere che "con l'interruzione della prescrizione avvenuta nei confronti di un soggetto, il rapporto sostanziale permane, perché l'obbligazione acquista solo "un nuovo termine di durata" anche nei confronti dei coobbligati, onde non è leso il diritto di difesa di questi ultimi; e ciò perché "tale argomentazione, invero, appare valida solo per il caso in cui il rapporto di solidarietà non necessiti esso stesso di un accertamento giudiziale, e non anche per il caso in cui un soggetto venga chiamato in giudizio, dopo il decorso del normale termine di prescrizione, per accertare sia la sussistenza di un rapporto di obbligazione rispetto al soggetto creditore, sia un conseguente rapporto di obbligazione con altro soggetto, convenuto in giudizio anteriormente alla scadenza del termine di prescrizione".
Ha rilevato, infine, che, consentendosi al creditore di agire senza alcun limite di tempo contro il condebitore solidale, nei confronti di questo la difesa è sostanzialmente preclusa e comunque menomata dato che "non gli è più possibile di provvedere idoneamente e concretamente, a causa della dispersione, distruzione di atti e documenti ed eliminazione anche mnemonica degli elementi di fatto, difensivi e di prova (scritta o testimoniale) operanti in suo favore, causata dall'eccessivo lasso di tempo intercorso (già prima della contestazione litis) dalla data in cui si verificavano i fatti giuridici generatori della pretesa giudiziale".
Il Valente, riportandosi alle difese svolte davanti al giudice a quo ha chiesto, per l'ipotesi (subordinatamente prospettata) di applicabilità alla specie dell'art. 1310, comma primo, del codice civile, che la questione di legittimità costituzionale relativa a detta norma fosse dichiarata fondata.
Ad avviso della Corte d'appello di Firenze, gli artt. 3, comma primo e 24, comma secondo, della Costituzione esigono che "tra più responsabili per un medesimo fatto ciascuno di tali responsabili sia posto in grado di svolgere le proprie difese, in condizioni di parità di trattamento e in particolare senza che un pregiudizio possa sorgere a carico di taluno a motivo della incolpevole sua ignoranza di determinati fatti o atti, i quali abbiano decisiva importanza per la tutela dei propri diritti". Ed invece l'art. 1310, comma primo, del codice civile consente al creditore di conseguire l'imprescrittibilità (o di determinare a suo piacimento la durata del termine prescrizionale) dell'azione verso il debitore estraneo agli atti interruttivi, e al coobbligato che si trovi in codesta situazione rende più difficile procurarsi adeguate prove.
Tali conseguenze, poi, risultano ancora più gravi "nella ipotesi in cui, come nella fattispecie, la solidarietà non deriva da un titolo di natura convenzionale, e come tale necessariamente conosciuto dai singoli obbligati, ma da un fatto illecito la cui esistenza ben può essere incolpevolmente ignorata dal responsabile indiretto divenuto obbligato sulla base di una presunzione legale di colpa".
Il Leone, a mezzo dell'avv. Bruto Merlino, ha eccepito l'inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione e ne ha chiesto, nel merito, la declaratoria di non fondatezza.
La questione sarebbe priva di rilevanza perché sull'inesistenza della prescrizione invocata dall'Associazione si sarebbe formato il giudicato a seguito della mancata tempestiva impugnazione di una sentenza non definitiva (del 9 marzo 1970) che aveva deciso in merito e d'altronde, l'appello avverso la detta sentenza avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile perché l'appellante non aveva prodotto la copia della sentenza stessa, e perché, comunque, la Corte d'appello di Firenze aveva omesso di esaminare la causa, sul punto della prescrizione, in relazione all'art. 2953 del codice civile.
E la questione non sarebbe fondata, perché il vincolo che lega tra loro i vari debitori, in materia di responsabilità contrattuale o extracontrattuale, non consente di concepire le loro singole posizioni in modo isolato e indipendente l'una dall'altra, ed in particolare, in caso di fatto illecito, quel vincolo nasce da rapporti che collegano in tal modo l'un debitore all'altro da non consentire che il creditore possa perseguire l'uno senza che ciò abbia il minimo effetto nei confronti dell'altro. Né, d'altra parte, in ordine al fatto illocito, sarebbe ipotizzabile l'incolpevole ignoranza del condebitore quale committente che pregiudicherebbe le sue possibilità di difesa, perché tale ignoranza, in generale, sarebbe inconcepibile e nella specie non ci sarebbe stata e comunque avrebbe integrato un difetto di organizzazione e quindi una colpa dell'Associazione.
Non si dovrebbe, infine, trascurare che, se l'interruzione della prescrizione rende possibile al creditore di esercitare l'azione anche a notevole distanza di tempo dal fatto illecito, ciò è conseguenza non della norma dell'art. 1310 ma di altre norme del codice civile (art. 2934 e ss.) che disciplinano la durata e l'interruzione della prescrizione.
L'Associazione ciclistica pratese, costituitasi a mezzo degli avv.
Aldo Corazzini e Inigo Marani Toro, ha dedotto la non fondatezza dell'eccezione di inammissibilità della questione fatta valere dal Leone perché la ricordata sentenza non definitiva non è mai passata in giudicato ed agli atti del giudizio d'appello vi è stata una copia della sentenza impugnata, e comunque tali pretese ragioni di inammissibilità non sono state opposte nella debita sede; e perché, durante il corso del procedimento contro il Santini, si sarebbe maturata la prescrizione biennale in favore della concludente associazione (giusta l'interpretazione che dell'art. 2945, comma secondo del codice civile ha fatto la Cassazione, sez. II, con la sentenza n. 1873 del 1972).
Ed ha insistito, dopo aver precisato d'essere venuta a conoscenza del fatto illecito e del conseguente giudizio solo a distanza di sette anni dall'evento dannoso, perché la questione fosse dichiarata fondata.
L'eccezione, per altro non seguita da richiesta di declaratoria, non merita d'essere accolta. A sostegno di essa, infatti, sono portati argomenti basati su asseriti errores in judicando del giudice di merito, di cui a questa Corte non è consentito l'esame. E poi non si può non dare atto che in punto di rilevanza il giudice a quo ha motivato in modo specifico ed adeguato.
La norma denunciata sarebbe, pertanto, in contrasto con gli artt.
3, comma primo, e 24, comma secondo, della Costituzione, distintamente o congiuntamente considerati.
La regola giuridica enunciata nel primo comma dell'articolo 1310 del codice civile, nella disciplina dettata in generale per le obbligazioni solidali, sta a significare che se il creditore compie un atto di esercizio del proprio diritto nei confronti di un condebitore solidale ed in particolare intima o richiede per iscritto allo stesso di eseguire la prestazione dovuta ovvero propone la medesima domanda con l'atto introduttivo di un giudizio o nel corso di esso (per es. con la costituzione di parte civile nel processo penale), si producono gli effetti tipici essenziali di ciascun atto; ed inoltre ex lege cessa di essere utile ai fini della prescrizione del diritto il periodo di tempo, già decorso, durante il quale si era avuta l'inerzia del creditore e comincia un nuovo periodo di prescrizione a decorrere dalla data dell'atto interruttivo o, nelle ipotesi di cui ai primi due commi dell'art. 2943 del codice civile e per effetto del disposto del secondo comma dell'art. 2945 dello stesso codice, dalla data in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio. Si verifica accanto agli effetti giuridici essenziali propri di ciascun tipo di atti interruttivi, il detto effetto, avente portata conservativa, che incide direttamente sulla posizione del creditore nell'ambito dell'obbligazione solidale, sul diritto cioè del creditore ad una data prestazione nei confronti di tutti i condebitori solidali, e che si riflette automaticamente ed inevitabilmente (per necessità logica e in mancanza di una regola in senso contrario) sulla posizione di tutti i condebitori solidali e di ciascuno di essi; e tale effetto, data la sua natura, coinvolge l'intero rapporto obbligatorio.
Perché si produca codesto effetto conservativo non è richiesto, a differenza di quel che è dato di constatare a proposito degli altri effetti, che dell'atto che lo fa sorgere sia a conoscenza il destinatario. È significativo, a tal riguardo, ricordare che a proposito dell'intimazione o richiesta di cui all'art. 1219 del codice civile, giusta quanto previsto dall'art. 1308 in relazione all'art.
1310 dello stesso codice, si determina la costituzione in mora di tutti i condebitori solidali solo se a questi l'atto venga notificato o comunicato, ed il ripetuto effetto, invece, si produce nei confronti di tutti solo che l'atto sia portato a conoscenza di uno di essi; ed analoga constatazione potrebbe farsi per gli altri atti interruttivi. E tutto ciò ha una logica giustificazione per il fatto che gli effetti tipici essenziali, a differenza di quello conservativo, toccano direttamente ed immediatamente la sfera giuridica del (singolo) condebitore solidale.
Nella ipotesi in cui rientrano i casi all'esame dei giudici del merito, il condebitore solidale che non sia a conoscenza dell'atto interruttivo, in dipendenza dell'estensione nei suoi confronti del relativo effetto (conservativo) immediatamente non viene a perdere alcun diritto e comunque non viene ad essere inciso in una qualsiasi situazione giuridica soggettiva di cui sia titolare. E neppure dalla data della interruzione della prescrizione comincia a decorrere un termine che il detto soggetto debba osservare a pena di decadenza da un diritto o entro il quale del suo diritto debba compiere un atto di esercizio, e quindi non ricorre la condizione che in altre occasioni questa Corte ha considerato sufficiente perché, in materia di solidarietà tributaria, potesse riscontrarsi un contrasto con le disposizioni ed i principi costituzionali di raffronto (sentenze nn. 48 e 139 del 1968).
Non è, pertanto, ravvisabile la denunciata disparità ingiustificata di trattamento tra il condebitore solidale a cui non sia rivolto l'atto interruttivo ed il debitore unico o altro condebitore solidale che riceva l'atto. La situazione del debitore unico è diversa, in modo evidente, e quindi è del tutto corretto che la disciplina nei suoi confronti sia differenziata. Il principio di eguaglianza, poi, non risulta violato ove si mettano a - raffronto i detti condebitori solidali, perché l'essere o meno a conoscenza dell'atto interruttivo, ai fini della produzione del ripetuto effetto conservativo, è, per le ragioni sopra dette, ininfluente.
D'altra parte, la norma denunciata, sotto il profilo in esame, non va contro l'art. 24, comma secondo, perché l'effetto conservativo di cui si tratta è operativo sul terreno del diritto sostanziale e quindi si muove su un terreno non coperto dalla detta garanzia costituzionale.
Ad integrare l'asserita (nelle ordinanze) ed (ora) rilevata diseguaglianza delle situazioni di codesti condebitori solidali, è da escludersi che possa valere il fatto che, decorso che sia in concreto il termine prescrizionale, il condebitore solidale che non abbia avuto conoscenza dell'atto interruttivo, non possa eccepire la prescrizione e quindi paralizzare la pretesa del creditore, perché a tale soggetto non è negata la detta eccezione e nonostante che sia scaduto il termine utile alla prescrizione, e perché invece a proposito di quell'effetto giuridico non è venuto ad esistenza il relativo fatto costitutivo (a causa dell'estensione al condebitore solidale che non ha ricevuto l'atto, dell'effetto interruttivo, e stante la non contrarietà della norma, sotto questo profilo, alle disposizioni costituzionali di raffronto).
Rimarrebbero quindi come indici e modi di diseguaglianza e di sfavore per il condebitore solidale di cui si tratta, il pericolo per questo di non potere più acquisire - o l'accrescimento per lo stesso delle difficoltà a procurarsi - gli elementi di prova e ogni mezzo di difesa.
Ma in ordine a tale disparità di trattamento è agevole rilevare che la garanzia costituzionale della difesa in giudizio assicurata dall'art. 24, comma secondo, della Costituzione si estrinseca nella possibilità data a tutti coloro che agiscano in giudizio per la tutela dei loro diritti ed interessi legittimi, di difendersi e d'essere difesi in ogni stato e grado del procedi mento; e che essa ovviamente - come si è già precisato - si riferisce alle situazioni giuridiche soggettive quali risultano dalle norme di diritto sostanziale.
Per ciò non può dirsi che vada contro il secondo comma dell'art.
24 la norma denunciata in quanto da essa si facciano discendere le rilevate situazioni di diseguaglianza e di sfavore: la difesa in giudizio non rimane annullata o limitata.
E neppure tale norma viola l'art. 3, comma primo, perché, non derivando l'impossibilità o una maggiore difficoltà a procurarsi adeguate prove necessariamente dall'essere il condebitore solidale, al quale venga esteso l'effetto interruttivo della prescrizione, convenuto in giudizio a distanza di molto tempo dalla citazione di altro condebitore, qualora ciò si verifichi si è in presenza di mere situazioni di fatto, del tutto episodiche ed accidentali. E queste, per ciò, non si prestano ad essere assunte come punto di riferimento per argomentare a proposito della norma da cui del tutto indirettamente possono discendere, una qualsiasi violazione del principio di eguaglianza. Anche se non è escluso che, nei casi più gravi, possa ipotizzarsi un pregiudizio non altrimenti evitabile che attraverso il comportamento del creditore (e per quanto di ragione, anche del condebitore interessato al regresso nei confronti degli altri condebitori) che dovrebbe svolgersi nel rispetto delle regole della correttezza o secondo buona fede e, qualora il creditore sia un pubblico ufficio, in modo da assicurare il buon andamento dell'amministrazione.
E non lo sono del pari anche nelle due ipotesi richiamate rispettivamente dalla Corte dei conti e dalla Corte d'appello di Firenze, e cioè quando "un soggetto venga chiamato in giudizio, dopo il decorso del normale termine di prescrizione, per accertare sia la sussistenza di un rapporto di obbligazione rispetto al soggetto creditore, sia un conseguente rapporto di obbligazione con altro soggetto, convenuto in giudizio anteriormente alla scadenza del termine di prescrizione" o quando la solidarietà deriva "da un fatto illecito la cui esistenza ben può essere incolpevolmente ignorata dal responsabile indiretto divenuto obbligato sulla base di una presunzione legale di colpa".
In codeste due ipotesi non ricorrono dati o elementi che consentano una peculiare configurazione del fenomeno, sempre che si faccia riferimento agli specifici e sopra ricordati profili di pretesa illegittimità costituzionale della norma denunciata.
E ciò perché a proposito della prima di dette ipotesi l'atto interruttivo incide con il suo effetto direttamente sulla sfera giuridica del creditore ed immediatamente - e per logica necessarietà
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1310, comma primo, del codice civile, nella parte in cui si dispone che gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido hanno effetto riguardo agli altri debitori anche se questi ultimi non siano a conoscenza della pretesa creditoria e dei detti atti interruttivi; questione sollevata, in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 24, comma secondo, della Costituzione con le ordinanze indicate in epigrafe della Corte dei conti e della Corte d'appello di Firenze.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere