Pronuncia 143/1976 — Rel. Nicola Reale
ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 102 e 109, secondo comma, del codice penale, promossi con due ordinanze emesse il 20 aprile 1974 dal giudice di sorveglianza del tribunale di Firenze nei procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza a carico di Bruni Giancarlo e di Pandi Giorgio, iscritte ai nn. 240 e 241 del registro ordinanze 1974 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 180 del 10 luglio 1974.
Udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1976 il Giudice relatore Nicola Reale. :
Con due ordinanze, di identico contenuto, emesse il 20 aprile 1974, nel corso di procedimenti promossi dal P.M. per la dichiarazione di abitualità a delinquere e per la conseguente applicazione di misure di sicurezza a carico di Pandi Giorgio e di Bruni Giancarlo, il giudice di sorveglianza presso il tribunale di Firenze ha sollevato, in riferimento all'art. 111, comma primo, Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 102 e 109 cpv. codice penale, concernenti la dichiarazione di abitualità nel reato presunta dalla legge.
Le due ordinanze, ritualmente comunicate e notificate nei modi di legge, sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 10 luglio 1974. Nei giudizi non vi è stata costituzione di parte né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri. :
Peraltro, il successivo art. 204, dopo aver stabilito che in alcuni casi espressamente determinati (tra i quali rientra la dichiarazione di abitualità nei reato) la qualità di persona socialmente pericolosa (necessaria per l'applicazione delle misure di sicurezza, secondo quanto disposto nel primo comma del medesimo articolo) è presunta dalla legge, dispone che, ciò non di meno, anche in tali ipotesi l'applicazione delle misure di sicurezza è subordinata al concreto accertamento delle suddette qualità "se la condanna o il proscioglimento è pronunciato: 1) dopo dieci anni dal giorno in cui è stato commesso il fatto, qualora si tratti di infermi di mente, nei casi preveduti dal primo capoverso dell'art. 219 e dall'art. 222; 2) dopo cinque anni dal giorno in cui è stato commesso il fatto, in ogni altro caso".
L'art. 109, secondo comma, c.p., venne poi impugnato sotto il profilo che esso, consentendo che la dichiarazione di abitualità nel reato può essere effettuata in ogni tempo (anche dopo l'esecuzione della pena, sulla base della condotta già considerata nella sentenza di condanna senza tener conto della condotta successiva), determinerebbe un ingiustificato trattamento discriminatorio e, in contrasto con la funzione rieducativa della pena, l'emarginazione di una categoria di soggetti dall'ambiente sociale.
Peraltro, con sentenza n. 168 del 1972 di questa Corte entrambe le questioni furono ritenute non fondate.
Il giudice a quo, premesso che, nei casi sottoposti al suo esame l'applicazione di misure di sicurezza, essendo decorso il periodo di tempo indicato nell'art. 204, secondo comma, n. 2, c.p., presuppone il concreto accertamento della pericolosità sociale, osserva che dagli accertamenti effettuati entrambi i soggetti interessati risultano inseriti nelle rispettive famiglie e dediti ad onesta attività lavorativa e non sono quindi socialmente pericolosi onde non potrebbe essere loro applicata alcuna misura di sicurezza. D'altro canto, nonostante l'esito dei predetti accertamenti essi andrebbero ugualmente dichiarati delinquenti abituali e cioè soggetti caratterizzati da una pericolosità sociale particolarmente qualificata. Infatti, per il tassativo disposto dell'art. 109 cpv. codice penale, il giudice è tenuto ad emettere, ove ricorrano le condizioni stabilite dall'art. 102 c.p., la dichiarazione di delinquenza abituale in ogni tempo e quindi anche quando, essendo decorsi i termini indicati dall'art. 204, comma secondo, c.p., egli si trovi ad accertare (ai fini della applicazione delle misure di sicurezza) che il soggetto non è socialmente pericoloso. Un provvedimento siffatto, reso inevitabile dal contenuto delle norme sopra richiamate, si fonderebbe peraltro su una motivazione contraddittoria e certamente non rispondente al principio sancito nel primo comma dell'art. 111 Cost., sopra riferito, il cui rispetto richiederebbe che siano esposte in modo coerente, logico e articolato le ragioni del decidere.
La motivazione consiste nella "concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata" (art. 474 c.p.p.) e, secondo quanto comunemente si ritiene, il relativo obbligo è adempiuto se il giudice espone quanto basti ad individuare il processo logico-giuridico che ha seguito nel pervenire alla risoluzione delle questioni sottoposte al suo esame. Questa Corte ha, d'altro canto, precisato, in varie occasioni che, quando il legislatore prevede come obbligatoria l'adozione di un provvedimento in relazione al verificarsi di certe ipotesi astrattamente previste, l'esigenza di una motivazione del provvedimento è rispettata con l'enunciazione in esso della sussistenza, nel caso concreto, delle circostanze previste dalla legge (sent. n. 68 del 1967; n. 64 del 1970; n. 4 del 1970 e n. 89 del 1972).
Ciò premesso, non può non rilevarsi che la pretesa violazione dell'art. 111, comma primo, Cost., consistente - secondo il giudice a quo - in una insanabile contraddizione tra i due punti della decisione circa la pericolosità del soggetto e l'applicabilità al medesimo delle misure di sicurezza, tale da tradursi - sempre secondo il detto giudice - in una vera e propria assenza di motivazione, non sussiste.
Infatti, le due pronunzie che il giudice è chiamato ad emettere non hanno necessariamente lo stesso contenuto e sono pertanto suscettibili di autonoma motivazione. Per vero, ai fini della dichiarazione di delinquenza abituale presunta dalla Legge, di cui all'art. 102, il giudice deve limitarsi ad accertare se sussistono i presupposti difatti richiesti per la dichiarazione: specie, gravità e numero delle condanne e tempo in cui sono state pronunziate. Se questi presupposti sono accertati sorge per il giudice l'obbligo di emettere la declaratoria di delinquenza abituale rimanendo sottratta ad ogni suo apprezzamento discrezionale l'indagine sulla sussistenza o meno di una pericolosità sociale del soggetto.
Invece, nelle ipotesi previste dal secondo comma dell'art. 204 cod. pen., l'indagine del giudice va rivolta ad accertare se chi ha commesso il fatto sia in concreto persona socialmente pericolosa (e, cioè, persona che è probabile commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati: art. 203 cod. pen.) e ciò anche se si tratti di soggetto da dichiarare delinquente abituale ai sensi dell'art. 102 del codice penale.
Appare allora evidente che un'eventuale contraddizione tra le due pronunzie non può riguardare le decisioni e tanto meno le motivazioni su cui esse si fondano, almeno sotto il profilo dell'art. 111 Cost., ma semmai, e sotto altri profili, le normative che il giudice ha correttamente applicato.
Invero, altro è dichiarare un soggetto delinquente abituale, altro è applicargli una misura di sicurezza. Nel primo caso consegue dalla dichiarazione che un soggetto, reiteratamente recidivo specifico, incorra nella interdizione perpetua dai pubblici uffici (art. 29, secondo comma, cod. pen.) e sia escluso da determinati benefici per lo più relativi all'estinzione del reato o della pena (artt. 151, 174, 164, 172, 179). Nel secondo caso, invece, si tratta d'applicare una misura restrittiva della libertà personale (artt. 216 e 226 cod. pen. in relazione allo art. 109 cod. pen.) la quale trova fondamento e giustificazione nella probabilità che l'individuo commetta nuovi reati e la cui coincidenza con l'accertata delinquenza abituale, da presumersi per legge in un primo tempo, non ha necessariamente carattere permanente e può anche venire meno in un tempo successivo, pur perdurando gli altri effetti della dichiarazione di abitualità.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 102 e 109, comma secondo, del codice penale, sollevata in riferimento all'art. 111, comma primo, della Costituzione, dal giudice di sorveglianza presso il tribunale di Firenze con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere