Pronuncia 173/1976 — Rel. Leonetto Amadei
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 20, n. 2, 28, 44, 50, primo comma, e 195 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali); dell'art. 82, primo e secondo comma, del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797; dell'art.
23, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218; degli artt. 11, secondo comma, e 36, primo comma, della legge 11 gennaio 1943, n. 138; e dell'art. 11 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, promosso con ordinanza emessa il 1 febbraio 1974 dal pretore di Avigliano nel procedimento penale a carico di Liberatore Vinicio, iscritta al n. 287 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 250 del 25 settembre 1974.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 3 giugno 1976 il Giudice relatore Leonetto Amadei; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri. :
L'incostituzionalità degli articoli di legge impugnati sarebbe determinata dal fatto che essi non prevederebbero che delle varie omissioni contemplate siano chiamati a rispondere penalmente, non già il titolare dell'impresa, ma i dipendenti o altri soggetti, ancorché estranei alla azienda, qualora ad essi sia stata attribuita, nell'ambito delle rispettive competenze, l'osservanza e l'adempimento degli obblighi che, in tema di versamento degli oneri assicurativi, farebbero capo allo stesso titolare.
Precisa, a riguardo, che se pur nell'ordine "meramente naturale delle cose" quanto si verifichi nell'ambito dell'azienda debba riferirsi direttamente o indirettamente all'imprenditore, tuttavia da ciò non discenderebbe il principio che, in ogni caso, lo stesso imprenditore debba rispondere penalmente di tutte quelle molteplici attività da lui affidate, nell'ambito amministrativo e nel quadro delle specifiche competenze, ad altri soggetti soprattutto quando tali attività, per la loro natura tecnica, non siano riconducibili nella sfera del potere da lui in concreto esercitato. Significherebbe in sostanza addossargli una responsabilità che sarebbe priva di quel "connotato soggettivo", presupposto di ogni responsabilità penale.
Si assume, dal giudice a quo, che le norme impugnate, con l'attribuire la responsabilità penale al titolare dell'azienda per l'omesso pagamento dei contributi assicurativi da esse previsti anche quando altri, dipendenti o estranei, professionalmente qualificati, siano da esso preposti agli adempimenti relativi, violerebbero il principio della "personalità della pena" previsto dall'art. 27 della Costituzione.
La questione non è fondata.
Tale principio è stato più volte enunciato dalla Corte costituzionale e, in particolare, sviluppato, tra le altre, nella sentenza n. 3 del 1956, in tema di responsabilità penale del direttore del giornale configurata nell'art. 57, n. 1, del codice penale, prima della modifica ad esso apportata dall'art. 1 della legge 6 marzo 1958, n. 127.
Le disposizioni impugnate fanno obbligo al datore di lavoro di provvedere al versamento dei vari contributi assicurativi e assistenziali previsti a favore del personale dipendente comminando sanzioni a carattere contravvenzionale in caso di inadempimento. Le norme in questione non delineano affatto, nella loro formulazione, una responsabilità oggettiva - come sembrerebbe ritenere il giudice a quo
Spetterà, di conseguenza, al giudice di merito accertare, caso per caso, se la omissione in materia di disposizioni sull'assistenza e sulla previdenza dei lavoratori sia o meno ricollegabile alla mancanza di diligenza da parte del datore di lavoro per non aver controllato che gli adempimenti affidati a terzi siano puntualmente osservati. Qualora il collegamento sussista, v'è titolo per una affermazione di responsabilità per fatto proprio, riconducibile alla colpa. D'altra parte vale rilevare che, nel caso oggetto della questione di legittimità costituzionale, il reato è di natura contravvenzionale.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 20, n. 2, 28, 44, 50, primo comma, e 195 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali); dell'art. 82, primo e secondo comma, del t.u.
30 maggio 1955, n. 797; dell'art. 23, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218; degli artt. 11, secondo comma, e 36, primo comma, della legge 11 gennaio 1943, n. 138; dell'art. 11, della legge 14 febbraio 1963, n. 60, sollevata dal pretore di Avigliano con ordinanza emessa il 1 febbraio 1974, in riferimento all'art. 27 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere