Pronuncia 176/1976 — Rel. Angelo de Marco
ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 32 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 (testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia), modificato dall'art. 10 della legge 2 agosto 1967, n. 799, promossi con ordinanze emesse il 18 aprile 1975 dal pretore di Orvieto e il 10 ottobre 1975 dal tribunale di Macerata nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Rughetti Arnaldo ed altro e di Giorgi Nello, iscritte ai nn.
210 e 593 del registro ordinanze 1975 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 181 del 9 luglio 1975 e n. 38 dell'11 febbraio 1976.
Udito nella camera di consiglio del 15 giugno 1976 il Giudice relatore Angelo De Marco. :
Al riguardo si rileva che: la norma denunziata ha per obiettività giuridica evidente la disciplina dell'esercizio dell'attività venatoria; che, ciò posto, appare assolutamente ingiustificata e priva di fondamento giuridico e razionale la pena della multa da lire 20.000 a lire 100.000, con la revoca della licenza di caccia da uno a tre anni preveduta per questo reato formale, mentre lo stesso testo legislativo per l'esercizio concreto dell'attività venatoria in zona di ripopolamento e cattura prevede la meno grave sanzione dell'ammenda da lire 6.000 a lire 60.000.
L'inosservanza di tali divieti, oggettivamente considerata, anche in riferimento alle norme del c.p. e della legge di p.s. di cui al citato richiamo, ha indubbio carattere contravvenzionale.
Senonché nell'ultimo comma - nonostante vi si adoperi il termine che dovrebbe essere rivelatore di "contravventori" - viene preveduta la sanzione della multa, che presupponendo un delitto, tale carattere conferisce all'inosservanza di quei divieti.
L'art. 43 del t.u. n. 1016, quale risulta modificato dall'art. 10 della legge n. 799 del 1967, poi, punisce con la sola ammenda e, quindi, considera semplice contravvenzione, l'esercizio abusivo della caccia nelle riserve, nelle bandite ed in genere nelle zone di ripopolamento, predisposte, appunto, a quella protezione della selvaggina, che come sopra si è detto, costituisce l'obiettività giuridica dei divieti di cui al penultimo comma dell'impugnato art. 32.
A ciò si aggiunga che l'art. 1 della legge 24 dicembre 1975, n.
706, sulla disciplina del sistema sanzionatorio delle norme che prevedono contravvenzioni punibili con l'ammenda dispone: "Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la pena dell'ammenda, salvo quanto previsto negli articoli 10 e 14" e che questi due articoli non prevedono l'esclusione dell'applicazione di quanto disposto dall'art. 1 alle contravvenzioni punibili con la sola ammenda, prevedute dalle leggi sulla protezione della selvaggina e sull'esercizio della caccia.
Ne consegue che anche nel caso in esame, come in quello oggetto della sentenza di questa Corte n. 218 del 1974, deve riconoscersi che il legislatore, nell'esercizio della discrezionalità che gli compete nello statuire quali comportamenti debbano essere puniti e quali debbano essere la qualità e la misura della pena da infliggere, ha ecceduto dai limiti della razionalità, ponendo in essere una disparità di trattamento che viola il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, ultimo comma, del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, che approva il "Testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia", come modificato dall'art. 10 della legge 2 agosto 1967, n. 799, nella parte in cui, limitatamente alle zone di ripopolamento, punisce il porto " delle armi da caccia con munizione spezzata e di arnesi per l'uccellaggione, a meno che il trasporto avvenga per giustificato motivo e che il fucile sia smontato o chiuso in busta o altro involucro idoneo", con la multa da lire 20.000 a lire 100.000.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere