Pronuncia 196/1976 — Rel. Ercole Rocchetti
ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 264 del codice penale militare di pace, promossi con le seguenti ordinanze:
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1976 il Giudice relatore Ercole Rocchetti; uditi i sostituti avvocati generali dello Stato Giorgio Azzariti e Giuseppe Gozzi, per il Presidente del Consiglio dei ministri. :
Nel primo dei tre giudizi conseguiti avanti questa Corte non v'è stata costituzione di parte né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; negli altri due vi è stato solo l'intervento di quest'ultimo.
Siffatta normativa concreterebbe una evidente disparità di trattamento tra imputati perché, a seconda che essi rivestano o meno la qualità di militare, sono privati o, per converso, godono del vantaggio di essere giudicati da un solo giudice. Disparità che si risolverebbe in una violazione dell'art. 3 della Costituzione, non sussistendo una obiettiva diversità di situazioni tra l'imputato militare e quello non militare, allorché entrambi violino con una medesima azione più disposizioni di legge.
La ripetuta disparità di trattamento si rivelerebbe, inoltre, irragionevole perché atta a creare il pericolo della contraddittorietà di giudicati in riferimento ad un medesimo fatto e ad esporre l'imputato militare ad un aggravio ingiustificato di spese processuali e defensionali.
264 del codice penale militare di pace prevede la connessione devolutiva di competenza solo quando trattasi di più procedimenti relativi a delitti e non anche a delitti e contravvenzioni; e comunque, non contempla la continuazione come un caso di connessione. Dal che il contrasto con l'art. 3 della Costituzione, risultando privilegiata la situazione dell'imputato di più reati comuni, rispetto a quella dell'imputato di reati comuni e militari, ove, in entrambi i casi, si possa riscontrare un mezzo atto a stabilire la continuazione: il primo sarà sottoposto soltanto alla giurisdizione del giudice ordinario, il secondo, invece, a quest'ultimo per i reati comuni e al giudice militare per i reati militari.
Per quanto attiene all'ordinanza del 15 aprile 1975 del giudice istruttore presso il tribunale territoriale di Padova, l'Avvocatura dello Stato osserva che, se per la sentenza n. 29 del 1958 di questa Corte la giurisdizione ordinaria è da considerare "normale e prevalente" nella ipotesi di connessione, legittimo deve ritenersi che il giudice ordinario - chiamato a decidere del reato di favoreggiamento a carico di due civili - abbia cognizione anche del reato militare imputato all'appartenente alle Forze Armate.
Ed è da escludere l'asserita disparità di trattamento, perché l'ipotesi del reato militare, commesso al di fuori di ogni forma di concorso con estranei, dà luogo ad una situazione circoscritta nell'ambito della legislazione penale militare, mentre, ove si verifichi il concorso di civili nel reato militare o il concorso fra reato militare e reato comune, realizzato l'uno dall'appartenente alle Forze Armate e l'altro da civile, si ha una situazione obiettivamente del tutto diversa. E, quindi, non è costituzionalmente illegittimo il differenziato trattamento conseguentemente praticato.
Ed è da ritenere, altresì, che non sussiste neppure la eccepita violazione dell'art. 25 della Costituzione, atteso che, come affermato nella sentenza n. 29 del 1958, la giurisdizione ordinaria deve essere considerata, nella ipotesi di connessione, come quella normale e prevalente in tempo di pace. :
La illegittimità è dedotta in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione e sarebbe determinata dalla differenza di trattamento che, dalla diversità fra le indicate norme, deriverebbe, fra soggetti che si trovano nella stessa situazione giuridico-penale, di avere, con una sola azione od omissione, violato diverse disposizioni di legge.
In tal caso - secondo il giudice a quo - mentre il militare sarebbe costretto a subire due processi da parte di giudici diversi, il non militare ne subirebbe uno solo da parte di un unico giudice.
La questione non è fondata.
Va innanzi tutto ritenuta inesatta l'affermazione che il militare, quando compie più reati in concorso formale, deve sempre subire due processi da parte di due giudici diversi. Egli, infatti, subisce questo trattamento solo se ha, con la stessa azione od omissione, compiuto reati militari congiuntamente a reati non militari perché se, in concorso formale, ha compiuto più reati soltanto militari, egli subisce un solo processo da parte del giudice militare perché, in tal caso, per l'art. 261 del codice penale militare di pace, l'art. 45 del codice di procedura penale si applica a lui e nella sua totalità.
In altri termini, il legislatore ha distinto secondo che la connessione importi deroga alla normale competenza o piuttosto deroga alla giurisdizione: nella prima ipotesi, tanto il codice di procedura penale (art. 45) quanto il codice penale militare di pace (art. 261), prevedono gli stessi casi di connessione.
Ben diversa situazione è quella dello spostamento di giurisdizione, che il legislatore ha limitato ad alcuni soltanto dei detti casi di connessione.
Le situazioni comparate sono quindi diverse, in quanto l'una riguarda la connessione tra reati che siano tutti di competenza del giudice ordinario o speciale, e l'altra invece reati la cui cognizione sia devoluta ad organi di giurisdizione diverse.
Né è esatto che il non militare abbia, nella identica situazione, un trattamento diverso.
Il vero è che la situazione in cui viene a trovarsi il militare che, in concorso formale, compie reati militari e reati non militari, è peculiare a lui solo, perché il non militare che, sempre in concorso formale, e cioè con una sola azione od omissione, compie diverse violazioni di legge, consuma soltanto più reati comuni, essendo escluso dall'art. 103, comma terzo, della Costituzione che il non militare possa essere soggetto attivo di reati militari.
Così posta la questione - nei suoi termini esatti - è ovvio che tra le due situazioni giuridiche prospettate rispetto al concorso formale di reati, non vi è affatto identità e che dalla diversità della rispettiva normativa non può perciò indursi violazione del principio di eguaglianza.
Lo stesso tribunale, dopo aver considerato che, per l'articolo 264 del codice penale militare di pace - che regola la connessione tra procedimenti di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria e procedimenti di competenza dell'autorità giudiziaria militare - non è previsto né il caso della connessione tra delitti e contravvenzioni né quello della connessione per il titolo della continuazione, ha ravvisato una ingiustificata differenza di trattamento tra il militare che non può e il non militare che invece può giovarsi dei benefici che discendono dall'applicazione dell'art. 81 modificato, in tema di reati continuati, e quindi una violazione dell'art. 3 della Costituzione.
La questione non è rilevante.
Tra le questioni sorte in giurisprudenza dopo che la legge ha modificato l'originario testo dell'art. 81, ampliandone l'applicazione anche a chi, con un medesimo disegno criminoso, compie più violazioni anche di diverse disposizioni di legge, si è agitata quella della configurabilità della continuazione tra reati importanti pene eterogenee. Tale questione è stata risolta dalla Cassazione negativamente, sì che ne è rimasta esclusa la configurabilità della continuazione tra delitti e contravvenzioni.
Ciò posto, e poiché lo scopo unico, che il giudice a quo si è proposto con la questione sollevata, è quello di pervenire all'applicazione delle norme della continuazione tra il reato militare, che è delitto, e il reato non militare, che è invece una contravvenzione, palese appare la irrilevanza della detta questione.
Detta norma sarebbe illegittima perché, prescrivendo in ogni caso che tra reati militari, ovviamente compiuti da militari, e reati comuni ad essi connessi, compiuti in correità con essi da non militari, debba seguire sempre un solo giudizio - salvo la separazione dei giudizi operabile dalla Corte di cassazione - avanti l'autorità giudiziaria ordinaria, violerebbe sia il principio di uguaglianza (art. 3, comma primo) e sia quello del giudice naturale (art. 25, comma primo).
Ciò perché tratterebbe in modo differenziato l'autore di un reato militare, secondo che l'abbia commesso da solo ovvero in concorso con estranei, e inoltre perché sottrarrebbe al giudice militare un giudizio che appartiene alla sua competenza naturale. La questione non è fondata.
Nonostante che l'ordinanza di rimessione affermi che la questione ora sollevata sia diversa da quella decisa con la sentenza n. 29 del 1958, ed in cui le norme di riferimento erano gli artt. 103 e 25 della Costituzione, deve in realtà affermarsi che trattasi di questione pressoché identica e, comunque, risolubile in base agli stessi principi allora enunciati.
Non può esser dubbio, infatti, che l'art. 103 della Costituzione, disponendo che i tribunali militari hanno, in tempo di pace, giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle forze armate, abbia inteso di escludere sia che essi possono giudicare di reati comuni, anche se commessi da militari, e sia che possono sottoporre a giudizio soggetti non militari.
In materia di connessione tra reati militari e comuni e tra reati commessi da militari e non militari in concorso fra loro, la norma costituzionale nulla dispone e il legislatore ha creduto di risolvere il problema articolando nell'art. 264 (nel testo risultante dalla legge 23 marzo 1956, n. 167) norme che hanno ammesso la connessione in casi più ristretti di quelli previsti dal codice di procedura penale nell'art. 45, deferendo i processi riuniti alla competenza del giudice ordinario ed ammettendo un giudizio della Cassazione sulla possibile separazione dei giudizi connessi.
Così operando il legislatore - che ha attuato, nella formulazione della norma, un coordinamento tra principi della Costituzione e principi generali del processo penale - ha fatto uso della sua discrezionalità in modo che appare del tutto razionale e perciò tale da non meritare censure.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara:
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere