Pronuncia 232/1976 — Rel. Vincenzo Trimarchi
ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale delle leggi 17 luglio 1942, n. 907 (legge sul monopolio del sale e dei tabacchi) e 3 gennaio 1951, n. 27 (modificazione alla legge 17 luglio 1942, n. 907 sul monopolio del sale e dei tabacchi), della legge 25 settembre 1940, n. 1424 (legge doganale), del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), e dell'art. 110 del codice penale promossi con ordinanze emesse:
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri nel giudizio promosso con l'ordinanza del tribunale di Varese emessa il 24 giugno 1974 ed iscritta al n. 478 del registro ordinanze 1975; udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 1976 il Giudice relatore Vincenzo Michele Trimarchi.
Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe sono state sollevate le questioni che di seguito si indicano e precisamente: a) la questione di legittimità costituzionale della legge 17 luglio 1942, n.
907, ovvero di alcuni articoli di detta legge e precisamente degli artt. 45 e seguenti, 64 e seguenti, 73, 75, 80 n. 2, 81 n. 2, 87, 97 e 103, e successive modifiche e cioè della legge 3 gennaio 1951, n. 27, ovvero di alcuni articoli di detta legge e precisamente 1, 4, 6 e 12, per contrasto con gli artt. 32, 41 e 43 della Costituzione; b) le questioni di legittimità costituzionale della legge 25 settembre 1940, n. 1424, e precisamente degli artt. 97 lett. e), 110 cpv. lett. b), e 116-148, nonché dell'art. 110 del codice penale, in riferimento all'art. 43 della Costituzione; e del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, ovvero di alcuni articoli di detto decreto e precisamente degli artt.
34, 282, 292 e 301, per contrasto con gli artt. 41 e 43 della Costituzione; che l'Avvocatura generale dello Stato in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto che le questioni fossero dichiarate non fondate; che i giudizi avendo in oggetto in tutto o in parte le stesse questioni possono essere riuniti.
Considerato che a seguito dell'entrata in vigore della legge 10 dicembre 1975, n. 724, ed in dipendenza di quanto disposto dall'art. 7 di detta legge si appalesa necessario che i giudici che hanno sollevato le questioni accertino se sussiste tuttora la rilevanza delle stesse; e che conseguentemente gli atti dei giudizi devono essere restituiti ai giudici a quibus.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE ordina che gli atti relativi alle ordinanze indicate in epigrafe Vengano restituiti ai tribunali di Larino, di Roma, di Como, di Benevento, di Crotone e di Lanciano, alla Corte d'appello di Venezia e alla Corte suprema di cassazione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere