Pronuncia 49/1976 — Rel. Nicola Reale
ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 545, quarto ed ultimo comma, del codice di procedura civile e dell'art. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, dei salari e delle pensioni dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni), promossi con le seguenti ordinanze:
Udito nella camera di Consiglio dell'11 dicembre 1975 il Giudice relatore Nicola Reale. :
Il giudice a quo, pur dando atto che la questione è stata già dichiarata dalla Corte non fondata con la sentenza n. 88 del 1963 e successivamente manifestamente infondata con le ordinanze n. 131 del 1967, 37 del 1970 e 189 del 1973, la ritiene tuttavia meritevole di un nuovo esame poiché sarebbero emersi elementi di valutazione nuovi, tali da renderla, oltre che pregiudizialmente rilevante, non manifestamente infondata.
I dubbi di legittimità costituzionale riguardano, in questo secondo caso, oltre il già citato art. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n.
180, anche l'art. 545, quarto ed ultimo comma, del codice di procedura civile e sono prospettati non solo con riferimento all'art. 3, ma anche rispetto agli artt. 24, primo comma, e 28 della Costituzione.
Con speciale riferimento all'art. 3 Cost., si assume che le differenze tra i due tipi di rapporto di lavoro, di diritto pubblico e di diritto privato, sono attualmente molto attenuate rispetto alla situazione cui hanno avuto riguardo le precedenti pronunzie di questa Corte sopra richiamate, in quanto gli aspetti vantaggiosi per i lavoratori così del rapporto di pubblico impiego (stabilità, trattamento pensionistico, garanzie cosiddette "giustiziali") come di lavoro privato (indennità di liquidazione, tutela sindacale, diritto di sciopero etc.) sono andati progressivamente trasfondendosi dall'uno all'altro tipo di rapporto. Questa evoluzione sarebbe particolarmente evidente nella determinazione della retribuzione, sia per l'ormai incontroversa applicabilità, anche ai pubblici dipendenti, dei principi enunciati nell'art. 36 Cost., sia e soprattutto, per l'estensione, al pubblico impiego, del sistema, caratteristico del rapporto di lavoro privato, di trarre il contenuto delle disposizioni sul trattamento economico dagli accordi collettivi (art. 24 legge 28 ottobre 1970, n. 775, ora sostituito dall'articolo 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382).
Di qui l'irragionevolezza delle disparità di trattamento che, in ordine alla pignorabilità delle retribuzioni, le norme impugnate creano, da un lato, tra pubblici e privati dipendenti e, dall'altro, tra i titolari di diritti di credito (diversi da quelli, sopra ricordati, per i quali è ammessa dall'art. 2 d.P.R. citato una limitata pignorabilità) nei confronti di pubblici dipendenti e i titolari di analoghi diritti di credito verso privati dipendenti.
Secondo il tribunale di Vicenza, poi, come si è già accennato, dette norme sarebbero da ritenersi in contrasto anche con l'art. 24, primo comma, Cost. (avuto riguardo alle difficoltà che il creditore di soggetto cui è concesso opporre l'impignorabilità della retribuzione, potrebbe incontrare nella realizzazione dei propri diritti) e con l'art. 28 Cost., poiché esse consentirebbero restrizioni, in ordine alla responsabilità dei pubblici dipendenti, tali da eludere concretamente la responsabilità medesima.
Esse, peraltro, risultano tuttora infondate.
È certo esatto che le differenze tra il rapporto di pubblico impiego e quello di lavoro privato sono oggi molto ridotte rispetto al passato.
Basti pensare alla stabilità nel posto di lavoro che in conseguenza delle leggi 15 luglio 1966, n. 604, e 20 maggio 1970, n.
300, è venuta a informare - sia pure entro certi limiti anche il rapporto di lavoro privato o, per converso, al riconoscimento della possibilità di un'attività sindacale in seno alla amministrazione statale (artt. 45 e segg. legge 18 marzo 1968, n. 249) e all'applicazione a dipendenti civili dello Stato o di aziende autonome statali del sistema di far precedere qualsiasi regolamentazione sul loro trattamento economico da accordi tra pubblica Amministrazione e organizzazioni sindacali (art. 9, legge 22 luglio 1975, n. 382, che ha sostituito l'art. 24, legge 28 ottobre 1970, n. 775).
Ma da ciò sarebbe arbitrario dedurre che le norme impugnate difettino di ragionevolezza e siano conseguentemente lesive del principio di uguaglianza.
Non solo perché, nonostante il processo di osmosi cui si è precedentemente accennato, permangono ancor oggi sensibili divergenze tra la disciplina del rapporto di impiego pubblico e quello di diritto privato (vedi anche la sentenza numero 209/75) ma soprattutto perché, come è fatto palese dalla evoluzione storica della normativa concernente l'impignorabilità delle retribuzioni dei pubblici dipendenti e dalla stessa formulazione dell'art. 1 del d.P.R. n. 180 del 1950, la ratio di quest'ultima disposizione, più che nelle differenze di disciplina dei due rapporti, va individuata nell'esigenza di garantire il buon andamento degli uffici e la continuità dei servizi della pubblica Amministrazione. In effetti, l'impignorabilità non è che l'aspetto particolare di una normativa volta ad assicurare, nell'interesse precipuo della p.a., l'indisponibilità giuridica - sia pure non assoluta - delle retribuzioni dei pubblici dipendenti e di coloro che comunque sono addetti a taluni pubblici servizi, il cui regolare funzionamento è stato ritenuto di primaria importanza. La legge, infatti, non si limita a sancire l'impignorabilità degli stipendi ma ne vieta, altresì, come si è ricordato, oltre che il sequestro, la cessione, salvo che agli istituti indicati nell'art. 15 del d.P.R. citato, e con i limiti e le modalità in esso d.P.R. specificati. In passato, anzi, il divieto di cessione fu assoluto e solo in un secondo momento, per venire incontro alle esigenze dei dipendenti, i quali altrimenti sarebbero venuti a trovarsi nell'impossibilità di contrarre mutui per far fronte a gravi esigenze anche di carattere familiare, fu introdotta la possibilità di una limitata cessione, dando vita a provvidenze che nel tempo hanno poi assunto i caratteri di una vera e propria assistenza creditizia nei confronti dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni.
Il che conferma che il legislatore, più che alla natura del rapporto, ha avuto riguardo al carattere pubblico (o, comunque, di interesse generale) della funzione o del servizio esplicati attraverso il medesimo, preoccupandosi di escludere, salvo talune eccezioni tassativamente previste, la possibilità di sottrazione o di distrazione, anche legittima, della retribuzione dovuta ai dipendenti, nell'intento che ciò valga ad assicurare il regolare svolgimento della loro attività nell'espletamento dell'ufficio o del servizio cui sono preposti.
Premessi questi rilievi, appare evidente che la progressiva convergenza della disciplina dei rapporti di lavoro pubblico e privato non vale ad inficiare di irragionevolezza la denunciata disparità di trattamento tra i dipendenti privati ed i dipendenti degli enti e delle imprese elencate nell'art. 1 del d.P.R. n. 180 del 1950.
Le due situazioni non sono infatti identiche poiché, come si è già osservato, nel secondo caso ricorre - a differenza che nel primo - un interesse pubblico a garantire il buon andamento di taluni uffici o servizi. E tanto basta ad escludere, secondo i principi costantemente enunciati da questa Corte, che le norme impugnate concretino una violazione del principio di uguaglianza, in sé considerato e nella specificazione che di esso è fatta nell'art. 24, comma primo, della Costituzione.
Anche tale questione è pertanto infondata.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 545, quarto ed ultimo comma, del codice di procedura civile e dell'art. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, dei salari e delle pensioni dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni) sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, comma primo, e 28 della Costituzione, dal pretore di Firenze e dal tribunale di Vicenza con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1976.
F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere