Pronuncia 70/1976 — Rel. Nicola Reale
ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383 (militarizzazione del personale civile e salariato in servizio presso la guardia di finanza e disposizioni penali per i militari del suddetto corpo), promossi con le seguenti ordinanze:
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 28 gennaio 1976 il Giudice relatore Nicola Reale; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri. :
L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ed è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la Corte dichiari non fondata la questione.
In essa si censura, infatti, la disparità di trattamento, nei sensi che sono già stati posti in rilievo, tra i militari della guardia di finanza e gli altri organi di polizia giudiziaria che, al pari dei primi, sono preposti, con identità di funzioni e di attribuzioni, all'accertamento delle violazioni delle leggi finanziarie.
Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri concludendo per l'infondatezza della questione.
Anche in questo giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni sollevate siano dichiarate non fondate. :
Si tratta, come è noto, di un reato proprio del detto militare che si perfeziona col semplice accordo fraudolento tra lui e l'estraneo in danno della finanza che, secondo quanto si ritiene ormai pacificatamente in giurisprudenza, non assorbe, attesa la diversa obbiettività giuridica, altri reati eventualmente concorrenti.
Orbene, secondo i giudici a quibus, la detta norma violerebbe l'art. 3 Cost.:
È certo esatto che la violazione delle leggi finanziarie compiuta dagli appartenenti al Corpo della guardia di finanza è punita con particolare rigore. Questi militari per il solo fatto di essersi accordati con estranei per frodare la finanza rispondono, come si è rilevato, del delitto di collusione, previsto dalla norma impugnata, oltre che del reato finanziario eventualmente commesso. Se poi a tal fine ricevono o concordano un compenso incorrono, altresì, nel reato di corruzione (art. 319 cod. pen.). Invece i dipendenti civili dell'Amministrazione finanziaria o altri militari (quali gli appartenenti all'Arma dei carabinieri o al Corpo delle guardie di P.S.) che concorrano con un estraneo nella violazione di una legge finanziaria non sono soggetti alle gravi sanzioni comminate per il delitto di collusione ma, tutt'al più, solo all'aumento di pena (nel massimo 1/3), stabilito per la circostanza aggravante di cui all'art.
61, n. 9, cod. pen. e applicabile per i diversi reati di cui essi siano dichiarati responsabili.
La maggior gravità della normativa concernente gli appartenenti al Corpo della guardia di finanza è indubbia e tale è rimasta anche dopo la recente riforma della disciplina del concorso formale dei reati, attuata con il decreto legge 11 aprile 1974, n. 99 (convertito nella legge 7 giugno 1974, n. 220).
Orbene, il Corpo della guardia di finanza, pur essendo funzionalmente inquadrato nell'Amministrazione finanziaria (il Comandante del Corpo dipende dal Ministro delle finanze) presenta una spiccata caratterizzazione militare di vero e proprio corpo armato, che di per sé già puo giustificare l'applicazione di una disciplina più rigorosa di quella riservata ai funzionari civili dello Stato.
A ciò si aggiunga che compito specifico, anche se non esclusivo, degli appartenenti al Corpo della guardia di finanza è proprio quello di prevenire, ricercare e denunziare le violazioni delle leggi finanziarie (art. 1 legge 23 aprile 1959, n. 189). I suddetti militari, inoltre, accentrando nella loro azione le facoltà della polizia tributaria e della polizia giudiziaria dispongono di un complesso di poteri che non ha riscontro negli altri Corpi di polizia, come quello di accedere negli esercizi pubblici ed in ogni locale adibito ad un'azienda commerciale o industriale, al fine di eseguire verificazioni e ricerche (art. 35, legge 7 gennaio 1929, n. 4, e - in riferimento alle recenti innovazioni in materia tributaria - gli artt.
33, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 63, d.P.R. 26 ottobre 1972, n.
Cio spiega perché la violazione delle leggi finanziarie compiuta dagli appartenenti alla guardia di finanza sia valutata con maggiore severità. In tal caso, infatti, si viene meno non soltanto al vincolo di fedeltà che incombe su tutti coloro che esercitano pubbliche funzioni (v. art. 54, comma secondo, Cost.) ma anche a quei particolari doveri inerenti alla tutela degli interessi finanziari dello Stato, la cui cura, come si è visto, è istituzionalmente affidata al Corpo della guardia di finanza. D'altra parte, nel diritto penale non mancano casi nei quali colui che viola i doveri inerenti alla funzione a lui specificamente affidata in relazione all'ufficio o al servizio cui è preposto, è assoggettato a sanzioni penali speciali e più gravi, come ad esempio nell'ipotesi prevista dall'art. 619 del codice penale.
È perciò da escludere che la norma impugnata contrasti con il principio di uguaglianza garantito dall'art. 3 della Costituzione.
Tale censura, però, oltre a non avere precisa relazione con i fatti commessi dagli imputati, involge, come esattamente è rilevato dall'Avvocatura, profili generali di politica criminale riguardanti l'opportunità di attribuire per un singolo reato speciale rilievo ai motivi a delinquere o quella di evitare la previsione di un minimo di pena molto elevato. Ma è ovvio che la scelta fatta dal legislatore nell'ambito della propria discrezionalità non risulta sindacabile sotto il profilo del principio di uguaglianza rettamente inteso. E tanto basta per ritenere la infondatezza della questione sotto quest'ultimo aspetto.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383 (militarizzazione del personale civile e salariato in servizio presso la guardia di finanza e disposizioni penali per i militari del suddetto Corpo), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale di Varese, dalla Corte d'appello di Napoli e dal giudice istruttore presso il tribunale di Tolmezzo, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere