Pronuncia 91/1976 — Rel. Leonetto Amadei
ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1886 del codice civile, in correlazione con gli artt. 1895 e 1900 dello stesso codice, promossi con le seguenti ordinanze:
74 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 82 del 27 marzo 1974;
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e di costituzione di Navarra Antonio e dell'INAM; udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1975 il Giudice relatore Leonetto Amadei; uditi l'avv. Franco Agostini, per Navarra Antonio, l'avv. Michele Giorgianni, per l'INAM, ed il vice avvocato generale dello Stato Giovanni Albisinni, per il Presidente del Consiglio dei ministri. :
Rileva, a riguardo, il collegio che, creando l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, un vero e proprio diritto soggettivo del lavoratore a che siano assicurati mezzi adeguati alle sue esigenze di vita in caso di malattia, la disposizione contenuta nell'art. 1886, per la quale si rende applicabile al settore delle assicurazioni sociali la norma dell'art. 1900, primo comma, cod. civ., che porta ad escludere la corresponsione della indennità di malattia quando questa sia conseguenza di dolo o colpa grave dell'assicurato, limiterebbe tale diritto.
Nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato. Si è regolarmente costituito l'INAM. La costituzione, invece, del Pesce Giacomo è avvenuta fuori termine.
L'Avvocatura dello Stato contesta, nelle sue deduzioni, la fondatezza della proposta questione sotto il profilo che il sistema delle assicurazioni sarebbe unico nei suoi aspetti essenziali, siano esse private o sociali. Tali aspetti essenziali sarebbero rappresentati dal rischio, dalla causa (fronteggiare una situazione futura di bisogno) e dal carattere aleatorio del contratto di assicurazione.
Il precetto costituzionale fissato dall'art. 38, secondo comma, non avrebbe inteso sovvertire i principi fondamentali del sistema assicurativo, in particolare quello del rischio, che anche per le assicurazioni sociali rimarrebbe di regola quello evento futuro, indipendente dalla volontà dell'assicurato, derivante da caso fortuito, forza maggiore e da menomazione delle capacità di lavoro e di guadagno. Col ritenere il contrario rimarrebbe sovvertito il concetto di rischio indennizzabile, fondamentale anche in tema di assicurazioni sociali. Quanto sopra troverebbe conforto anche nelle sentenze n. 22 del 1969 e n. 80 del 1971 della Corte costituzionale.
L'INAM, nel richiedere che la questione di legittimità venga dalla Corte dichiarata infondata, sviluppa, a sostegno della propria richiesta, considerazioni analoghe a quelle dell'Avvocatura dello Stato.
In sostanza, nel caso di specie, la malattia, conseguente al sinistro stradale, sarebbe addebitabile al comportamento gravemente colposo dell'assicurato per cui non potendosi considerare l'evento in strictu sensu come vero e proprio rischio, per venir meno del carattere dell'accidentalità, non troverebbe applicazione l'art. 38, secondo comma, della Costituzione.
È da premettere che l'Egger aveva convenuto in giudizio con citazione notificata il 28 agosto 1973 l'Ente assicurativo perché fosse condannato a liquidargli la pensione di invalidità ai sensi dell'art. 10 del r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636. Alla richiesta aveva resistito l'INPS opponendo che l'infermità da cui sarebbe derivata la incapacità di guadagno del richiedente era preesistente al rapporto di lavoro e quindi non dovuta, in base all'interpretazione data dalla Corte di cassazione all'articolo 1886 del codice civile.
Il tribunale, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, disponeva, con ordinanza 18 aprile 1974, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per il relativo giudizio.
Si rileva, nell'ordinanza, che l'art. 1886 del codice civile, nell'interpretazione che di esso è stata data, nel suo collegamento con l'art. 1895 dello stesso codice, dalla Corte di cassazione, violerebbe gli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, poiché, per quanto attiene alla prima violazione, priverebbe della pensione di invalidità un lavoratore che, nonostante il suo stato di infermità o difetto fisico, sia riuscito a trovare e svolgere un certo tipo di lavoro, determinando, di conseguenza, una disparità di trattamento con gli altri lavoratori e, per quanto attiene alla seconda violazione, eluderebbe quella garanzia imposta dalla norma costituzionale a favore di tutti i lavoratori e rappresentata dalla somministrazione dei mezzi adeguati alle esigenze di vita.
Vi è stato il solo intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.
L'Avvocatura dello Stato contesta la fondatezza della questione.
Per essa non sussisterebbe la violazione dell'art. 38, secondo comma, della Costituzione, per gli aspetti essenziali del sistema assicurativo, sia esso privato, sia sociale, rappresentati dal rischio, dalla causa - fronteggiare una situazione di bisogno - e dal carattere aleatorio del contratto di assicurazione. Rilevanza, a riguardo, assumerebbe l'elemento del rischio, ricollegabile ad un evento futuro, indipendente dalla volontà dell'assicurato, e derivante da caso fortuito, forza maggiore o fatto di altro soggetto, che importi la abolizione o la menomazione della capacità di lavoro e di guadagno. Il concetto di rischio indennizzabile, fondamentale in tema di assicurazioni sociali, risulterebbe sovvertito se si ammettesse il diritto al beneficio assicurativo nella ipotesi in cui il rischio non sia mai esistito o abbia cessato di esistere prima della conclusione del contratto.
La sezione lavoro della Corte di cassazione, in accoglimento della subordinata, ha sollevato, con ordinanza del 19 giugno 1974, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli della Costituzione indicati dal ricorrente, del precitato art. 1886 del codice civile in quanto in materia di assicurazioni sociali, nel difetto di leggi speciali, richiamando e rendendo applicabile, fra gli altri, il successivo art. 1895, il rapporto assicurativo rimarrebbe privo di effetti qualora il rischio non sia mai esistito o abbia cessato di esistere prima del suo inizio.
Nel giudizio davanti alla Corte si è regolarmente costituito il Navarra e vi è stato atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.
Ad avviso della Corte, la giurisprudenza fino a qui seguita, che ha del tutto modellato, in base al criterio generale fissato dall'art.
1886 del codice civile, le assicurazioni sociali su quelle private, se corrisponde ad un logico criterio interpretativo delle norme giuridiche vigenti, tuttavia non sarebbe conforme ai principi costituzionali consacrati dagli artt. 3 e 38 della Costituzione; ciò soprattutto in ordine al diverso aspetto che dovrebbe assumere il rischio nelle due forme assicurative. L'aspetto che assumerebbe il rischio nell'assetto privatistico di interessi che dà fondamento al contratto di assicurazione, quale è previsto e disciplinato dal codice civile, non dovrebbe condizionare le assicurazioni sociali e le prestazioni che da queste deriverebbero a protezione del lavoratore, in quanto l'essenza e le finalità di esse sarebbero di natura del tutto diversa dalle altre.
In sostanza, per il sistema delle assicurazioni sociali l'obbligo della assicurazione si estenderebbe - ed è questo l'elemento che darebbe risalto alla diversa natura dei due sistemi - anche ai casi in cui il rischio sarebbe inesistente o comunque non potrebbe mai, in base all'ordinamento vigente, verificarsi, o essere antecedente alla costituzione del rapporto assicurativo, o, comunque, pur normalmente esistendo, non spiegherebbe alcuna conseguenza giuridica.
Pertanto, proprio in dipendenza del diverso atteggiarsi del rischio nelle assicurazioni sociali, sarebbe legittimo trarre il convincimento che il riferimento, in tale campo, del verificarsi dell'evento dannoso, come nel caso in esame, non sarebbe essenziale e, di conseguenza, sarebbe indifferente se il suo verificarsi sia antecedente o successivo all'inizio del rapporto assicurativo.
Il contrasto, infine, tra la norma impugnata e il principio d'uguaglianza poggerebbe su diversità di trattamenti, al di fuori di ogni logica e razionalità, che il sistema comporterebbe tra lavoratori già invalidi prima dell'inizio del rapporto assicurativo e lavoratori che lo siano diventati dopo, quantunque anche i primi abbiano svolto quell'attività lavorativa che costituirebbe il presupposto essenziale della tutela sociale e siano stati, per essi, versati i prescritti contributi destinati a formare il fondo per l'erogazione della pensione. D'altra parte lo stato di invalidità pensionabile non si formerebbe istantaneamente, ma progressivamente, attraverso un aggravarsi della infermità fino a raggiungere addirittura il limite massimo della invalidità.
Con le ordinanze del giudice del lavoro del tribunale di Bolzano, della sezione del lavoro della Corte di cassazione e della sezione magistratura del lavoro della Corte di appello di Torino viene altresì proposta, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale del precitato art. 1886 cod. civ. nella parte in cui renderebbe applicabile alle assicurazioni sociali la disposizione contenuta nell'art. 1895 dello stesso codice, in forza della quale il contratto assicurativo è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto.
Nel primo caso è stata richiesta, in sede giudiziaria, la condanna dell'INAM a corrispondere l'indennità di malattia a seguito di lesioni riportate dall'assicurato in un incidente stradale dovuto a sua colpa; negli altri casi la condanna dell'INPS a corrispondere all'assicurato la pensione - negata in sede amministrativa - per invalidità derivata da malattia preesistente al rapporto assicurativo.
Le questioni non sono fondate.
130 - Costituzione dell'Ente "Mutualità" Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori - nella parte in cui si richiama all'art. 19, lett. a, del contratto collettivo nazionale per gli operai dell'industria 3 gennaio 1939.
Con tale sentenza la Corte ha riaffermato, in linea generale, il principio che l'indennità da parte dell'Ente assicuratore è tassativamente dovuta a copertura del danno economico che il lavoratore, affetto da malattia, è costretto a subire per essersi trovato nell'impossibilità di prestare quella normale attività lavorativa dalla quale ritraeva i mezzi idonei per provvedere alle proprie esigenze di vita. Ha altresì precisato che la legge istitutiva dell'INAM ha inteso, modificando gli organismi mutualistici nei diversi settori produttivi, dar vita ad un sistema generalizzato ed uniforme di assistenza per garantire la corresponsione delle prestazioni assistenziali in tutti quei casi non coperti per legge da altre forme previdenziali. Tale legge si presenta, quindi, come derogatoria di qualsiasi altra disciplina ad essa precedente.
Consegue che, nel caso oggetto della ordinanza di rimessione del tribunale di Savona, non può trovare applicazione l'art. 1886 del codice civile il quale prevede solo sub condicione la estensione alle assicurazioni sociali delle norme previste nel capo XX del libro IV dello stesso codice, quando non siano regolate da leggi speciali.
Non v'è dubbio, infatti, che le assicurazioni sociali in tema di assistenza di malattia ai lavoratori siano senz'altro completamente regolate dalla legge 31 gennaio 1943, n. 138, che funge, di conseguenza, da legge speciale nei confronti delle norme del codice civile relative alle assicurazioni in genere.
Inoltre, la Corte, nella citata sentenza n. 67 del 1975, ha riconosciuto che la legge istitutiva dell'INAM è idonea a garantire, come in effetti garantisce, a tutti i lavoratori quel trattamento assistenziale in caso di malattia che ha trovato un preciso riconoscimento come diritto nell'art. 38, secondo comma, della Costituzione.
Ciò non contrasta affatto con l'art. 38, comma secondo, della Costituzione. La Corte ha ben chiarito la differenza tra il primo comma dell'art. 38, il quale pone tra i compiti primari dello Stato quello dell'assistenza sociale in favore di chi versi in condizioni di indigenza per inabilità e il secondo comma che, con riguardo ai lavoratori, presuppone l'insorgere di eventi che incidano sfavorevolmente sulla loro attività lavorativa (sent. n. 22 del 1969 della Corte cost.).
Anche la sentenza n. 160 del 1974, pur rilevando che la natura pubblicistica delle assicurazioni sociali importa che il rischio abbia in esse delle proprie peculiari connotazioni, ha comunque considerato insito l'elemento del rischio nel precetto del secondo comma in quanto diretto a garantire i lavoratori di fronte ad eventi (e quindi al rischio) che determinino la cessazione o la riduzione dell'attività lavorativa; che infine la Corte ha ritenuto che la norma costituzionale consente allo Stato di scegliere i modi e le strutture organizzative più idonee allo scopo, e in particolare che sia compatibile col precetto costituzionale la scelta per criterio tecnico organizzativo, della forma assicurativa.
La tesi che nelle assicurazioni sociali debba prescindersi dall'elemento del rischio, condurrebbe in materia di pensioni di invalidità a riconoscere il diritto alla pensione al lavoratore che intenda far valere i periodi di contribuzione e di assicurazione per una riduzione della capacità di guadagno, al di sotto dei limiti di legge preesistente al rapporto assicurativo e di lavoro senza che si sia verificato alcun nuovo evento che la riduca ulteriormente, il che non rientra nella previsione dell'art. 38, secondo comma.
Il riferimento, contenuto nella ordinanza della Cassazione, a casi di contribuzione assicurativa senza rischio non è probante.
Nella ipotesi di lavoratrice affetta da sterilità assoluta ma ugualmente soggetta all'assicurazione di maternità e in quella della lavoratrice impiegata soggetta allo speciale trattamento previdenziale per i richiamati alle armi, sebbene l'evento non possa verificarsi nei suoi confronti, l'obbligo della contribuzione da parte di chi è esente dal rischio è diretto a realizzare, mediante incremento dei relativi fondi, una maggior tutela di coloro che sono esposti a quei rischi; né si deroga evidentemente al principio che le prestazioni non sono dovute a chi non è rimasto esposto al rischio del verificarsi dell'evento considerato.
Anche perciò devesi pertanto concludere che le norme del codice civile denunciate non contrastano col precetto costituzionale dell'art.
38, secondo comma.
Quanto alla ipotesi specifica (alla quale ha particolare riguardo l'ordinanza della Corte di cassazione) di chi, essendo già prima dell'inizio del rapporto assicurativo, affetto da menomazione che riduca la capacità di guadagno al di sotto del limite previsto dalla legge sulla invalidità e vecchiaia, trovi una occupazione lavorativa e paghi i contributi, e poi subisca una ulteriore riduzione e financo la perdita totale della residua capacità, la giurisprudenza della Cassazione non ha desunto la soluzione negativa in ordine al diritto alla pensione di invalidità dal disposto dell'art. 1886 cod. civ., bensì dal fatto che la normativa sulla assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia configura e delimita il rischio, con riguardo alla invalidità, nel senso della riduzione al di sotto di un certo limite della capacità di guadagno normale, e che ciò e stato inteso dalla giurisprudenza predetta come avente riguardo ad una preesistente capacità di guadagno considerata come integra, e non già quale residuata concretamente a seguito di anteriore causa invalidante.
È siffatta interpretazione dell'art. 10 della legge 1939, n. 636, in connessione a tutto il sistema normativo dettato dalle leggi sull'assicurazione invalidità e vecchiaia, che porta ad escludere il diritto a trattamento pensionistico nel caso sopra indicato e non già le norme denunciate degli artt. 1886 e 1895 del codice civile.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondate:
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1976.
F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere