Pronuncia 95/1976 — Rel. Nicola Reale
ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 164 del codice penale, come modificato dall'art. 12 del d.l. 11 aprile 1974, n. 99, convertito in legge 7 giugno 1974, n. 220, concernente provvedimenti urgenti sulla giustizia penale, promossi con le seguenti ordinanze:
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 28 gennaio 1976 il Giudice relatore Nicola Reale; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri. :
Secondo il giudice a quo la norma impugnata consentirebbe di concedere la sospensione condizionale della pena a chi ha già riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto solo nel caso in cui l'esecuzione della predetta condanna sia stata già sospesa ed opererebbe, conseguentemente, un'irragionevole discriminazione in danno di coloro che hanno subito una precedente condanna senza fruire del beneficio.
Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, assistito dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata in quanto non vi sarebbe uguaglianza di posizioni tra colui cui sia stata già concessa la sospensione condizionale della pena e colui cui tale beneficio sia stato negato.
164 codice penale nella formulazione risultante dagli emendamenti apportati dalla legge 7 giugno 1974, n. 220 che ha convertito in legge il decreto legge n. 99 del 1974 sopra citato.
In tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza delle questioni sollevate. :
La sospensione non poteva essere concessa più di una volta salvo che nel caso di condanna a pena detentiva preceduta da condanna a pena pecuniaria sospesa.
Con sentenza n. 86 del 1970 questa Corte ammise la possibilità della concessione quando il secondo reato si legasse con vincolo della continuazione a quello già precedentemente punito con pena sospesa.
Quindi con altra sentenza n. 73 del 1971 ritenne tale possibilità anche nel caso di nuova condanna per un delitto commesso anteriormente alla precedente e sempre che la pena da infliggere, cumulata con quella già sospesa, non sorpassasse i limiti stabiliti per l'applicabilità del beneficio.
Con l'art. 12 del sopra citato decreto legge, l'art. 164 venne riformulato. Nel nuovo testo si mantenne il divieto di concedere la sospensione condizionale a chi avesse già riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, ma nell'ultimo comma, dopo aver ribadito il principio per cui il beneficio in questione poteva essere concesso solo una volta, si stabilì testualmente: "Tuttavia nel caso che per una precedente condanna sia stata già ordinata la sospensione dell'esecuzione, il giudice può, nell'infliggere una nuova condanna, disporre la sospensione condizionale, qualora la pena, cumulata a quella precedentemente sospesa, non superi i limiti stabiliti nell'art.
163". E, cioè, i limiti che nella nuova disciplina risultante dalle innovazioni apportate nell'art. 11 del citato decreto legge, tuttora in vigore, sono, in via generale, di due anni di pena detentiva, originariamente irrogata o risultante dalla conversione di pena pecuniaria; limiti elevati a tre anni per i minori degli anni diciotto e a due anni piu sei' mesi per gli ultrasettantenni e per le persone di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno.
In sede di conversione vennero apportati emendamenti all'ultimo comma del predetto art. 12 ed il suo testo definitivo, tuttora vigente, risultante dalla citata legge n. 220 del 1974, è il seguente: "La sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una volta. Tuttavia il giudice può, nell'infliggere una nuova condanna, disporre la sospensione condizionale della pena, qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna anche per delitto, non superi i limiti stabiliti dall'art.
163".
Quelle del tribunale di Locri e del tribunale di Lucera sono state invece emanate dopo la pubblicazione della legge di conversione ed hanno quindi riferimento al testo dell'art. 164 codice penale attualmente in vigore.
Tutte le predette ordinanze riguardano procedimenti penali a carico di soggetti già condannati per delitto a pena detentiva non sospesa sia perché, come nel caso sottoposto all'esame del pretore di Gubbio, la sua durata eccedeva il limite stabilito dalla legge allora in vigore, sia perché, come nella fattispecie relativa alle tre altre ordinanze, il giudice non aveva ritenuto di applicare il beneficio. I giudici a quibus muovono dal presupposto che, secondo la nuova disciplina, chi ha subito una precedente condanna a pena detentiva per delitto, può fruire del beneficio della sospensione condizionale, in occasione della seconda condanna, solo se l'esecuzione della prima è stata sospesa e assumono che ciò determini un irragionevole disparità di trattamento, lesiva del principio di uguaglianza, in pregiudizio di coloro che hanno già subito una condanna a pena detentiva per delitto senza però fruire del beneficio.
L'Avvocatura dello Stato osserva, nell'atto d'intervento relativo all'ordinanza del tribunale di Lucera (reg. ord. n. 303/75), che, a seguito delle modifiche apportate con la legge di conversione n. 220 del 1974, e tenuto conto dei lavori preparatori, si potrebbe, nel concorso degli altri presupposti stabiliti dalla legge, concedere la sospensione condizionale anche all'imputato già condannato per delitto ad una pena detentiva la cui esecuzione non sia stata sospesa. E con tale interpretazione sarebbero dissolti i dubbi delle ordinanze, risultandone per tal verso, infondata la questione.
Non può negarsi, peraltro, che la dizione finale della norma presenti delle ambiguità tali da legittimare il dubbio che il suo significato originario, non ostante le modifiche apportate, sia rimasto immutato.
Infatti la proposizione normativa del cui significato si discute, e che letteralmente riguarda la possibilità di concedere la sospensione in caso di una nuova condanna, non solo non è separata in un comma autonomo da quella che enuncia il principio per cui la sospensione condizionale non può essere concessa più di una volta ma è anzi ad essa collegata dall'avverbio avversativo "tuttavia".
Sicché, accordandosi prevalenza all'elemento letterale e non riconoscendo efficacia decisiva ai lavori preparatori, potrebbe ritenersi, come si fa nelle ultime due ordinanze, che il beneficio per chi abbia riportato una precedente condanna per delitto non possa essere concesso che nell'ipotesi in cui l'esecuzione di detta condanna sia stata sospesa, mentre nel caso di mancata sospensione opera il limite di cui al secondo comma, n. 1 (impedimento derivante da precedente condanna per delitto a pena detentiva).
2 preleggi) in quanto risulta espressamente accolta dalla Corte di cassazione in una recente decisione, fra l'altro in base al rilievo che se la sospensione non era applicabile in occasione della prima condanna, tanto meno poteva ritenersi che lo fosse in occasione della seconda.
Orbene le norme vivono nell'ordinamento nel contenuto risultante dall'applicazione fattane dal giudice, come più volte ha ritenuto questa Corte.
Ma se il significato dell'art. 164 cod. pen., anche nel testo attualmente in vigore, è quello surriportato non può non riconoscersi la fondatezza della questione sollevata dal tribunale di Locri e dal tribunale di Lucera.
Non si comprende infatti come possa essere giustificata la mancata previsione della possibilità di concedere la sospensione condizionale a chi ha riportato una precedente condanna per delitto a pena detentiva, la cui esecuzione non sia stata sospesa, quando tale possibilità è invece prevista nell'ipotesi in cui la precedente condanna alla reclusione sia stata sospesa.
A giustificarla non è certo idonea l'affermazione che nel secondo caso già esiste una valutazione prognostica positiva che spetta al nuovo giudice verificare, alla luce del nuovo fatto intervenuto, mentre nel primo caso esiste, al contrario, un giudizio negativo che potrebbe ritenersi convalidato e confermato dai fatti successivamente intervenuti.
La commissione di un nuovo reato da parte di chi ha riportato una precedente condanna, potrebbe semmai dimostrare, coi fatti, l'erroneità della valutazione, compiuta dal primo giudice, di non recidività del reo e che quest'ultimo non merita un trattamento più favorevole di quello riservato a chi di tale valutazione non abbia a giovarsi.
D'altra parte, e ciò sembra decisivo, poiché la personalità umana è soggetta ad evoluzione e cambiamenti, non appare ragionevole condizionare l'apprezzamento sulla proclività al delitto del colpevole da formularsi in occasione della seconda condanna, alla valutazione effettuata in tempo precedente o addirittura remoto da altro giudice. E non è da escludersi che l'esecuzione di una precedente condanna possa avere determinato l'evoluzione in senso positivo della personalità del condannato.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 164, ultimo comma, del codice penale (così come modificato dall'art. 12 del d.l.
11 aprile 1974, n. 99, convertito in legge 7 giugno 1974, n. 220), nella parte in cui non consente la concessione della sospensione condizionale della pena a chi ha già riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto non sospesa, qualora la pena da infliggere cumulata con quella irrogata con la condanna precedente non superi i limiti stabiliti dall'art. 163 del codice penale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere