Pronuncia 120/1977 — Rel. Nicola Reale
ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 89 e 169 del codice penale in confronto con gli artt. 98 e 169 dello stesso codice, promossi con le ordinanze emesse il 25 settembre ed il 17 ottobre 1975 dal pretore di Genova, nei procedimenti penali a carico di Teresa Benvenuto e Silvana Luchessa, iscritte ai nn. 491 e 582 del registro ordinanze 1975 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 313 del 26 novembre 1975 e n. 38 dell'11 febbraio 1976.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica dell'11 maggio 1977 il Giudice relatore Oronzo Reale; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei ministri. :
Raffrontando tra loro gli artt. 89 e 98 del codice penale emergerebbe, secondo il pretore, che tanto il vizio parziale di mente quanto l'età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, sono situazioni soggettive che, pur non escludendo l'imputabilità del reo, ricevono dalla legge uguale trattamento ai fitti della diminuzione della pena concretamente da erogare. Si determinerebbe per ciò una equiparazione tra l'indebolimento dell'equilibrio psichico che può derivare dalla minore età e quello che, invece, può conseguire da altre situazioni patologiche non ascrivibili al soggetto. La indicata simmetria di trattamento normativo verrebbe però meno quando dalla diminuzione di pena si va alla esenzione totale dalla stessa. Mentre, infatti, per i minori la legge prevede la totale esenzione dalla pena, tramite l'applicazione del perdono giudiziale, per i maggiorenni affetti da vizio parziale di mente un siffatto trattamento non è previsto.
Ora, se questa diversità di trattamento può avere una qualche giustificazione se riferita ad infermità parziale stabilmente esistente nel soggetto, la stessa non si giustificherebbe nelle ipotesi In cui la causa di indebolimento dell'equilibrio psichico sia di durata temporanea, come nel caso di specie relativo ad una ragazza che, al momento del fatto, aveva da poco compiuto diciotto anni e che la relazione medica di parte descriveva come in preda a profondi stati di alterazione dell'equilibrio psichico che il tempo e l'esperienza avevano successivamente concorso a sanare.
Ciò premesso, il pretore riteneva la rilevanza della questione di legittimità costituzionale nei termini sopra indicati non solo ai fini della decisione del processo, ma anche per la corretta formulazione dei quesiti da porre a base di una necessaria indagine peritale.
L'ordinanza veniva ritualmente notificata, comunicata e pubblicata.
Davanti a questa Corte la parte non si costituiva, mentre spiegava intervento il Presidente del Consiglio dei ministri a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, che chiedeva che la questione fosse dichiarata infondata. Non sussisterebbe, secondo l'Avvocatura generale dello Stato, alcuna violazione dell'art. 3 della Costituzione, stante la diversità di situazione tra i minori ultraquattordicenni e gli affetti da vizio parziale di mente. Mentre, infatti, questi ultimi hanno la capacità di intendere e di volere grandemente diminuita, i primi possiedono la capacità di intendere e di volere; e la ragione per cui la pena è per essi diminuita risiede nell'opinione che gli stessi non abbiano acquisito la piena coscienza morale e la capacità di esercitare i freni inibitori. Da ciò deriva la razionalità della differenza nelle soluzioni adottate con riferimento alla natura dell'istituto del perdono giudiziale. Egualmente infondato sarebbe il richiamo all'art. 27 della Costituzione perché le finalità rieducative della pena possono essere conseguite nei confronti dell'infermo parziale di mente, mentre è dubbio che ciò possa avvenire per il minore che delinqua per la prima volta.
1975) il pretore di Genova sollevava la stessa questione di legittimità costituzionale di cui all'ordinanza in precedenza riassunta, nel corso di un giudizio a carico di Silvana Luchessa, e dopo aver disposto perizia medica che aveva concluso nel senso che al momento dei fatti, essa presentava capacità di intendere e di volere grandemente scemata.
Il pretore prospettava sinteticamente argomentazioni analoghe a quelle svolte nella ordinanza di cui al precedente n. 1, soffermandosi in modo particolare sulla violazione dell'art. 27 della Costituzione.
L'ordinanza veniva ritualmente notificata, comunicata e pubblicata.
Davanti a questa Corte non si costituiva la parte e non spiegava intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
La posizione dell'imputato minore degli anni diciotto e quella dell'imputato seminfermo di mente, come è riconosciuto dalla giurisprudenza della Cassazione e dalla dottrina, sono, nel sistema del codice penale, diverse, non eguali. Per l'imputato minore ultraquattordicenne l'art. 98 pone al giudice il problema concreto dell'accertamento della capacità di intendere e di volere, cioè del normale sviluppo fisio-psichico del minore stesso.
Se la capacità esisteva (al momento del fatto) si ha imputabilità piena, benché la pena sia sempre diminuita; se non esisteva, non c'è l'imputabilità.
Resta naturalmente, anche per il minore, la terza ipotesi di infermità che scemi grandemente la capacità di intendere e di volere, cioè quella considerata, indipendentemente dall'età, dall'art. 89 del codice penale.
Ma il perdono giudiziale trova il suo fondamento non nella scemata capacità di intendere e di volere al momento del fatto, bensì in una previsione del giudice che il minore si asterrà dal commettere ulteriori reati. Cioè - come è stato più volte riconosciuto dalla Cassazione-il fondamento giuridico del perdono giudiziale è analogo a quello della sospensione condizionale della pena. Ancora più evidente
Che poi il perdono giudiziale possa essere concesso solo ai minori ultraquattordicenni, non costituisce riconoscimento di una loro scemata capacità di intendere e di volere, ma dipende dalla minore fiducia del legislatore nella capacità rieducativa del carcere per i minori e dalla maggior fiducia nella possibilità del loro recupero sociale dopo il primo incontro con la giustizia penale.
Del resto, come è noto, il problema di una estensione ai maggiorenni dell'applicabilità del perdono giudiziale si è posto al legislatore e la soluzione positiva ha già conseguito un voto parlamentare.
Vero è soltanto che - come si è già detto - la minore fiducia nella capacità rieducativa della pena, quando si tratti di giovani non ancora diciottenni, entra tra le motivazioni dell'istituto del perdono giudiziale e dei limiti nei quali esso è accolto nel nostro diritto positivo e dai quali ben poteva la legge ordinaria - senza lesione dei principi costituzionali invocati - escludere gli ultradiciottenni anche in caso di infermità temporanea non più esistente al momento del giudizio.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 89 e 169 del codice penale in confronto con gli artt. 98 e 169 dello stesso codice, sollevata dal pretore di Genova con le due ordinanze di cui in epigrafe, con riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere