Pronuncia 76/1977 — Rel. Leonetto Amadei
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 570 e 586 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 12 dicembre 1973 dal tribunale di Catanzaro, nel procedimento civile vertente tra l'Amministrazione delle finanze dello Stato e Caruso Carolina, iscritta al n. 415 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 309 del 27 novembre 1974.
Visto l'atto di costituzione di Caruso Carolina, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1977 il Giudice relatore Leonetto Amadei; uditi l'avv. Francesco Lombardi Comite per Caruso Carolina, e il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri. :
Il 13 dicembre 1919 moriva, in Roggiano Gravina, Caruso Maria Rosaria lasciando come eredi due figlie naturali: Carolina e Filomena.
Il 20 novembre 1950 decedeva (sempre in Roggiano Gravina) la Caruso Filomena e la sorella naturale di essa, Carolina, entrava in possesso dei beni relitti della defunta, pagando anche la relativa tassa di successione. Con citazione notificata l'8 settembre 1970 l'Amministrazione finanziaria dello Stato conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Catanzaro Carolina Caruso per sentir dichiarare che non sussisteva tra Filomena e Carolina (sorelle naturali) alcun diritto di successione per cui l'eredità della Filomena doveva considerarsi acquisita dallo Stato ex art. 586 del codice civile.
Resisteva la convenuta e nella comparsa conclusionale eccepiva, tra l'altro, la illegittimità costituzionale dell'art. 258 c.c. in relazione agli artt. 29 e 30 della Costituzione.
L'Avvocatura dello Stato concludeva, invece, che tra fratelli naturali, mancando qualsiasi vincolo di parentela, non poteva esistere alcun diritto di successione.
Essendo stata rimessa la causa sul ruolo, nella successiva comparsa conclusionale la convenuta sollevava questione di legittimità costituzionale sia dell'art. 258 che dell'art. 570 c.c. per violazione degli artt. 3 e 30 della Costituzione.
Infatti, poiché nel nostro ordinamento al figlio legittimo è dato di succedere al proprio fratello o sorella, analogo diritto (secondo la convenuta) doveva essere riconosciuto al figlio naturale nel caso in cui non esista una famiglia legittima.
Il Tribunale accoglieva questa eccezione, osservando che la Corte costituzionale ha interpretato la Costituzione nel senso che al figlio naturale è riconosciuta ogni tutela giuridica quando non urti (come nella specie) con gli interessi della famiglia legittima.
L'interpretazione restrittiva dell'art. 570 sarebbe pertanto in contrasto con l'art. 30 della Costituzione anche in relazione all'art.
3.
La stessa ordinanza, anche se erroneamente ne attribuisce la proposizione di illegittimità costituzionale alla parte, indicava, con scarna motivazione, l'art. 586 c.c. come rilevante per la soluzione della causa e sembra sottoporlo al giudizio della Corte costituzionale.
La ordinanza veniva regolarmente notificata e comunicata. Si costituivano in giudizio sia l'Avvocatura dello Stato per il Presidente del Consiglio, sia la Caruso.
L'Avvocatura sostiene, nella sua memoria, che "nel nostro ordinamento la omessa previsione di alcun diritto successorio viene fatta derivare dal principio per cui la filiazione naturale non produce effetti giuridici oltre il primo grado, non crea rapporti familiari, né di parentela plurilaterale, ma soltanto un vincolo unilaterale nei confronti del genitore: lo stesso principio... pel quale l'art. 433 prevede l'obbligo alimentare tra fratelli legittimi o legittimati... non anche tra fratelli naturali".
La Caruso ha ripreso testualmente le tesi sostenute dinanzi al Tribunale. :
L'art. 570 riguarda la successione dei fratelli e delle sorelle del de cuius, ma la parentela collaterale da cui la norma fa discendere il diritto alla successione, fra le persone summenzionate, deve essere legittima e non naturale. Come la famiglia legittima è quella costituitasi col matrimonio e composta dal coniuge e dai figli legittimi e dà vita a rapporti collaterali, la parentela naturale, risultante dal solo vincolo di sangue, acquista valore giuridico se riconosciuta o dichiarata ed opera in modo ristretto in quanto il vincolo che si crea lega soltanto fra di loro figlio naturale e genitore naturale e non ha valore estensivo.
E poiché quando l'art. 30 della Costituzione afferma che la "legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale" si riferisce sempre ed unicamente ai rapporti fra genitori e figli e non a quelli dei figli tra di loro e non sussistono, ragioni costituzionalmente valide per una diversa interpretazione dell'art. 30 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale avanzate dal tribunale di Catanzaro, in relazione agli artt. 570 e 586 c.c., vanno disattese.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 570 e 586 del codice civile, proposta dal tribunale di Catanzaro con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 30 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO