Pronuncia 78/1977 — Rel. Guido Astuti
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 177, ultimo comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 26 agosto 1974 dal giudice di sorveglianza del tribunale di Prato sul ricorso proposto da Valerio Stefano, iscritta al n. 393 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 284 del 30 ottobre 1974.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1977 il Giudice relatore Guido Astuti; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri. :
Dovendo decidere sul ricorso proposto da Valerio Stefano per ottenere la revoca anticipata della misura di sicurezza (libertà vigilata), il giudice di sorveglianza del tribunale di Prato ha sollevato, di ufficio, questione di legittimità costituzionale dell'art. 177, ultimo comma, c.p., in relazione agli artt. 3, 24, 25 e 27 della Costituzione.
Si afferma nell'ordinanza di rinvio che, mentre l'art. 230 del c.p. dispone che la libertà vigilata è sempre ordinata quando il condannato è ammesso alla liberazione condizionale, l'articolo 177 dello stesso codice prevede la revoca delle misure di sicurezza personali solo quando sia decorso tutto il tempo della pena inflitta, senza che sia intervenuta causa di revoca della liberazione condizionale. Tale sistema normativo, in forza del quale la misura di sicurezza della libertà vigilata, conseguente alla liberazione condizionale, non potrebbe essere revocata se non a seguito della estinzione della pena, si porrebbe in contrasto con il principio di eguaglianza, atteso che, per il disposto degli artt. 228, 208 e 216 c.p., il giudice può rivalutare la pericolosità sociale delle persone sottoposte alla libertà vigilata per altre cause, al fine dell'eventuale revoca delle misure di sicurezza.
Il principio del diritto di difesa, sarebbe, a sua volta, violato dalla determinazione vincolante ed astratta della durata delle misure di sicurezza effettuata dal legislatore, senza alcun potere discrezionale del giudice in ordine alla valutazione della effettiva pericolosità sociale della persona che vi è sottoposta.
Anche il principio del giudice naturale sarebbe violato dalla attribuzione al giudice di sorveglianza, e non al giudice dell'esecuzione, del potere di revocare la misura di sicurezza, decorso il tempo della pena inflitta.
Infine, la disciplina impugnata, imponendo il mantenimento della misura di sicurezza, indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto, sarebbe in contrasto con la finalità rieducativa della pena.
È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, deducendo l'infondatezza delle questioni proposte.
Dopo aver affermato essere dubbio se la concessione della liberazione condizionale implichi una rinuncia al potere punitivo, ovvero dia luogo ad una diversa fase della esecuzione della pena, si osserva che, comunque, la liberazione condizionale è sempre soggetta, ai sensi dell'art. 177 c.p., alla condizione risolutiva che il liberato non commetta, per tutto il tempo della pena inflitta, un reato della stessa indole di quello per il quale è stato condannato: di qui la ragionevolezza della sottoposizione allo stato di libertà vigilata al fine essenziale di evitare occasioni di nuovi reati.
Quanto alla dedotta violazione del principio di eguaglianza si osserva che la norma impugnata si applica indistintamente a tutti i condannati ai quali sia concesso il beneficio della liberazione condizionale, e che al termine del tempo previsto dalla pena inflitta la revoca non è suscettibile di valutazione discrezionale da parte del giudice, come avviene nelle altre ipotesi di sottoposizione di libertà vigilata, che non sono assimilabili alla fattispecie della libertà vigilata conseguente alla liberazione condizionale.
La denunziata violazione del diritto di difesa non sussisterebbe essendo il condannato sottoposto alla misura di sicurezza per ordine del giudice di sorveglianza, innanzi al quale la difesa è ammessa, in senso sia materiale che formale, in tutte le fasi di applicazione della misura stessa.
Ancora, non vi sarebbe sottrazione al giudice naturale, dato che la precostituzione del giudice competente è operata dalla legge.
Infine, non sarebbe invocabile un contrasto tra la normativa impugnata e la funzione educativa della pena, posto che l'art. 27, comma terzo, della Costituzione, si riferisce solo alle pene, e non riguarda le misure di sicurezza. :
In conformità a questi principi l'art. 230, n. 2, del codice penale dispone che la libertà vigilata deve essere sempre ordinata quando il condannato è ammesso alla liberazione condizionale; e l'art.
177 dello stesso codice coerentemente stabilisce, all'ultimo comma, che decorso tutto il tempo della pena inflitta, (ovvero cinque anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale, se trattasi di condannato all'ergastolo), senza che sia intervenuta alcuna causa di revoca della liberazione condizionale, la pena rimane estinta, e sono revocate le misure di sicurezza personale ordinate dal giudice con la sentenza di condanna o con provvedimento successivo.
È evidente che non sussiste violazione dell'art. 3 Cost., per l'asserita disparità di trattamento rispetto alle altre persone sottoposte alla medesima misura di sicurezza della libertà vigilata, ai sensi degli artt. 228 e seguenti del codice penale. Trattasi infatti della libertà vigilata di un condannato a cui è stata concessa la liberazione condizionale; e questa Corte ha già avuto occasione di rilevare come il potere di revoca anticipata delle misure di sicurezza, ed in specie della libertà vigilata, non possa estendersi a questa fattispecie, "per l'impossibilità di assimilare la comune figura della libertà vigilata a quella particolare conseguente alla liberazione condizionale, che necessariamente, nel sistema legislativo vigente, deve durare tanto quanto dura il periodo della liberazione condizionale" (sentenza n. 11 del 1970).
La disposizione dell'art. 177, ultimo comma, non confligge con l'art. 24 né con l'art. 25 Cost.: il soggetto ammesso a liberazione condizionale e sottoposto alla libertà vigilata non può certo dirsi sottratto alla tutela giurisdizionale, che gli è garantita dalla facoltà di ricorso al giudice di sorveglianza, i cui provvedimenti, a norma degli artt. 635 e seguenti del codice di procedura penale, debbono essere motivati e sono suscettibili di impugnazione (sentenza n. 53 del 1968); né può ravvisarsi deroga alcuna al principio della precostituzione del giudice, per il fatto che, quando sia decorso il tempo della pena inflitta, la revoca della misura di sicurezza, effetto automatico della declaratoria di estinzione della pena, competa al giudice della esecuzione anziché al giudice di sorveglianza (art. 578 c.p.p.).
55 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sostituito con l'art. 6 della legge 12 gennaio 1977, n. 1).
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 177, ultimo comma, del codice penale, sollevata dalla ordinanza di cui in epigrafe in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 27 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere