Pronuncia 127/1979 — Rel. Michele Rossano
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 378, primo comma, p.p., e 381, secondo comma, u.p., del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 27 settembre 1976 dal giudice istruttore presso il tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Bernoldi Giuseppe, iscritta al n. 692 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 346 del 29 dicembre 1976.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 18 aprile 1979 il Giudice relatore Michele Rossano; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei ministri. :
Nel corso del procedimento penale a carico di Bernoldi Giuseppe - imputato dei delitti di cui agli artt. 56, 519, cpv., n. 1, 521, cpv., 530 e 527 cod.pen. - il giudice istruttore del tribunale di Roma ha sollevato, di ufficio, con ordinanza 27 settembre 1976, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 378, comma primo, parte prima, e 381, comma secondo, parte ultima, cod.proc.pen. - nella parte in cui dispongono che il giudice istruttore e non il giudice del dibattimento deve dichiarare non doversi procedere nei confronti di persona non imputabile, perché incapace di intendere e di volere per infermità psichica, e ordinare il suo ricovero in manicomio giudiziario - in riferimento agli artt. 25, comma primo, 3, comma primo, e 24, comma secondo, della Costituzione.
L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 346 del 29 dicembre 1976.
Nel giudizio davanti a questa Corte non si è costituita la parte privata.
E intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato Generale dello Stato, con atto depositato l'11 gennaio 1977, chiedendo che le questioni di legittimità costituzionale, proposte dal giudice istruttore del tribunale di Roma, siano dichiarate infondate. :
Il giudice istruttore del tribunale di Roma ha prospettato il dubbio che gli artt. 378, comma primo, parte prima, e 381, comma secondo, parte ultima, c.p.p., siano in contrasto con i principi del giudice naturale, del diritto di difesa e di eguaglianza, sanciti dagli artt. 25, comma primo, 24, comma secondo, e 3, comma primo, della Costituzione, in quanto dispongono che il giudice istruttore e non il giudice del dibattimento deve dichiarare non doversi procedere nei confronti di persona non imputabile perché incapace di intendere e di volere per infermità psichica e ordinarne il ricovero in manicomio giudiziario per periodo non inferiore a due anni.
Secondo il giudice a quo giudice naturale sarebbe il giudice del dibattimento dato che il giudice istruttore ha solo il compito di acquisire le prove, mentre il giudice del dibattimento ha la funzione di approfondire e valutare definitivamente le prove, accertare l'esistenza del reato e attribuirlo all'imputato. Il diritto di difesa verrebbe "ridotto e compresso in unica frase processuale, cosiddetta istruttoria" e la misura di sicurezza sarebbe applicata sulla base di elementi di prova che, se relativi a persona imputabile, giustificherebbero solo il rinvio a giudizio.
Il principio sancito dall'art. 25, comma primo, della Costituzione, a partire dalla sentenza n. 29 del 1958, è stato da questa Corte inteso nel senso che la locuzione "giudice naturale" corrisponde a quella di "giudice precostituito per legge". E, come questa Corte ha anche di recente precisato (sentenza n. 77 del 1977), detta norma tutela essenzialmente l'esigenza che la competenza degli organi giudiziari, al fine di una garanzia rigorosa della loro imparzialità, venga sottratta ad ogni possibile arbitrio attraverso la precostituzione per legge del giudice in base a criteri fissati in anticipo e non in vista di singole controversie. Pertanto se, come pone in risalto l'ordinanza, il giudice del dibattimento è giudice naturale precostituito per legge, che, a seguito dell'ordinanza di rinvio, deve approfondire l'indagine ed affermare o meno l'esistenza del reato e la responsabilità o meno dell'imputato, anche il giudice istruttore, ai termini dell'art. 25, comma primo, della Costituzione, è giudice naturale precostituito per legge ed ha l'obbligo di compiere prontamente e soltanto quegli atti che, in base agli elementi raccolti e allo svolgimento dell'istruzione, appaiono necessari per l'accertamento della verità.
Questa Corte, con sentenza n. 27 del 20 aprile 1959, ebbe ad affermare che per il principio di prevenzione sociale l'ordinato e pacifico svolgimento dei rapporti fra i cittadini deve essere garantito, oltre che dal sistema di norme repressive di fatti illeciti penali, anche da un parallelo sistema di adeguate misure preventive contro il pericolo del loro verificarsi nell'avvenire; esigenza questa e regola fondamentale di ogni ordinamento, accolta e riconosciuta dall'art. 13 Cost., il quale, con lo stabilire che le restrizioni alla libertà personale possono essere disposte soltanto per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge, ha anche previsto, per ciò stesso, la possibilità di restrizioni in via di principio; e dall'art. 25, terzo comma, Cost., il quale, con riaffermare il principio, già espresso dall'art. 199 del codice penale, che nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi stabiliti dalla legge, ha accolto nell'ordinamento il sistema di misure di sicurezza a carico degli individui socialmente pericolosi.
E in coerenza con tale pronuncia e successiva giurisprudenza (cfr. sentenza n.96 del 1970), questa Corte, con sentenza n. 19 del 24 gennaio 1974, affermò che nella realtà del sistema costituzionale le misure di sicurezza e le pene avevano diversa struttura e funzioni e l'art. 25 Cost. ricalcava le disposizioni del codice penale sui principi di legalità e irretroattività: rispettivamente, gli artt. 1 e 2 per la pena e 199 cod. pen. per la misura di sicurezza.
Tale principio sarebbe violato in quanto il giudice istruttore deve accertare l'esistenza del fatto preveduto come reato, attribuirlo all'infermo di mente senza quella ampiezza di prove consentite nel dibattimento e applicare la grave misura di sicurezza dell'internamento in manicomio giudiziario per pericolosità presunta ai termini dell'articolo 222 cod. pen., con violazione anche del principio di parità di trattamento.
Tali principi sono stati confermati con giurisprudenza costante e, per quanto attiene all'istruttoria formale compiuta dal giudice istruttore, questa Corte con sentenza n. 110 del 7 giugno 1963, affermò che l'art. 25 Cost. non si riferisce soltanto al giudice competente per la pronuncia finale e il fondamento di garanzia, che lo ispira, permette di comprendere nel suo tenore anche l'istruttoria formale, che, a parte altri rilievi, potendo concludersi con una sentenza di proscioglimento, ha in sé per ciò solo gli estremi della giurisdizione. La sentenza di proscioglimento contiene una espressa pronuncia sul fondamento della accusa, al pari di quella pronunciata nel dibattimento. La sentenza tuttavia dichiarò l'illegittimità del secondo comma dell'art. 234 c.p.p. in quanto, nel corso dell'istruzione formale, prima della sentenza del giudice istruttore o prima del decreto di citazione quando si procedeva a istruzione sommaria, attribuiva al procuratore generale l'insindacabile discrezionalità di rimettere l'istruzione alla sezione istruttoria, togliendo così alla parte il doppio grado di giurisdizione e in contrasto con il principio secondo cui la competenza del giudice deve dipendere necessariamente dall'accertamento di fatti ipotizzati dalla legge, da verificarsi nel futuro e non già verificati.
Invece, la competenza del giudice del dibattimento ha fondamento costituzionale e presupposti diversi. Per l'esigenza fondamentale e primaria di repressione dei reati e di applicazione della pena il fondamento costituzionale è stabilito nell'art. 27 della Costituzione, e presupposti sono la capacità dell'imputato e il diritto di svolgere, nei limiti della disciplina del dibattimento, un'attività nell'esercizio del diritto di difesa ai fini dell'accertamento delle prove per quanto attiene all'esistenza del reato e all'affermazione della responsabilità penale ai fini dell'applicazione della pena. Ed è proprio in ragione di questa possibile dinamica difensiva che il dibattimento si svolge nell'osservanza del principio della oralità, che ha riflessi anche su quello del contraddittorio; principi che anche nel dibattimento non possono essere osservati nel caso che risultino gravi e fondati indizi che rendano necessaria un'indagine sullo stato di mente dell'imputato. In questi casi il giudice dispone perizia o, se lo ritiene, pronuncia sentenza di proscioglimento (artt. 455, 456 e 88 cod. proc.pen.).
Né, d'altra parte, il giudice istruttore puo ignorare le istanze della difesa sulle quali è obbligato a provvedere con ordinanza o con sentenza al fine di garantire ogni ulteriore rimedio giuridico.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 378, comma primo, parte ultima, 381, comma secondo, parte ultima, cod.proc.pen., sollevate dal giudice istruttore del tribunale di Roma, con ordinanza 27 settembre 1976, in riferimento agli artt. 25, comma primo, 3, comma primo, e 24, comma secondo, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIA RELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere