Pronuncia 51/1979 — Rel. Virgilio Andrioli
ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2948, n. 4, del codice civile, nel testo modificato dalla sentenza n. 63 dell'anno 1966 della Corte costituzionale, promossi con ordinanze del pretore di Roma emesse in data: 10 maggio, 9, 28 e 30 giugno, 22 e 29 settembre dell'anno 1975; 12 gennaio e 7 giugno dell'anno 1976; 4 aprile, 11 giugno, 10, 15 ottobre e 5 novembre dell'anno 1977, iscritte ai nn. 453, 454, 455, 456, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525 e 526 del registro ordinanze 1975; nn. 292 e 755 del registro ordinanze 1976; nn. 198, 199, 200, 201, 384, 391, 524 e 542 del registro ordinanze 1977; n. 246 del registro ordinanze 1978 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 313 dell'anno 1975; nn. 5 e 151 dell'anno 1976; nn. 31, 148, 279 e 286 dell'anno 1977; nn. 25, 32 e 201 dell'anno 1978.
Visti gli atti di costituzione di Montani Carlo, della Soc. STEFER, di Coppola Francesco, di Pagnanelli Armando, di Monaco Orietta, del Banco di Napoli, di Vitelli Aldo e della Scandinavian Airlines, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 1979 il Giudice relatore Virgilio Andrioli; uditi gli avvocati Lucio De Angelis per Montani Carlo, Vincenzo Spagnuolo Vigorita per il Banco di Napoli, Raffaele Ricci per Vitelli Aldo, e il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto:
Con memoria 16 ottobre 1974 la Cassa eccepì la prescrizione dei diritti fatti valere dal Montani allegando il carattere di ente pubblico economico della Cassa stessa, ma tale allegazione, che pur aveva formato tema di contestazione tra le parti, non ha costituito oggetto di decisione neppure delibatoria del giudice a quo, mentre né le parti né il giudice hanno portato la loro attenzione sull'assoggettabilità del petitum controverso alla prescrizione breve, di cui alla norma impugnata.
Avanti la Corte si è costituito il solo Montani, il quale, nelle deduzioni 15 settembre 1975, ha obiettato la irrilevanza e, comunque, la infondatezza della questione sulla considerazione che il rapporto di lavoro dei dipendenti della Cassa di Risparmio ha carattere privatistico ed è privo di stabilità piena e di tutela giurisdizionale degli interessi legittimi; tali argomentazioni ha la sua difesa illustrato nell'udienza pubblica del 21 marzo 1979. Non ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri;
Con memoria 31 luglio 1974, la RAI-TV eccepì l'avvenuta definizione di ogni controversia giusta transazione, conclusa il 29 febbraio 1968 nel corso del rapporto e, gradatamente, la prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, sul riflesso che la sentenza n.
63/1966 della Corte non riguarderebbe i rapporti di lavoro disciplinati dalla legge 15 luglio 1966, n. 604 e caratterizzati da una particolare forza di resistenza, quale sarebbe quella che assiste i rapporti dei dipendenti della RAI-TV, e la infondatezza nel merito. Le parti illustravano hinc inde le questioni preliminari di avvenuta transazione e della maturatasi prescrizione quinquennale pur senza puntualizzarne la relazione con il primo (qualifica rivendicata e conseguenze patrimoniali) e con il secondo (ricostituzione della posizione assicurativa) degli oggetti controversi, ma il pretore non ne ha fatto parola nella ordinanza di rimessione, che riproduce alla lettera la ordinanza 9 giugno 1975.
Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha invece spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri con atto 16 dicembre 1975 (comune ai procedimenti, di cui alle ord. n. 455 e 456/1975,755/1976), nel quale l'Avvocatura generale dello Stato ha chiesto dichiararsi infondata la questione di costituzionalità così come prospettata dal pretore sulla considerazione che la situazione normativa venutasi a creare a seguito dei ripetuti interventi della Corte costituzionale non sarebbe tale da determinare una ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratori del settore pubblico e quelli del settore privato; argomentazioni e conclusioni illustrate alla pubblica udienza del 21 marzo 1979;
148/1931, modificato con legge 24 luglio 1957, n. 633, e dell'art.
2948, n. 4, c.c., a proposito del quale ultimo precisava che la prescrizione quinquennale decorrerebbe anche nel corso dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle aziende esercenti trasporti pubblici in concessione, assistiti da garanzie di stabilità. Sebbene le parti avessero discusso sulle caratteristiche specifiche di tali rapporti in riferimento ai testi normativi, che disciplinano la prescrizione quinquennale dei diritti che ne derivano ai lavoratori, il pretore non ha svolto in proposito alcuna cognizione neppure delibatoria, limitandosi a riprodurre la ordinanza 9 giugno 1975.
Avanti la Corte si sono costituiti sia il Coppola, che, con comparsa depositata il 10 dicembre 1975, ha eccepito la inammissibilità e, in ipotesi, la infondatezza della questione di costituzionalità, sia la STEFER, che, con memoria depositata il 21 ottobre 1975, ha, da opposti punti di vista, eccepito la inammissibilità e, in ipotesi, la infondatezza della questione di costituzionalità; ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri con atto 16 dicembre 1975 (comune di procedimenti, di cui alle ord. 453,454 e 456/1975,755/ 1976).
All'udienza pubblica del 21 marzo 1979 è comparsa la sola Avvocatura generale dello Stato, che ha illustrato argomentazioni e conclusioni, di cui all'atto 16 dicembre 1975;
Avanti la Corte si sono costituiti il Pagnanelli mediante comparsa depositata il 15 dicembre 1975, e la STEFER mediante memoria depositata il 21 ottobre 1975, entrambe modellate sulle scritture del procedimento, introdotto con ord. 454/ 1975; l'atto di intervento della Presidenza del Consiglio dei ministri è comune ai procedimenti, di cui alle ord. 453 e 455/ 1975 e 755/1976.
Alla pubblica udienza del 21 marzo 1979 è comparsa la sola Avvocatura generale dello Stato, che ha illustrato argomentazioni e conclusioni dell'atto di intervento;
Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita, né la Presidenza del Consiglio dei ministri ha spiegato intervento;
Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri con atto 26 gennaio 1976 (anche formalmente conforme all'atto, depositato nei procedimenti, cui han dato origine le ordinanze n. 519 a 526/1975), in cui ha sostanzialmente riprodotto argomentazioni e conclusioni, spiegate nell'atto d'intervento nei procedimenti, introdotti con le ordinanze n. 452 a 454/1975, e poi illustrate alla pubblica udienza del 21 marzo 1979;
Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri con atto formalmente comune ai procedimenti originati dalle ordinanze 518, 520 a 526/1975, ed è comparsa all'udienza pubblica del 21 marzo 1979;
Sebbene le parti avessero, su ambo i temi, illustrato i contrapposti punti di vista, il pretore si è limitato a riprodurre la ordinanza 9 giugno 1975.
Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita, mentre la Presidenza del Consiglio dei ministri è intervenuta con atto formalmente comune ai procedimenti introdotti con le ordinanze 518 e 519, 521 a 526/1975, e tale linea ha mantenuto ferma alla udienza pubblica del 21 marzo 1979;
Non consta - stante l'incompleto invio degli atti di merito - se e in qual modo le parti abbiano ottemperato all'invito a discutere sulla eccezione di prescrizione quinquennale rivolto dal pretore, che, dal suo canto, si è limitato a riprodurre nel provvedimento di rimessione la ordinanza 9 giugno 1975.
Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita, mentre la Presidenza del Consiglio dei ministri è intervenuta con atto, formalmente comune ai procedimenti introdotti con le ordinanze 518 a 521, 523 a 526/1975, e tale linea ha mantenuto ferma alla udienza pubblica del 21 marzo 1979;
Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita, mentre la Presidenza del Consiglio dei ministri ha spiegato intervento mediante atto formalmente comune ai procedimenti, originati dalle ordinanze 518, 519, 521 a 526/1975, ed è comparsa alla pubblica udienza del 21 marzo 1979;
Si costituì la RAI-TV mediante memoria, depositata il 19 settembre 1975, in cui riprodusse la linea difensiva della memoria 11 novembre 1974, versata nella controversia promossa da Patacconi Lamberto (ord.
517/1975), ma, sebbene le parti avessero, su ambo i temi, illustrato i contrapposti punti di vista, il pretore si è limitato a riprodurre nel provvedimento di rimessione la ordinanza 9 giugno 1975.
Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita, mentre la Presidenza del Consiglio dei ministri ha spiegato intervento con atto, formalmente comune ai procedimenti introdotti con le ordinanze 518 a 522, 524 a 526/1975 ed è comparsa alla pubblica udienza del 21 marzo 1979;
Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita, mentre la attività della interveniente Presidenza del Consiglio dei ministri non diverge dall'altra spiegata nei procedimenti introdotti con le ord. 518 a 523 e 526/1975;
517/1975). Sebbene le parti avessero, su ambo i temi, illustrato le contrapposte opinioni, il pretore si è limitato a riprodurre nel provvedimento di rimessione la ordinanza 9 giugno 1975.
Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita, mentre l'attività dell'interveniente Presidenza del Consiglio dei ministri non diverge dall'altra spiegata nei procedimenti introdotti con le ord. 518 a 524/1975;
Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita, mentre la Presidenza del Consiglio dei ministri ha svolto la stessa attività spiegata nei procedimenti introdotti con le ord. 519 a 526/1975;
prospettate, limitandosi a riprodurre nel provvedimento di rimessione la ordinanza 9 giugno 1975.
Avanti alla Corte si è costituita la Monaco in Vilella mediante atto 29 luglio 1975, in cui ha chiesto dichiararsi inammissibile perché irrilevante ai fini della decisione di merito in base alle argomentazioni, svolte anche nel procedimento di merito, di cui il pretore non aveva conosciuto, e, comunque, infondata la questione di costituzionalità; non è comparsa all'udienza pubblica del 21 marzo 1979. La Presidenza del Consiglio dei ministri con atto 16 dicembre 1975, anche formalmente comune agli atti di intervento nei procedimenti, di cui alle ord. 455 e 456/1975, 755/1976, ha spiegato intervento;
416 c.p.c., e, in ipotesi, la infondatezza, che, per quel che concerne la eccezione di prescrizione, ha ribadito nell'atto depositato il 23 aprile 1977 avanti la Corte costituzionale sottolineandone la irrilevanza e in ipotesi la infondatezza.
Il pretore non ha tenuto alcun conto di tale discussione e si è limitato a riprodurre nel provvedimento di rimessione la ordinanza 9 giugno 1975.
La convenuta non si è costituita avanti la Corte, mentre ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri con atto 29-31 ottobre 1977, in cui, richiamandosi agli atti d'intervento in altri procedimenti, ha concluso per l'infondatezza della questione di costituzionalità.
All'udienza pubblica del 21 marzo 1979 è comparsa la sola Avvocatura generale dello Stato, che si è riportata alle già formulate conclusioni;
Autorizzato dal pretore il contraddittorio scritto sulle questioni pregiudiziali, la Federconsorzi sostenne, nelle note 30 settembre 1977, che la prescrizione quinquennale delle retribuzioni prendeva a decorrere dalla data della entrata in vigore della legge 300/1970 né era stata interrotta e che la prescrizione decennale del diritto alla qualifica, prospettata in suttordine, era anch'essa maturata nel corso del rapporto; dal suo canto il Togni, nella memoria 29 settembre 1977, obiettò che la Federconsorzi aveva riconosciuto il diritto alla qualifica il 1 gennaio 1974 e, pertanto, la prescrizione decennale era stata interrotta e che la prescrizione quinquennale delle differenze retributive non poteva decorrere durante il rapporto per non essere neppure la legge 300/1970 sufficiente a munirlo di idonea stabilità.
Il pretore non ha delibato tali questioni, né ha richiamato l'art.
2946 c.c. nel provvedimento di rimessione in cui si è limitato a riprodurre la ordinanza 9 giugno 1975.
Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; la Presidenza del Consiglio dei ministri è intervenuta con atto depositato il 4 febbraio 1978 (formalmente comune all'atto dell'intervento nel procedimento introdotto con ord. 547/1977) in cui ha richiamato gli atti di intervento in altri procedimenti, chiedendo dichiararsi infondata la questione di costituzionalità; l'Avvocatura generale dello Stato è comparsa all'udienza pubblica del 21 marzo 1979 rimettendosi alle precedenti deduzioni;
Si costituì la S.A.S. con memoria, depositata il 1 febbraio 1977, in cui, premesso che impiegava complessivamente in Italia 90 dipendenti di cui 48 a Roma, eccepì la prescrizione quinquennale estintiva delle ragioni creditorie del Miragoli, che avrebbe preso a decorrere dal 31 luglio 1965 e, in ipotesi, dalla data della entrata in vigore della legge 300/1970. Al contraddittorio scritto, autorizzato dal pretore, partecipò la sola S.A.S. con le note 27 ottobre 1977, in cui insisteva nelle deduzioni esposte nella memoria di costituzione. Il pretore non ha delibato le ragioni svolte dalla convenuta sul tema della eccezione di prescrizione, limitandosi a riprodurre nel provvedimento di rimessione la ordinanza 9 giugno 1975.
Avanti la Corte si è costituita la sola S.A.S. con atto, depositato il 27 febbraio 1978, in cui ha chiesto dichiararsi irrilevante e in ipotesi infondata la questione di costituzionalità sollevata d'ufficio dal pretore, ma non è comparsa alla pubblica udienza del 21 marzo 1979.
La Presidenza del Consiglio dei ministri non ha spiegato intervento;
Tale ricorso fu seguito da altro ricorso depositato il 16 ottobre 1975, in cui il De Rosa chiese che le retribuzioni di ore di straordinario gli fossero liquidate sulla base di diversi parametri a lui più favorevoli.
Dalle copertine dei due fascicoli trasmessi dalla cancelleria della pretura alla concelleria della Corte e dalla intestazione della stessa ordinanza di rimessione (definita "sentenza") non risulta che l'A.T.A.C. siasi costituita in alcuna delle due controversie, né la cancelleria della pretura ha rimesso alla cancelleria della Corte originali o copie di atti e documenti provenienti dalla convenuta; soltanto nel processo verbale dell'udienza dell'8 marzo 1976 si dà atto della presenza dei procuratori delle parti, del provvedimento di riunione dei due ricorsi per connessione e dell'autorizzazione del pretore al contraddittorio scritto sulla eccezione di prescrizione quinquennale dei crediti reclamati dal ricorrente, sollevata dall'A.T.A.C., la quale non vi ha partecipato; al che ha, per contro, provveduto il De Rosa con le note depositate il 15 maggio 1976, in cui ha, tra l'altro, richiamato precedenti giurisprudenziali della Cassazione intesi ad escludere il corso della prescrizione quinquennale durante lo svolgimento del rapporto di lavoro dei ferrotranvieri.
Il pretore ha riprodotto la ordinanza 9 giugno 1976 nel provvedimento di rimessione nel quale non ha delibato la fondatezza delle peculiari argomentazioni hinc inde prospettate.
Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; è invece intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri con atto depositato il 21 giugno 1977, in cui, richiamando atti di intervento spiegato in altri procedimenti, ha concluso per la infondatezza della questione di costituzionalità; conclusioni, cui la Avvocatura generale dello Stato si è rimessa nella pubblica udienza del 21 marzo 1979;
Il pretore, che pur aveva autorizzato il contraddittorio scritto sulla eccezione dell'A.T.A.C. si è limitato a riprodurre nel provvedimento di rimessione la ordinanza 9 giugno 1975, senza delibare il grado di stabilità del rapporto dei ferrotranvieri.
Nessuna delle parti si è costituita avanti la Corte, mentre la Presidenza del Consiglio dei ministri ha spiegato attività in tutto identica all'altra svolta nel procedimento n. 198 ord. 1977;
La documentazione è in tutto identica a quella inserita nel procedimento, introdotto con la ord. n. 199/1977.
Il pretore, che pur aveva autorizzato il contradditorio scritto sulla eccezione di prescrizione quinquennale opposta dall'A.T.A.C., si è limitato a riprodurre la ordinanza 9 giugno 1975, senza delibare il grado di stabilità del rapporto dei ferrotranvieri.
Nessuna delle parti si è costituita avanti la Corte, mentre la Presidenza del Consiglio dei ministri ha spiegato attività in tutto identica all'altra svolta nel procedimento n. 198/1977;
Con altro ricorso depositato il 16 ottobre 1975 il Poso chiese che le retribuzioni di ore di straordinario gli fossero liquidate sulla base di diversi parametri a lui più favorevoli.
Si costituì l'A.T.A.C. con memoria depositata il 26 febbraio 1976, in cui eccepì la prescrizione quinquennale dei diritti rivendicati dal ricorrente ponendo in rilievo le peculiarità del rapporto dei ferrotranvieri, che lo munivano di stabilità, e richiamando le leggi 604/1966 e 300/1970; argomentazioni cui replicò il Poso nelle note depositate il 13 maggio 1976, che il pretore, dopo aver disposto la riunione dei due ricorsi, aveva autorizzato.
Il pretore non ha neppure delibato le argomentazioni hinc inde prospettate e si è limitato a riprodurre nel provvedimento di rimessione il testo della ordinanza 9 giugno 1975.
Nessuna delle parti si è costituita avanti la Corte mentre la Presidenza del Consiglio dei ministri ha svolto la stessa attività espletata nel procedimento n. 198/1977.
10 r.d. 148/1931, stante l'omissione del reclamo gerarchico, in via pregiudiziale la prescrizione quinquennale degli eventuali crediti vantati dal Caprioli venuti a maturare prima dei cinque anni dalla introduzione del ricorso.
Nel contraddittorio scritto sulla eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dall'A.T.A.C., autorizzato dal pretore, il Caprioli, con note 14 aprile 1977 e 7 ottobre 1977, non solo contestò la fondatezza della eccezione di prescrizione, ma ne denunciò l'inammissibilità per tardività; dal suo canto, l'A.T.A.C., nelle note 29 settembre 1977, depositate il successivo 30, si richiamò al particolare statuto dei ferrotranvieri e alla legge 300/ 1970. Nel provvedimento di rimessione il pretore non ha preso posizione sulle contrapposte argomentazioni specifiche del caso, limitandosi a riprodurre la ordinanza 9 giugno 1975.
Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha per contro spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri con atto, depositato il 14 febbraio 1978, in cui, richiamando il contenuto di atti d'intervento, spiegato in altri procedimenti, ha concluso per la declaratoria d'infondatezza della questione di costituzionalità; conclusioni che l'Avvocatura generale dello Stato ha confermato nel corso della udienza pubblica del 21 marzo 1979;
Avanti la Corte si è costituito il solo Banco con atto depositato il 14 settembre 1977, in cui ha chiesto dichiararsi irrilevante e comunque manifestamente infondata la questione di costituzionalità per non essere l'art. 2948, n. 4 c.c. in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione; conclusioni illustrate nella memoria 8 marzo 1979 e nel corso della udienza pubblica del 21 marzo 1979, cui ha partecipato anche l'Avvocatura generale dello Stato, la quale aveva spiegato intervento per la Presidenza del Consiglio dei ministri chiedendo, con l'atto depositato il 31 ottobre 1977, dichiararsi infondata la questione di costituzionalità.
La convenuta, costituitasi mediante memoria depositata il 24 giugno 1975, eccepì in via preliminare la prescrizione estintiva quinquennale di eventuali e contestati diritti maturati antecedentemente al 21 novembre 1969, in subordine sollevando eccezione d'incostituzionalità dell'art. 2948, n. 4 c.c., nel significato assunto dopo la sentenza n. 63 del 1966 della Corte costituzionale in relazione agli artt. 3 e 36 della Costituzione.
Alla udienza di comparizione il pretore fissò termine per la presentazione di note sulla eccezione di prescrizione e le parti, sia pure in diverso modo, fruirono di detto termine; il pretore ha riprodotto la ordinanza 9 giugno 1975, precisando che la questione d'incostituzionalità era stata sollevata (non d'ufficio, ma) dalla convenuta Autostrade.
Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita, né ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto:
2948, n. 4 c.c. nel testo modificato dalla decisione n. 63 del 1 giugno 1966 della Corte costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione" è stata sollevata d'ufficio dal giudice a quo, ad esclusione della controversia, promossa da Borgia Giovanna, nella quale la ha prospettata la convenuta Soc. Autostrade (n. 292 ord. 1976). Per cui la riunione dei venticinque procedimenti - stante l'identità della prospettazione s'impone.
Mentre infatti quest'ultimo potrà azionare senza limiti di tempo il proprio credito retributivo, attesa l'attuale imprescrittibilità del relativo diritto nel corso del rapporto di lavoro, il pubblico dipendente potrà far valere in giudizio il suo diritto soltanto nei limiti della prescrizione, attesa nei suoi confronti la normale decorrenza della prescrizione estintiva anche in costanza del rapporto". "La posizione di privilegio riconosciuta al dipendente privato rispetto a quello pubblico, in seguito al disposto dell'art. 2948, n.
4 c.c. nel testo modificato dalla decisione n. 63/ 66 di codesta Corte, appare pertanto sospetta di incostituzionalità".
Tali i tratti salienti della ordinanza 9 giugno 1975.
Orbene, posto che il pretore, sulle tracce della sent. 174/ 1972 di questa Corte, ha istituito equipollenza tra l'art. 3 legge 604/1966 e l'art. 129 d.P.R. 3/1957 in tema di scioglimento del rapporto e tra il procedimento inteso a piegare l'inottemperanza della p. A. al provvedimento risolutivo del rapporto d'impiego dichiarato illegittimo e l'art. 18 legge 300/ 1970, sarebbesi dovuto verificare se ai rapporti dedotti in giudizio, si applicassero gli artt.3 legge 604/1966 e 18 legge 300/ 1970; indagine che il pretore non ha svolto neppure nella controversia Miragoli- S.A.S. in cui il datore di lavoro si era richiamato alle dimensioni quantitative della propria impresa, tenute d'occhio dall'art. 35 legge 300/1970.
Inoltre, il pretore ha sotteso le eccezioni preliminari di prescrizione, sollevate dai datori di lavoro, al comune esponente della prescrizione quinquennale, senza tener conto delle obiezioni, che, indipendentemente dal coordinamento tra le sentenze di questa Corte, erano state opposte dai lavoratori ricorrenti, e, ancor meno, di ciò che nella più parte delle controversie si prospettavano rivendicazioni di qualifica e riconoscimenti di mansioni superiori o diverse, rispetto alle quali il pretore non si è fatto minimamente carico dei regolamenti e della disciplina collettiva, prospettati dai datori di lavoro e oppugnati dai lavoratori, né dell'art. 13 legge 300/1970; contestazioni che in qualche caso hanno indotto datori di lavoro ad invocare la prescrizione decennale in regime di concorso elettivo o in opposto modo successivo con la prescrizione quinquennale; prescrizione quinquennale alla cui eccezione qualche lavoratore, pur muovendo in via d'ipotesi dalla data di entrata in vigore della legge 300/1970, aveva opposto la efficacia interruttiva del deposito del ricorso nella cancelleria della Pretura (circostanza che, indipendentemente dalla allegazione degli attori, emergeva dalla lettura di non pochi fascicoli di causa), nonché la tardività della eccezione stessa, sollevata in spreto della legge 533/1973 sul rito speciale del lavoro; prescrizione quinquennale, preliminarmente alla quale qualche datore di lavoro aveva postulato altra eccezione, il cui esame doveva essere svolto in via preventiva (ad es., transazione in sede sindacale anteriore alla instaurazione della controversia).
La constatazione della mancata verifica, che in ogni controversia s'impone ed è purtroppo mancata, dell'applicabilità della legge 300/1970, pur se non si considerino, come per contro si deve, le peculiarità delle singole controversie, soltanto alcune delle quali si sono segnalate, non vuole suonare accettazione o reiezione da parte di questa Corte del presupposto, ad un tempo normativo e fattistico, su cui la prospettazione del pretore si basa, ma persegue l'unico scopo di giustificare la restituzione degli atti di tutti i procedimenti al pretore onde proceda, ex actis, alla valutazione di rilevanza della questione pur in tali sensi prospettata; valutazione, nel compiere la quale sarà d'uopo scrutinare se a far valere la diversità di trattamento, tra lavoratori privati e lavoratori pubblici, siano legittimati quelli o, come sembrano suggerire non pochi precetti della Costituzione, questi (il quale dubbio non è univocamente sciolto nella ordinanza 9 giugno 1975 se per un verso si lamenta l'attentato al diritto di difesa perpetrato in danno dei lavoratori del settore pubblico, e per altro verso si denuncia l'eccessivo favore, di cui sarebbero gratificati i lavoratori del settore privato) e, ancor più a monte, se i termini della disuguaglianza siano da identificarsi nel settore pubblico o nel settore privato ovvero se, come han posto in rilievo accreditate correnti dottrinali e giurisprudenziali, punti di emersione delle quali si colgono in alcune disposizioni delle leggi 604/1966 e 300/1970, si impongono più articolate categorie; il tutto / si ripete - con riferimento alla singola controversia di lavoro e senza indulgere ad inutili astrazioni. Giudizio, delibatorio sì ma puntuale che potrebbe convincere, è ovvio, il pretore a pronunciarsi sul merito di alcune controversie senza sollevare la presente o altra questione di costituzionalità, correlata a diversi parametri.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i venticinque procedimenti, ordina la restituzione degli atti alla Pretura di Roma, sezione lavoro, che, con le ordinanze indicate in motivazione, aveva ritenuto non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'articolo 2948, n. 4 c.c., così come modificato per effetto della sentenza 10 giugno 1966, n. 63 della Corte costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere