Pronuncia 54/1979 — Rel. Livio Paladin
ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale del r.d. 30 giugno 1870, n. 5726, promossi con le seguenti ordinanze:
Visto l'atto di costituzione di Cuillier Guy Georges nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 3 maggio 1979 il Giudice relatore Livio Paladin; uditi l'avvocato Mauro Mellini, per Cuillier Guy Georges e il vice avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei ministri. :
Il giudice a quo premette che l'Italia e la Francia hanno sottoscritto la convenzione europea di estradizione; ed aggiunge che in quell'occasione il rappresentante italiano ha formulato un'espressa riserva (poi ribadita all'atto del deposito dello strumento di ratifica, operato sulla base della legge 30 gennaio 1963, n. 300), nel senso che in nessun caso il nostro Stato avrebbe accordato l'estradizione per reati puniti dalla legge dello Stato richiedente con la pena di morte. Mancando però la ratifica dello Stato francese, nei confronti di esso sarebbe tuttora in vigore la convenzione bilaterale del 1870.
Nella parte in questione, tuttavia, il decreto esecutivo della convenzione stessa sarebbe anzitutto incompatibile con l'art. 27, quarto comma, Cost.: dal momento che non potrebbe porsi in dubbio "la volontà del legislatore costituente non solo di vietare la pena di morte in Italia, ma altresì di non consentire che organi dello Stato italiano" concorrano "ad un'eventuale condanna capitale all'estero attraverso l'estradizione".
D'altro canto il principio di eguaglianza, sia pure in forme diverse ed attenuate, dovrebbe essere esteso anche ai non-cittadini, quanto ai diritti ed alle libertà fondamentali: il che confermerebbe
Inoltre la convenzione europea sull'estradizione, essendo stata ratificata dalla maggior parte degli Stati d'Europa (ed essendo aperta all'adesione di tutti gli altri Stati) conterrebbe principi ormai generalmente riconosciuti nel diritto internazionale; sicché il r.d. n. 5726 del 1870, contrastando con l'art. 11 della convenzione (sulle condizioni cui l'estradizione può esser sottoposta per i reati puniti con la pena capitale da parte del solo Stato richiedente), verrebbe a contraddire lo stesso art. 10, primo comma, della Costituzione.
Per contro, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l'infondatezza della questione sollevata.
Secondo l'Avvocatura dello Stato, il giudice a quo non avrebbe considerato che il problema è risolto in partenza, proprio in vista dell'avvenuta codificazione del principio di diritto internazionale consuetudinario, per cui l'estradizione può esser rifiutata ogni qualvolta lo Stato richiedente non si impegni a non eseguire - in caso di condanna - la pena capitale non prevista dallo Stato richiesto: la consuetudine recepita dalla convenzione europea di estradizione avrebbe infatti operato l'automatico adattamento dell'originario atto di ratifica della convenzione italo-francese del 1870, rendendolo conforme al vigente ordinamento costituzionale.
È intervenuto qui pure il Presidente del Consiglio dei ministri, riproponendo le medesime tesi già sostenute nei due precedenti giudizi.
Si aggiunge nella memoria che il Governo italiano, con nota del 13 gennaio 1978, ha comunicato al Governo francese che l'art. 11 del progetto di convenzione "può trovare immediata applicazione". Da ciò si evincerebbe in modo inequivocabile la volontà di non estradare imputati suscettibili di condanna capitale da parte della Francia.
Ferma restando la tesi dell'infondatezza della questione sollevata, l'Avvocatura dello Stato suggerisce pertanto - in via subordinata - il rinvio degli atti ai giudici a quibus perché riconsiderino la rilevanza della questione stessa. :
A prima vista, l'implicita premessa delle argomentazioni svolte dai giudici a quibus parrebbe smentita dalla circostanza che si tratti di un regio decreto, cioè di una fonte che durante la vigenza dello Statuto albertino veniva utilizzata - in linea di massima - per l'esercizio di potestà regolamentari e non di potestà legislative.
Ma l'ostacolo formale dev'esser superato, in vista della prassi che allora si seguiva nell'adeguamento del diritto interno alle convenzioni sull'estradizione, della funzione assolta dalle convenzioni stesse e dai rispettivi ordini di esecuzione, del rango riconosciuto a tali fonti da parte delle disposizioni generali che erano e sono dettate dai codici penali e di procedura penale per regolare l'estradizione passiva.
In effetti, non solo nei primi decenni del Regno d'Italia, nel corso dei quali si considerava che quelli pertinenti all'estradizione fossero affari amministrativi (in quanto riservati alle deliberazioni del Governo), ma anche in seguito all'entrata in vigore del codice penale del 1889 (che introdusse in tal campo la garanzia giurisdizionale), numerose convenzioni hanno ricevuto esecuzione nel nostro ordinamento per mezzo di regi decreti, anziché nella forma della legge. Ciò è costantemente avvenuto fino a quando la legge 11 agosto 1897, n. 379, ha reso operante la convenzione fra l'Italia e San Marino; ed ha continuato a verificarsi in vari casi (come risulta
Ora, poco importa fissare in questa sede la ricostruzione dogmatica di tali fenomeni: verificando se i decreti esecutivi di convenzioni sull'estradizione trovassero diretto fondamento nell'art. 5 dello Statuto albertino, al quale fa esplicito riferimento anche l'atto di cui presentemente si discute; oppure se tali decreti non intendessero effettuare altro che la promulgazione o la pubblicazione di convenzioni aventi per se stesse forza e valore di legge, come si tendeva a ritenere nel secolo scorso. È significativo, in ogni caso, che sin d'allora le norme pattizie sull'estradizione incidessero in una materia altrimenti regolata da norme interne di rango legislativo: rispetto alle quali i corrispondenti decreti esecutivi non potevano, dunque, non porsi come fonti equiparate alle leggi formali, a pena di vedersi privati di qualunque effetto. Ed ancora più probante è il dato - sottolineato dalla dottrina dell'epoca - che l'art. 6 del codice penale del 1889 e l'art. 635 del codice di procedura penale del 1913 (specificando il disposto dell'art. 855 del codice di procedura penale del 1865) rinviassero esplicitamente, al pari dell'art. 13 del codice penale oggi in vigore, ai trattati di estradizione: considerandoli atti a derogare al comune ordinamento legislativo, senza affatto distinguere secondo che l'ordine di esecuzione dei trattati stessi fosse contenuto in leggi formali oppure in regi decreti.
In primo luogo, si assume che l'art. 11 della convenzione europea, prevedendo che l'estradizione possa essere negata quando si tratti di reati puniti con la pena capitale dall'ordinamento dello Stato richiedente e questo non offra allo Stato richiesto adeguate garanzie che la pena medesima non verrà eseguita, avrebbe semplicemente recepito e codificato una preesistente consuetudine internazionale: cui l'atto esecutivo della convenzione italo-francese del 1870 si sarebbe conformato, in forza del dispositivo di adattamento automatico alle "norme del diritto internazionale generalmente riconosciute", stabilito dal primo comma dell'art. 10 Cost. Da questo assunto deriverebbe non tanto l'infondatezza delle questioni in esame, come è stato sostenuto dall'Avvocatura dello Stato; bensì, prima ancora, ne discenderebbe appunto che tali questioni si sottraggono al giudizio della Corte, in quanto concernenti norme caducate - ad un tempo - nell'ordinamento internazionale come nell'ordinamento interno.
Ma la tesi non regge, poiché non risulta - e non ha ricevuto dimostrazioni di sorta da parte dell'Avvocatura dello Stato - che la clausola contenuta nell'art. 11 della convenzione europea corrisponda ad una norma internazionale generalmente riconosciuta: né cogente per tutti gli Stati richiedenti o richiesti, né facoltizzante per i soli Stati che abbiano abolito la pena di morte. In contrasto con siffatte concezioni universalistiche dell'estradizione, sta invece una realtà rappresentata da convinzioni e da comportamenti diversi secondo i singoli Stati interessati. Del resto, lo stesso Stato italiano ha concorso a smentire quelle concezioni, dal momento che ha invece sentito - anche e soprattutto negli anni più recenti (art. 17 della convenzione Italia-Libano del 10 luglio 1970; art. 31 della convenzione Italia-Marocco del 12 febbraio 1971; art. 35 della convenzione Italia-Romania dell'11 novembre 1972; art. 8 della convenzione Italia-U.S.A. del 18 gennaio 1973; art. 30 della convenzione Italia-Spagna del 22 maggio 1973; art. 3 della convenzione Italia-Australia del 28 novembre 1973) - l'esigenza di concludere appositi accordi bilaterali con gli Stati nei quali si commina la pena capitale, per poterne ottenere l'uno o l'altro tipo di garanzie preventive a vantaggio degli imputati o dei condannati estradandi.
In quell'occasione, da parte italiana s'è infatti comunicato ai rappresentanti della Francia che le competenti autorità del nostro Stato potrebbero applicare fin d'ora l'art. 11 del progetto stesso, esercitando senz'altro l'azione penale contro coloro la cui estradizione sia stata negata, in quanto imputati o condannati per delitti puniti con la morte dall'ordinamento dello Stato richiedente; sicché ne verrebbe confermato che il nostro Governo ritiene ormai superata, sotto questi aspetti, la convenzione italo- francese del 1870.
Sta di fatto, però, che la delegazione francese ha replicato di non poter ammettere l'applicazione provvisoria del progetto di accordo sull'estradizione, senza il preventivo compimento delle procedure costituzionalmente necessarie. Ciò che più conta, al di là delle comunicazioni intercorse fra i rappresentanti dello Stato italiano e dello Stato francese, nessuna modificazione si è prodotta nell'ordinamento interno, per cui l'originaria rilevanza delle questioni proposte dai giudici a quibus sia venuta meno.
Al contrario, la tesi che il regio decreto 30 giugno 1870, n. 5726, non possa più ricevere applicazione, nella parte in cui consente l'estradizione per delitti che l'ordinamento dello Stato richiedente sanzioni con la pena di morte, collide con una recentissima giurisprudenza della Corte di cassazione: la quale ha più volte affermato che l'estradizione dev'essere concessa nelle stesse ipotesi in esame, in quanto tuttora regolate dalla convenzione italo- francese del secolo scorso.
D'altronde, anche ad ammettere che fin dall'entrata in vigore della Costituzione repubblicana fosse intervenuta l'abrogazione dell'atto impugnato, sotto i profili denunciati dalle ordinanze di rinvio, ciò non varrebbe a precludere il sindacato spettante a questa Corte. A partire dalla sentenza n. 1 del 1956, la Corte ha costantemente ritenuto - infatti - la propria competenza a giudicare sulla compatibilità fra la Costituzione e le leggi anteriori, astraendo dagli eventuali effetti abrogativi che i giudici a quibus non abbiano autonomamente accertato.
Effettivamente, poteva esser logico che la convenzione italo-francese del 1870 non contenesse nessuna riserva relativa alla pena capitale, allorché questo tipo di sanzione era previsto dalle legislazioni penali di entrambi gli Stati contraenti; mentre l'equiparazione dei delitti sanzionati con la morte a tutti gli altri reati per i quali si ammette l'estradizione non è più legittima allo stato attuale del nostro ordinamento, da quando l'abolizione della pena capitale è stata riaffermata nell'art. 27, quarto comma, della Costituzione.
Malgrado l'evidente divario che separa il caso dei soggetti punibili in Italia da quello dei soggetti per i quali sia stata richiesta l'estradizione, non può consentirsi che in tema di beni e di valori fondamentali per l'ordinamento interno le autorità italiane attuino discriminazioni, sia pure cooperando con le autorità dello Stato richiedente. Per conseguenza, deve considerarsi lesivo della Costituzione che lo Stato italiano concorra all'esecuzione di pene che in nessuna ipotesi, e per nessun tipo di reati, potrebbero essere inflitte in Italia nel tempo di pace, se non sulla base di una revisione costituzionale.
Non va trascurato, in questo senso, che la "garanzia giurisdizionale" derivante dall'art. 662 cod. proc. pen. implica la "previa deliberazione favorevole" della sezione istruttoria presso la competente Corte d'appello: deliberazione favorevole che non rende "obbligatoria l'estradizione", in base al terzo comma dell'articolo stesso; ma indipendentemente dalla quale non sono esercitabili i poteri ministeriali di concessione del soggetto estradando. Ai fini di tale deliberazione occorre accertare - in particolar modo - la compatibilità dell'estradizione con i principi cui s'informano, secondo Costituzione, reato e pena nell'ordinamento interno.
E questo aspetto essenziale della garanzia rimarrebbe svuotato, se i giudici italiani potessero vedersi legittimamente obbligati - data la generica formulazione dell'accordo italo-francese del 1870 - a decidere che vengano estradati soggetti passibili della pena capitale, in quanto condannati od imputati all'estero.
Ciò è tanto più vero, in quanto un'essenziale parità di trattamento dev'esser mantenuta negli stessi rapporti fra stranieri e stranieri, quand'anche appartenenti a Stati diversi. Sotto quest'ultimo profilo, assumono una determinante importanza la ratifica della convenzione europea di estradizione (autorizzata dalla legge 30 gennaio 1963, n. 300) e la contestuale riserva con cui l'Italia ha manifestato la volontà di non concedere l'estradizione per delitti puniti con la morte dall'ordinamento dello Stato richiedente. Mediante quegli atti, lo Stato italiano ha assunto un impegno che indirettamente garantisce i cittadini degli stessi Stati i quali non abbiano ratificato la convenzione europea; giacché non troverebbero una giustificazione di ordine costituzionale comportamenti diversi delle nostre autorità, che in tal campo assoggettassero ad opposti trattamenti gli uni rispetto agli altri soggetti interessati, secondo le varie relazioni internazionali esistenti fra l'Italia e i rispettivi Stati di provenienza.
Un tale impegno è stato d'altra parte rafforzato, per effetto delle ricordate convenzioni bilaterali sull'estradizione, recentemente concluse fra l'Italia ed altri Stati nei quali si prevede la pena capitale. Sia pure in forme diverse - ora disponendo che l'estradizione sia concessa per gli stessi reati puniti con la morte, sempre che lo Stato richiedente offra "garanzie ritenute sufficienti", ora affermando senz'altro che la pena in questione "non verrà applicata", ora giungendo a stabilire che la pena medesima "sarà sostituita" da quella prevista in suo luogo nell'ordinamento del Paese richiesto - tutte queste convenzioni confermano l'esigenza che corrispondenti garanzie vengano prestabilite ed offerte in ogni caso, per non ledere l'eguaglianza fra i soggetti estradandi di qualunque condizione.
Non prevedendo in tal senso garanzie di sorta, che le autorità giudiziarie e politiche del nostro ordinamento siano specificamente vincolate ad applicare od esigere, il regio decreto che ha dato esecuzione alla convenzione italo-francese del 1870 viola pertanto gli artt. 3, primo comma, e 27, quarto comma, della Costituzione.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale del r.d. 30 giugno 1870, n. 5726, nella parte in cui consente l'estradizione per i reati sanzionati con la pena edittale della morte nell'ordinamento dello Stato richiedente.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere