Pronuncia 91/1979 — Rel. Oronzo Reale
ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 79, ottavo comma, in relazione all'art. 80, dodicesimo comma, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, come modificato dagli artt. 1 della legge 14 febbraio 1974, n. 62 e 1 della legge 14 agosto 1974, n. 394 (codice della strada), promossi con le seguenti ordinanze:
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 13 giugno 1979 il Giudice relatore Oronzo Reale; udito il vice avvocato generale dello Stato Giovanni Albisinni, per il Presidente del Consiglio dei ministri. :
Il giudice a quo rilevava all'uopo che l'art. 79 citato enumera una articolata serie di precetti, richiedendo diversi requisiti a seconda del tipo dei veicoli della cui guida si tratta; e che, in corrispondenza dei diversi requisiti richiesti, contiene una differenziata previsione sanzionatoria, a carico di chi si ponga alla guida dei diversi veicoli, peraltro attuata con la comminatoria, in taluni casi, tra cui quello in cui versa il nominato Zanco, di sanzioni amministrative, e, in altri, di sanzioni penali.
Tanto premesso, lo stesso magistrato poneva in risalto come, di fronte ad una valutazione legislativa differenziata delle ipotesi di guida di veicolo in difetto dei requisiti prescritti, il legislatore avesse configurato, senza distinzioni di sorta, un'unica ipotesi contravvenzionale a carico di chi, genericamente, affidi veicoli (o animali) a persona priva di uno qualsiasi dei requisti di cui sopra.
Ad avviso del giudice a quo, tale trattamento costituirebbe una "inammissibile equiparazione relativamente agli affidanti di situazioni che lo stesso testo legislativo ha chiaramente disciplinato in maniera diversa relativamente agli affidatari"; ne conseguirebbe un contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in ragione della ritenuta lesione del principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.
L'ordinanza veniva ritualmente notificata e comunicata.
Spiegava intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocato generale dello Stato, chiedendo che la questione fosse dichiarata non fondata.
Si osserva all'uopo nell'atto di intervento come, prima delle modifiche introdotte con la legge 14 febbraio 1974, n. 62, fosse prevista una sanzione unica per tutti i casi di guida senza patente, di auto o motoveicoli, come unica era pure la sanzione contravvenzionale per tutti i casi di affidamento del veicolo a persona manchevole di uno qualunque dei requisiti richiesti.
Con la citata legge n. 62 del 1974, il legislatore ha invece distinto i diversi casi, a seconda delle diverse ipotesi, sanzionando come reato o come illocito amministrativo le violazioni riscontrabili in chi guida senza essere in possesso dei vari requisiti; nulla ha immutato circa la sanzione prevista per l'afffidamento incauto dell'autoveicolo, se non la misura della pena edittale.
Così facendo il legislatore ha voluto mantenere il carattere penale della sanzione in tutti i casi previsti, avendo ritenuto più confacente ai fini intimidatori tale atteggiamento nei confronti di una ipotesi di reato diversa, soggettivamente ed oggettivamente, da quella delle violazioni inerenti al fatto di chi guida essendo privo dei requisiti prescritti.
Osservava al riguardo il giudice a quo come, a suo avviso, l'imputato avrebbe dovuto rispondere della contravvenzione di cui all'art. 79, ottavo comma, citato; e ciò in applicazione del principio di specialità (art. 15 c.p.) atteso che la previsione incriminatrice contenuta nel detto art. 79 (affidamento di auto o motoveicolo a persona sprovvista di uno dei requisiti nello stesso articolo indicati
Orbene, sempre secondo il pretore, apparirebbe irrazionale che nel caso di affidamento di un veicolo ad un minore degli anni diciotto, in cui l'affidante, "a causa delle caratteristiche somatiche del minore", è consapevole della mancanza delle condizioni prescritte dalla legge, onde agisce con dolo sia nella forma diretta o intenzionale, sia in quella indiretta o eventuale, sia prevista una pena edittale meno severa rispetto al caso di colui che affidi il veicolo a persona adulta, la quale risulti sfornita di patente. In questa ultima ipotesi infatti, l'affidante risponderebbe della contravvenzione prevista "per aver omesso, a causa di colpevole negligenza, di accertare l'esistenza del predetto requisito".
In ragione di tale pretesa, irrazionale disparità di trattamento, veniva sollevata questione di legittimità costituzionale "dell'art.
79, comma ottavo, della legge 14 febbraio 1974, n. 62, nella parte in cui non esclude espressamente l'applicazione di tale disposizione a chi affida, avendone la materiale disponibilità, un veicolo a un minore che non si trovi nelle condizioni richieste dal predetto articolo, e non stabilisce l'applicazione dell'art.80, comma dodicesimo", per asserito contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
L'ordinanza veniva ritualmente notificata e comunicata; mentre non si aveva costituzione di parti, spiegava intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocato generale dello Stato, chiedendo che venisse dichiarata l'infondatezza della questione.
Le considerazioni svolte a sostegno di tale richiesta appaiono peraltro genericamente improntate alla illustrazione delle innovazioni introdotte con la legge 14 febbraio 1974, n. 62, in tema dei requisiti richiesti per la guida dei diversi tipi di auto o motoveicoli; tali considerazioni appaiono in evidente analogia con quelle svolte a proposito della diversa questione sollevata con l'ordinanza del pretore di Cervignano, di cui al precedente n. 1. :
Il pretore di Cervignano rileva che mentre l'art. 79 del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, come modificato dalle leggi n. 62/1974 e n.
394/1974, commina pene e sanzioni amministrative diverse per le varie infrazioni facenti capo a chi guida veicoli non trovandosi nelle condizioni prescritte, lo stesso articolo, comma ottavo, commina invece una sanzione unica e indifferenziata (arresto fino a un mese o ammenda da lire 15.000 a lire 50.000) a chiunque, avendone la materiale disponibilità, affida i veicoli a persone che non si trovino nelle condizioni prescritte per la guida. Il pretore ritiene che anche per l'affidamento le sanzioni dovrebbero essere differenziate come per la guida e denuncia perciò come confliggente con l'art. 3 della Costituzione il detto comma ottavo del d.P.R. n. 393/1959 come modificato dalle due leggi del 1974.
La questione è manifestamente infondata.
Altro è il reato di chi guida non trovandosi nelle condizioni prescritte, altro quello di chi affida il veicolo a persona che, per il difetto di una qualunque delle condizioni richieste, non è abilitata alla guida. Si tratta, come già la Corte ha ritenuto nella sentenza n.
161/1976, di due ipotesi normative autonome, aventi ciascuna una propria ratio la cui valutazione appartiene alla discrezionalità del legislatore, che nella specie non è viziata da irragionevolezza.
E sembrandogli, invece, obiettivamente più grave l'affidamento al minore (le cui "caratteristiche somatiche" renderebbero consapevole l'affidante della inabilità alla guida), rispetto all'affidamento a persona adulta sfornita di patente (l'affidante essendo, in questo caso, solo colpevole di aver omesso di farsi esibire la patente stessa), il pretore ha denunciato di incostituzionalità, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, l'art. 79, comma ottavo, del richiamato d.P.R. in relazione all'art. 80, comma dodicesimo, dello stesso, come modificato dalla legge n. 62/1974.
La questione è inammissibile per difetto di rilevanza.
Come la Corte ha già avuto modo di dichiarare (da ultimo con la sentenza n. 85 del 1976), in virtù della irretroattività delle sanzioni penali più sfavorevoli all'imputato, quale si desume dagli artt. 25 della Costituzione e 2 del codice penale, il giudice a quo dovrebbe in ogni caso applicare nella concreta fattispecie la disposizione più favorevole all'imputato, cioè quella denunciata di incostituzionalità. Dal che la evidente conseguenza della irrilevanza della questione sollevata.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 79, comma ottavo, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, come modificato dagli artt. 1 della legge n. 62 del 1974 e 1 della legge n. 394 del 1974, sollevata, come in narrativa, dal pretore di Cervignano del Friuli, in relazione all'art. 3 della Costituzione; dichiara inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimità costituzionale dell'art. 79, comma ottavo, in relazione all'art. 80, comma dodicesimo, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, modificato dalla legge n. 62 del 1974, come in narrativa sollevata dal pretore di Pizzo Calabro con riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere