Pronuncia 125/1980 — Rel. Alberto Malagugini
ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 34 del d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229 (Ordinamento degli uffici giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari) e dell'art. 74, secondo comma, della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 (Ordinamento del personale delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie) promossi con le seguenti ordinanze:
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 23 aprile 1980 il Giudice relatore Alberto Malagugini; udito l'avvocato dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri. :
1196, il pretore di Catania, con ordinanza in data 26 febbraio 1975, ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale della norma predetta, con riferimento agli artt. 3 e 40 della Costituzione.
Argomenta il giudice a quo (premessa l'inesistenza di norme nel nostro ordinamento che disciplinino l'esercizio del diritto di sciopero da parte dei cancellieri) che il fine dei lavoratori in sciopero è il blocco dell'attività da essi svolta; ma, "mentre gli altri "servizi " dello Stato subiscono una effettiva sospensione per tutta la durata dello sciopero, la funzione giurisdizionale continua ad essere esercitata in virtù della norma che consente di utilizzare i notai al posto dei cancellieri, con la conseguenza che detti funzionari vedono in buona parte frustrato l'effetto della loro manifestazione. Va infatti considerato che il momento più appariscente della funzione dei cancellieri è quello della loro partecipazione alle pubbliche udienze dibattimentali giacché da tempo, come è noto, la macchina della giustizia fa a meno, a causa della loro carenza numerica, dei detti funzionari tutte le volte che la loro presenza non sia necessaria a pena di nullità. E così, mediante l'applicazione dei notai, lo sciopero dei cancellieri perde il potere di far conoscere al pubblico la protesta di tali lavoratori e quello di lasciare inattuata quella parte dell'attività giurisdizionale che deve svolgersi in giorni prefissati (mentre, ovviamente, il lavoro interno di ufficio rimane sempre a carico dei cancellieri che dovranno curarlo una volta cessato lo sciopero)".
Oltre al contrasto con il diritto di sciopero, garantito dall'art.
40 Cost., il giudice a quo ravvisa anche una violazione del principio d'uguaglianza, consistente in una "arbitraria ed irrazionale differenziazione dei pubblici dipendenti rispetto al diritto di sciopero". Mentre infatti per alcuni (la generalità) l'esercizio di questo diritto determina la sospensione delle attività di istituto, per altri (i cancellieri) è previsto che l'attività stessa continui mediante l'intervento di persone che non hanno la qualifica di dipendenti dello Stato.
Vero è che, stante il carattere primario della funzione giurisdizionale, sarebbe consentito prevedere per legge una particolare regolamentazione dello sciopero dei cancellieri; ma appare peraltro "evidente che, nella attuale formulazione, la norma, la cui applicazione è stata recentemente riconosciuta come legittima dal Consiglio di Stato (sezione IV, 12 giugno 1973) anche per l'ipotesi di assenza del cancelliere dovuta alla partecipazione ad uno sciopero, contrasti con gli artt. 3 e 40 della Costituzione nella parte in cui non prevede limiti predeterminati entro i quali i notai possono essere chiamati ad assumere le funzioni dei cancellieri per sostituire funzionari che esercitano il diritto di sciopero".
Tali disposizioni non comportano la sostituzione degli ordinari titolari nella loro posizione di dipendenti dello Stato, ma si limitano ad autorizzare l'esercizio da parte di soggetti particolarmente qualificati di alcune funzioni, indispensabili allo svolgimento della funzione giurisdizionale".
Tale disciplina "non compromette in alcun modo la libertà di sciopero dei cancellieri, né può avere rilievo il fatto che sul piano pratico le conseguenze concrete dello sciopero possano essere influenzate dall'attività sostitutiva di soggetti a ciò autorizzati dalla legge.
Una tale situazione è infatti comune a tutti i settori del lavoro laddove esistano possibilità alternative per gli utenti dei servizi interessati né ciò è stato mai ritenuto in contrasto con il principio della libertà di sciopero.
In particolare, nel settore dei servizi pubblici e del pubblico impiego esistono, nel nostro ordinamento, numerose disposizioni che consentono alle pubbliche autorità di adottare le misure necessarie ad assicurare, anche in caso di sciopero, lo svolgimento dei pubblici servizi necessari ad evitare un eccessivo turbamento della cittadinanza e una paralisi delle attività fondamentali per la stessa vita consociata.
Tutte queste disposizioni appaiono del tutto conformi ai principi della nostra Carta costituzionale la quale nel garantire la libertà dei singoli e anzi allo specifico fine di dare ad essi una garanzia effettiva non ha certo inteso di consentire o addirittura di secondare forme di paralisi totale nelle attività fondamentali della vita consociata con i gravi e ben intuibili pericoli per la stessa stabilità politica delle istituzioni democratiche su cui si basa, proprio in forza del dettato costituzionale, la nostra Repubblica". :
109/62 e n. 90/68, citate dall'Avvocatura dello Stato, che hanno escluso la legittimazione del giudice istruttore nei casi concreti, ma non in via di principio). Nella specie, la questione prospettata dal giudice istruttore del tribunale di Lucera attiene ad un presupposto (regolarità della notificazione, in quanto eseguita o meno da organo a ciò competente) della dichiarazione di contumacia del convenuto, vale a dire di un provvedimento di competenza dello stesso giudice istruttore, ex artt. 291 e 171 cod. proc. civ. Da ciò la legittimazione del giudice istruttore civile a sollevare la questione di legittimità costituzionale di una disposizione di cui egli stesso (e non il collegio) era chiamato a fare (indiretta) applicazione.
L'art. 34 del d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229 (ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari) prevede che "ove manchino o siano impediti l'ufficiale giudiziario e l'aiutante ufficiale giudiziario e ricorrano motivi di urgenza il capo dell'ufficio dispone... che le notificazioni siano eseguite dal messo di conciliazione". L'art. 74 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 (ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie) prevede a sua volta che "in mancanza di cancelliere o segretario il capo dell'ufficio dispone che ne assuma le funzioni un notaio esercente o il segretario o il vice segretario comunale". Di entrambe le disposizioni si assume il contrasto con l'art. 40 Cost., nella parte in cui si applicano al caso di assenza per sciopero. Il pretore di Catania prospetta inoltre una lesione del principio d'uguaglianza, in quanto dalla disposizione denunciata la situazione dei cancellieri verrebbe resa deteriore rispetto a quella degli altri pubblici dipendenti, in ordine agli effetti dell'esercizio del diritto di sciopero.
222/76) ne ha peraltro messo in rilievo le possibili interferenze con interessi e servizi "essenziali", e le conseguenti delimitazioni in ordine all'esercizio del diritto stesso. A maggior ragione, non può contestarsi la legittimità di misure (dettate, in via generale, per supplire alla mancanza o all'impedimento degli ufficiali giudiziari, degli aiutanti ufficiali giudiziari, dei cancellieri o dei segretari) che, senza in nulla coartare la libertà del lavoratore il quale abbia inteso scioperare, tendano a contenere gli effetti dannosi dello sciopero stesso, specie ove ricadano su servizi pubblici "essenziali", come, nel caso delle disposizioni denunciate, la funzione giurisdizionale. La tutela di interessi coinvolti dallo sciopero viene ricercata mediante misure (normative e organizzative) diverse dall'intervento sul diritto stesso; una violazione dell'art. 40 Cost. appare perciò esclusa in radice.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale:
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 luglio 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere