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Pronuncia 158/1980 — Rel. Brunetto Bucciarelli Ducci

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 30, ottavo comma, e 59 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), promosso con ordinanza emessa il 6 novembre 1979 dal Pretore di Salerno, nel procedimento civile vertente tra Gasser Carlotta e Loia Michele, iscritta al n. 988 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 64 del 5 marzo 1980.

Udito nella camera di consiglio del 16 ottobre 1980 il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.

Ritenuto che con l'ordinanza n. 988/79 è stata sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 30, ottavo comma, e 59 della legge sull'equo canone n. 392 del 27 luglio 1978, censurandosi la discriminazione che consente il recesso dai contratti di locazione per necessità del locatore, e la conseguente azione di rilascio, soltanto nei confronti dei conduttori con reddito inferiore agli otto milioni annui.

Considerato che la medesima questione è stata già prospettata alla Corte, sia pure con la denuncia del solo art. 59 della legge citata; che l'estensione della censura all'art. 30, ottavo comma, della stessa legge appare, tuttavia, giustificata, più che da un denunciato vizio di detta norma, dalla circostanza che il giudice a quo era chiamato a decidere sull'azione di rilascio, in base appunto alla previsione del citato art. 30, ottavo comma (contenente la procedura per il rilascio); che, pertanto, la sostanziale ed unica censura investe la disparità di trattamento di cui all'art. 59, sicché non vengono prospettati ulteriori profili né addotti nuovi argomenti.

Considerato che detta censura è stata già respinta con la sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 1980 e dichiarata manifestamente infondata con le ordinanze nn. 88 e 130 del 1980.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 30, ottavo comma, e 59 della legge sull'equo canone 27 luglio 1978, n. 392, sollevata con l'ordinanza di rimessione n. 988/1979.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

-LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN
-ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

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