Pronuncia 17/1980 — Rel. Virgilio Andrioli
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 43 e 44 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (disciplina delle locazioni di immobili urbani), promosso dal Giudice conciliatore di Caltanissetta con cinque ordinanze emesse il 23 febbraio 1979 e con due altre emesse il 2 marzo successivo, nei procedimenti civili vertenti tra Amico Tommaso e Cardinale Teresa, Amato Emanuele e Longo Benito, Amato Emanuele e Speciale Giuseppe, Di Caro Maria Elena ed altra e Lo Bianco Michele, Di Caro Maria Elena ed altra e Gruttadauria Giuseppe, Gagliano Francesco e Ginevra Calogero, Lo Magno Dionisio e Calvagna Giuseppe ed altra, rispettivamente iscritte ai nn. 312, 345, 346, 347, 348, 349 e 350 del registro ordinanze 1979 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 175 del 27 giugno 1979.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 7 novembre 1979 il Giudice relatore Virgilio Andrioli; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri. :
392 nella parte in cui s'impone il tentativo di conciliazione pena, in difetto, la improcedibilità della domanda per contrasto con gli artt.
24 e 25 della Costituzione.
A seguito dell'ordinanza, regolarmente notificata e comunicata, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27 giugno 1979 (n. 312 reg. ord. 1979), nessuna delle parti si è costituita avanti la Corte, ma ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri con atto depositato il 16 luglio 1979, in cui l'Avvocatura generale dello Stato ha argomentato e concluso per la infondatezza delle proposte questioni di costituzionalità.
A seguito della ordinanza, regolarmente notificata e comunicata, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27 giugno 1979 (n. 345 reg. ord. 1979), nessuna delle parti si è costituita avanti la Corte; ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri con atto depositato il 16 luglio 1979 avente lo stesso contenuto dell'atto depositato nell'incidente di legittimità, iscritto al n. 312 reg. ord.
1979.
A seguito della ordinanza, regolarmente notificata e comunicata, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27 giugno 1979, nessuna delle parti si è costituita avanti la Corte; ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri con atto depositato il 16 luglio 1979, avente lo stesso contenuto dell'atto depositato nell'incidente di legittimità, iscritto al n. 345 reg. ord. 1979.
1979).
Avanti la Corte non si è costituita alcuna delle parti; ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri con atto depositato il 16 luglio 1979, avente lo stesso contenuto dell'atto depositato nell'incidente di legittimità iscritto al n.312 reg. ord.
1979.
Avanti la Corte nessuna delle parti si e costituita; ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri con atto, depositato il 16 luglio 1979, avente lo stesso contenuto dell'atto depositato nell'incidente di legittimità iscritto al n.312 reg. ord.
1979.
24 e 25 della Costituzione.
Regolarmente notificata e comunicata, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27 giugno 1979 detta ordinanza (n. 349 reg. ord.
1979), nessuna delle parti si è costituita avanti la Corte; ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri con atto avente lo stesso contenuto dell'atto depositato nell'incidente di costituzionalità iscritto al n. 312 reg. ord. 1979.
392 nella parte in cui s'impone il tentativo di conciliazione pena, in difetto, la improcedibilità della domanda, per contrasto con gli artt.
24 e 25 della Costituzione, con ordinanza 2 marzo 1979.
Regolarmente notificata e comunicata, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27 giugno 1979 (n. 350 reg. ord. 1979) detta ordinanza, nessuna delle parti si è costituita avanti la Corte; ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri con atto depositato il 16 luglio 1979, avente lo stesso contenuto dell'atto depositato nell'incidente di legittimità iscritto al n. 312 reg. ord.
1979.
24 e 25 Cost. coinvolge gli artt. 43 e 44 della legge 392/1978, il primo dei quali dispone che la domanda concernente controversie relative alla determinazione, all'accertamento e all'adeguamento del canone locatizio non può essere proposta - pena la improcedibilità rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento - se non è preceduta dalla domanda di conciliazione minuziosamente regolata nell'art. 44.
Nelle sette ordinanze dalla identica motivazione il giudice a quo considera che il tentativo obbligatorio di conciliazione viola l'art.
24 Cost. consentendo ad una delle parti di procrastinare nel tempo la definizione della controversia, e, distogliendo il cittadino dal giudice naturale e costringendolo a rivolgersi a un giudice privo di poteri decisori, offende l'art. 25 della Costituzione. Pone poi lo stesso Conciliatore in rilievo il contrasto delle norme impugnate con l'art. 79 della stessa legge che vieta la pattuizione di canoni superiori a quello legale e non manca di evidenziare che, indipendentemente dagli artt. 43 e 44, l'art. 46 della stessa legge, richiamando il testo "novellato" dell'art. 420 c.p.c., prevede che all'udienza di trattazione della causa di merito il giudice si renda promotore del tentativo di conciliazione, reiterabile, a sensi dell'art. 185 c.p.c., in ogni stato dell'istruzione.
Dal suo canto, l'Avvocatura generale dello Stato richiama la giurisprudenza della Corte sulla legittimità dell'esperimento, preventivo al giudizio, di procedimenti amministrativi, sottolinea la opportunità del tentativo obbligatorio di conciliazione, inteso quale espediente indirizzato a ridurre la litigiosità, e nega che il tentativo, a sperimentare il quale sono chiamati i giudici competenti per il merito, attenti al principio della precostituzione del giudice sancito dall'art. 25 Cost.; chiarisce, infine, che l'eventuale contrasto tra gli artt. 43 e 79 della legge è risolubile secondo i canoni dell'interpretazione delle leggi e non può assurgere ad oggetto di questione di costituzionalità.
11 marzo 1958, n. 24) perché questa attività sfocia, pur in difetto di necessario contrasto tra le parti, in un provvedimento, nel pronunciare il quale il giudice, pur non dando vita all'accertamento a tutti gli effetti, di cui all'articolo 2909 c.c., è soggetto soltanto alla legge; provvedimento, di cui invano si andrebbe in traccia nel tentativo di conciliazione, sia esso stragiudiziale o no, in cui (lo si ripete) il giudice si limita a mediare le contrapposte pretese (l'efficacia di titolo esecutivo deriva al verbale di raggiunta conciliazione automaticamente dalla legge), né compie attività istruttorie utilizzabili nel successivo giudizio di merito.
Non varrebbe obiettare che, ove si neghi al giudice investito del tentativo di conciliazione, di cui all'art. 44, la legittimazione a dubitare della conformità ai dettami costituzionali delle norme che lo disciplinano, queste mai potrebbero essere assoggettate al controllo di costituzionalità di questa Corte, perché la stessa prospettazione del Conciliatore di Caltanissetta, a parte profili di eventuale contrasto degli artt. 46 e 47 con altre norme ordinarie, si appunta sulla qualifica di presupposto di procedibilità della domanda di merito, la cui sussistenza ogni giudice, investito di detta domanda, può, anzi deve, d'ufficio verificare in ogni stato e grado del processo, per inferirne, sempreché ritenga non manifestamente infondata la questione di legittimità degli artt. 43 e 44, la improcedibilità della domanda.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile la questione di legittimità degli articoli 43 e 44 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 25 Cost., dal Conciliatore di Caltanissetta con le sette ordinanze menzionate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere