Pronuncia 59/1980 — Rel. Brunetto Bucciarelli Ducci
ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2, lett. a), del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413 (concessione di amnistia e indulto) promossi con le seguenti ordinanze:
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 5 dicembre 1979 il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci; udito il vice avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei ministri. :
583 cod. pen. (lesioni personali gravissime).
Ad avviso dei giudici a quibus non si giustificherebbe il trattamento differenziato disposto dalla norma impugnata in raffronto alle ipotesi perfettamente corrispondenti di reato di lesioni colpose commesse con violazione delle norme sulla disciplina stradale, per le quali è invece concessa amnistia.
Dall'identità del bene giuridico protetto (incolumità personale), dalla pena edittale, e dalla omogeneità di disciplina giuridica, avrebbe dovuto conseguire, secondo le ordinanze di rimessione, una parità di trattamento, onde la denunciata violazione del principio di eguaglianza.
Dalla censurata esclusione del beneficio, il solo Pretore di Reggio Emilia deduce altresì una corrispondente carenza di tutela processuale, con violazione, altresì, dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione.
Nelle ordinanze di rimessione si riconosce che la scelta dei reati da ricomprendere tra quelli amnistiabili rientra nella discrezionalità legislativa, fatto salvo però il limite della ragionevolezza, il cui controllo è rimesso alla Corte costituzionale.
Osserva la difesa dello Stato che i criteri della eguale obiettività giuridica del reato e della identità della pena edittale non sarebbero decisivi per dimostrare l'irrazionalità della diversità di disciplina denunziata. Invero nei delitti colposi le modalità della condotta possono esser diverse quanto a disvalore giuridico ed il legislatore può aver ragionevolmente ritenuto che la violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro meritasse un trattamento più severo di quello riservato all'infrazione delle regole di circolazione stradale, anche se produttiva della lesione degli stessi beni tutelati. :
La norma impugnata è denunciata altresì - dal solo pretore di Reggio Emilia - per l'ipotesi che contrasti anche con la garanzia del diritto di difesa (art. 24, secondo comma, Cost.), senza una specifica formulazione dei profili di illegittimità da cui sarebbe affetta.
Va ricordato che secondo la giurisprudenza della Corte "compete esclusivamente al legislatore la scelta del criterio di discriminazione tra reati amnistiabili e non, e che le relative valutazioni non possono essere sindacate, salvo che ricorrano casi in cui la sperequazione normativa tra figure omogenee di reati assuma dimensioni tali da non potersi considerare sorretta da alcuna ragionevole giustificazione" (da ultimo sentenza 214/1975).
Nella specie risulta dai lavori preparatori della legge di delegazione che il legislatore ha voluto consapevolmente escludere dall'ambito dell'amnistia i reati sopra descritti. Ciò non rappresenta, ad avviso della Corte, una scelta irrazionale, sol che si consideri che la rilevante diffusione di certi reati in un determinato momento ed il conseguente allarme sociale causato dai medesimi, può costituire ragionevole motivo di discriminazione ai fini dell'amnistia (cfr. anche sentenza n. 175 del 1971). Né va ignorato che la condotta del datore di lavoro, il quale non abbia osservato le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, può essere determinata, secondo una ragionevole presunzione, da motivi di lucro, a differenza di quella del soggetto che abbia contravvenuto alle norme sulla circolazione stradale, onde la possibilità che il legislatore disponga con maggior rigore nel primo dei casi considerati.
Potrebbe infine osservarsi che dalla affermazione della Corte secondo cui "la diversità del bene giuridico tutelato consente sempre una diversa valutazione politico - sociale ed un diverso trattamento ai fini della amnistia" non può dedursi automaticamente, dato il carattere non esaustivo del principio invocato dai giudici a quibus, che a parità dei beni giuridici protetti, dovrebbe conseguire necessariamente, in ogni caso, una pari disciplina.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
3 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe descritte.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere