Pronuncia 60/1980 — Rel. Guido Astuti
ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1284 cod.civ. promossi con le seguenti ordinanze:
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 13 febbraio 1980 il Giudice relatore Guido Astuti; udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri. :
1284, primo comma, del codice civile perché, ove le risultanze processuali avessero suffragato la domanda dell'attore, avrebbe dovuto condannare il convenuto al risarcimento dei danni provocati, con gli interessi legali sulla somma liquidata, e cioè al saggio del cinque per cento annuo. Ma la determinazione, in misura rigida e precostituita del saggio degli interessi legali porterebbe, secondo il giudice a quo, ad un ingiustificato diverso trattamento di colui il cui diritto viene accertato giudizialmente, rispetto al quivis che non sia costretto a ricorrere alla tutela giudiziale e che, pertanto, sulle somme a lui dovute può pretendere ed ottenere interessi commisurati al saggio ufficiale di sconto determinato dall'istituto di emissione.
Davanti a questa Corte non si sono costituite le parti private, mentre ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, eccependo la non rilevanza della questione, avendo l'attore chiesto la condanna del convenuto al risarcimento dei danni "con gli interessi legali sulla somma liquidata" e non potendo il giudice, in presenza di una eventuale sentenza di accoglimento della Corte, pronunciare, in violazione dell'art. 112 c.p.c., oltre i limiti della domanda dell'attore.
La questione sarebbe comunque infondata perché la norma impugnata lascia libere le parti di pattuire gli interessi sulle somme dovute, con il solo limite costituito dal divieto di interessi usurari, e solo in mancanza di pattuizioni al riguardo stabilisce in quale misura siano dovuti gli interessi; quando tale pattuizione non è possibile, come in materia di obbligazioni extracontrattuali, allora il principio contenuto nell'art. 1284 prende vigore con carattere di generalità per tutti coloro che si trovano nelle stesse condizioni.
La circostanza, infine, che il legislatore abbia fatto riferimento al tasso di interesse legale, piuttosto che a quello praticato nel libero mercato, costituisce scelta discrezionale, razionalmente giustificabile con la naturale e storica diffidenza verso i tassi superiori e con la tutela del debitore.
Non si è costituita alcuna delle parti private.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, ha chiesto che la questione venga dichiarata non fondata. L'art. 1284 c.c., infatti, è norma pienamente derogabile dalla volontà delle parti, che sono libere di pattuire la misura del saggio degli interessi sulle somme dovute e che ben possono, pertanto, premunirsi contro gli effetti della svalutazione. D'altra parte la legge (art. 1284 c.c.) pone al principio generale, secondo cui il danno da inadempimento deve essere provato dal creditore che pretende il risarcimento, una deroga nel caso in cui oggetto della obbligazione sia una somma di denaro, con la previsione di una liquidazione legale del danno che si fonda sulla presunzione di produttività del denaro e che esime il creditore dall'obbligo di provare il danno, sicché gli interessi sono dovuti "anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno". Lo stesso articolo prevede poi espressamente che "al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta l'ulteriore risarcimento", e nel maggior danno ben può essere ricompreso, appunto, quello conseguente alla svalutazione della moneta. :
Nel primo giudizio l'Avvocatura generale dello Stato ha eccepito il difetto di rilevanza della questione di costituzionalità ai fini della decisione di merito, in quanto, avendo l'attore chiesto la condanna del convenuto al risarcimento dei danni "con gli interessi legali", la cessazione di efficacia della norma impugnata, conseguente all'eventuale sentenza di accoglimento di questa Corte, "non abiliterebbe il giudice a pronunciare, in violazione dell'art. 112 c.p.c., oltre i limiti della domanda".
L'eccezione va disattesa. L'ordinanza di rimessione ha ritenuto la rilevanza della questione, osservando che una pronuncia di incostituzionalità "avrebbe effetto nel giudizio, in cui la statuizione sulla misura degli interessi è conseguenziale a quella dell'eventuale condanna del convenuto al risarcimento del danno". Al riguardo, appare decisivo il rilievo che la domanda relativa agli interessi legali non può essere rigidamente limitata alla misura del cinque per cento, fissata dalla legge di cui il giudice pone in dubbio la legittimità costituzionale, ma va logicamente intesa come diretta ad ottenere gli interessi nella misura (massima) stabilita dalla norma applicabile al momento della decisione della causa.
Tale essendo la disciplina legislativa in materia di interessi di mora e di risarcibilità dell'eventuale maggior danno prodotto dal ritardo nell'adempimento, imputabile al debitore, appare evidente la infondatezza delle considerazioni svolte nelle ordinanze di rimessione circa la incostituzionalità del disposto dell'art. 1284,. primo comma, c.c., per la disparità di trattamento che sarebbe determinata dal divario tra il saggio degli interessi legali e il più elevato livello raggiunto, nelle attuali contingenze, dagli interessi convenzionali.
L'ordinanza del pretore di Milano reputa ingiustificato il trattamento di chi può richiedere solo l'interesse legale, rispetto a quanti possono convenzionalmente ottenere interessi commisurati al saggio ufficiale di sconto, o anche più elevati. Ma non è ammissibile il raffronto tra situazioni diverse, come quelle di chi, nel difetto di altro titolo giuridico, ha tuttavia diritto ad ottenere gli interessi legali, e chi avvalendosi dell'autonomia negoziale pattuisce la corresponsione di interessi in misura superiore al saggio stabilito dalla legge comune con norma meramente dispositiva, salvo il requisito della determinazione per iscritto e il limite del divieto degli interessi usurari.
Nemmeno possono accogliersi i rilievi dell'ordinanza del pretore di Piombino, circa la disparità di trattamento che si verificherebbe tra creditori e debitori per il fatto che il saggio legale degli interessi è inferiore al tasso di svalutazione annuale della moneta. È incontestabile ed universalmente noto che il deprezzamento della moneta incide sul valore reale dei rapporti di credito - debito in valuta: ma gli effetti della svalutazione monetaria rispetto alle obbligazioni pecuniarie (specie se a medio o lungo termine) potranno eventualmente richiedere misure della più varia natura, non necessariamente l'aumento del saggio degli interessi legali. A prescindere da ogni possibile riserva sul valore della tradizionale distinzione tra interessi moratori e interessi corrispettivi, in rapporto alla identità o diversità della rispettiva funzione, sembra certo che l'interesse legale, nel vigente regime normativo, può avere carattere corrispettivo o risarcitorio, ma non ha di regola funzione reintegrativa del valore delle somme di denaro oggetto della prestazione principale, erose dalla inflazione.
Come questa Corte ha già avuto occasione di affermare (sentenza n. 29 del 1975), la norma costituzionale segna un indirizzo generale, rispetto al quale non può dirsi che la disposizione sul saggio degli interessi legali costituisca puntuale ostacolo, per le considerazioni dianzi svolte, alla tutela del risparmio.
È innegabile che in presenza di accentuati processi inflazionistici la misura degli interessi convenzionali è soggetta a rilevanti lievitazioni, sia per effetto della politica di aumento del tasso ufficiale di sconto, normalmente adottata a scopo di restrizione creditizia, sia anche per il conseguente incremento della domanda sul mercato dei capitali. Ma questa constatazione non consente illazioni in ordine alla sospettata incostituzionalità della misura del saggio legale degli interessi.
È ben noto a questa Corte che in altri Paesi della Comunità economica europea il saggio degli interessi legali è stato elevato con recenti provvedimenti, anche in relazione alla misura del tasso ufficiale di sconto. Ma par superfluo osservare che altro è la politica del tasso di sconto praticata dall'istituto di emissione ed altro la disciplina degli interessi legali secondo la legge civile, disciplina che comunque solo al legislatore spetta eventualmente di modificare con scelte di carattere discrezionale. Di fronte al graduale deprezzamento della moneta, specie qualora esso assuma dimensioni patologiche, ben possono essere adottati provvedimenti diretti a contenere determinati effetti, diretti o indiretti, della svalutazione: peraltro, siffatti interventi - come già si è avvertito - "sono sempre frutto di scelte politiche, riservate alla discrezionalità del potere legislativo, al quale compete di provvedere in sì delicata materia, sulla base di valutazioni di ordine politico, sociale, economico, finanziario, che sfuggono di massima al sindacato di legittimità affidato a questa Corte" (sentenza n. 126 del 1979).
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1284, primo comma, del codice civile, sollevata dalle ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 47 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere