Pronuncia 61/1980 — Rel. Virgilio Andrioli
ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 415 e 416 codice di procedura civile promossi con le seguenti ordinanze:
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 13 febbraio 1980 il Giudice relatore Virgilio Andrioli; udito l'avvocato dello Stato Renato Carafa per il Presidente del Consiglio dei ministri. :
Nella memoria autorizzata a sensi dell'art. 420, comma secondo, c.p.c., sollevò la Bastagli questione di costituzionalità dell'art.
415 c.p.c. in riferimento all'art. 416, nella parte in cui non è previsto l'obbligo di portare a conoscenza del convenuto, con la notifica del ricorso introduttivo, che dieci giorni prima dell'udienza dovrà egli costituirsi indicando specificamente - a pena di decadenza
Nella ordinanza 3 novembre 1977, debitamente comunicata e notificata, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 12 aprile 1978 (n. 62 reg. ord. 1978), il Pretore ha detto rilevante la proposta questione perché non ha esso giudice disposto la prova per testi e l'interrogatorio, proposti dalla convenuta, per la tardività della relativa istanza, né potrebbe tener conto dei documenti perché intempestivamente depositati.
Lo stesso giudice ha chiarito che la non manifesta infondatezza della questione deriva non dalla diversità dei trattamenti, riservati all'attore e al convenuto nella fase introduttiva del processo del lavoro (profilo, sotto il quale la questione è stata ritenuta infondata nella sentenza n. 13/1977 di questa Corte), ma dal difetto, in tale fase, di difesa tecnica del convenuto, la cui posizione non potrebbe essere collocata sullo stesso piano della condizione del contumace per sua volontà tardivamente costituitosi; attentato al diritto di difesa, che potrebbe essere sventato sol che l'art. 415 prevedesse l'obbligo, per il pretore, di indicare nel decreto di fissazione dell'udienza di discussione il termine di decadenza in modo da consentire al convenuto di procurarsi per tempo la difesa tecnica; mancata formulazione alla cui carenza non potrebbe il giudice del lavoro sopperire in via interpretativa.
Avanti la Corte nessuna parte si è costituita; ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri con atto 20 aprile 1978, in cui l'Avvocatura generale dello Stato, dopo aver ampiamente illustrato la ragione giustificatrice della decadenza (o preclusione) in esame, precisa che la integrazione dell'art. 421, proposta dal Pretore, finirebbe con vanificare il principio della conoscenza legale delle norme legislative, né a giustificare tale integrazione giova il fatto che in determinati casi (art. 641 c.p.c., art. 507 c.p.p.) sia prescritto l'avvertimento a colui a carico del quale la decadenza potrà maturare, perché ciò attiene al potere del legislatore di adeguare le modalità di esercizio del diritto di difesa. Argomenti che persuadono l'Avvocatura a concludere per la infondatezza della questione.
Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; comune all'incidente n. 62/1978 è l'atto di intervento della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Nessuna delle parti si è costituita avanti la Corte; l'atto di intervento 24 maggio 1978 non differisce dall'altro spiegato nell'interesse della Presidenza del Consiglio dei ministri negli incidenti nn. 62 e 165 reg. ord. 1978.
Alla pubblica udienza del 13 febbraio 1980 il Giudice Andrioli ha svolto la relazione e la Presidenza ha insistito nelle già prese conclusioni. :
Va per la evidente connessione disposta la riunione dei tre procedimenti.
Nei termini in cui è prospettata la questione è priva di fondamento.
A parte che la disciplina della costituzione tardiva prevista nel rito ordinario non si applica, come dai giudizi di merito si assume, al contumace per così dire volontario e, pertanto, non istituisce, tra questo e il convenuto che rimane contumace nel rito speciale del lavoro, una ingiusta disparità, sta che l'art. 420, comma quinto, consente al giudice del lavoro di ammettere, all'udienza di discussione, mezzi di prova che le parti non abbiano potuto proporre prima.
Esigere che l'irrogazione della decadenza, posta dall'articolo 416, comma terzo, a carico del convenuto che non indichi specificamente i mezzi di prova di cui intenda avvalersi ed in particolare i documenti che intenda depositare, sia condizionata a ciò che l'or menzionata disposizione venga riprodotta nel ricorso introduttivo o nel decreto di fissazione della udienza di discussione, si risolve nella disapplicazione del principio della legale conoscenza delle norme legislative; disapplicazione che nulla ha da vedere con il diritto di difesa e che il richiamo dell'art. 641 c.p.c. - stante la diversità di posizioni dell'ingiunto e del convenuto - non vale a giustificare in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i tre procedimenti, dichiara non fondata la questione di legittimità degli articoli 415 e 416 c.p.c., come sollevata, in riferimento agli articoli 3, comma secondo, e 24 Cost., con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere