Pronuncia 162/1981 — Rel. Alberto Malagugini
ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 584 del codice penale (omicidio preterintenzionale), promossi con ordinanze emesse il 12 marzo 1979, il 29 ottobre 1979, il 13 novembre 1979 e il 3 luglio 1980 dalla Corte d'Assise di Cagliari, l'11 dicembre 1979 ed il 4 febbraio 1980 dalla Corte d'Assise d'Appello di Cagliari ed il 29 ottobre 1980 dalla Corte d'Assise di Sassari, iscritte ai nn. 375 e 965 del registro ordinanze 1979 e nn. 17, 82, 159, 609 e 911 del registro ordinanze 1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 189 dell'anno 1979, nn. 57, 78, 304, 98 e 131 dell'anno 1980 e n. 70 dell'anno 1981.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 3 giugno 1981 il Giudice relatore Alberto Malagugini, udito l'avvocato dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Con quattro ordinanze del 12 marzo, 29 ottobre, 13 novembre 1979 e 3 luglio 1980, emesse nei procedimenti a carico di La Rosa Vincenzo, Anedda Angelo e altro, Mattana Antonio ed altri ed Ollosu Cesare (rispettivamente, reg. ord. 375 e 965 del 1979, 17 e 609 del 1980), la Corte d'Assise di Cagliari sollevava, in relazione all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 584 c.p. (omicidio preterintenzionale), nella parte in cui prevede una pena edittale superiore, nel minimo e nei massimo, a quella stabilita dall'art. 18, secondo e quarto comma della legge 22 maggio 1978, n. 194 per azioni dirette a provocare lesioni da cui derivi, come conseguenza non voluta, la morte della donna. Nelle ordinanze, motivate in modo sostanzialmente analogo, il giudice a quo richiamava innanzitutto il costante indirizzo di questa Corte, secondo cui l'osservanza del principio di eguaglianza non esclude che il compito di determinare la misura delle sanzioni penali resti di stretta spettanza del legislatore ordinario, in funzione dei suoi indirizzi di politica legislativa, sottraendosi al giudizio della Corte "sempreché ovviamente, la sperequazione non assuma dimensioni tali da non riuscire sorretta da una benché minima giustificazione di ordine razionale o logico (sentenza 5/77, nonché 119/73, 218 e 271/74)".
Ciò premesso, la Corte d'Assise rilevava che la fattispecie criminosa di cui all'art. 18, commi secondo e quarto legge citata, introdotta in seguito all'abrogazione dell'art. 583 cpv. n. 5 c.p., "ricorre qualora, non essendo l'interruzione della gravidanza e la morte della donna il risultato voluto, essa derivi da azioni intenzionalmente lesive della integrità della stessa". Essa pertanto si risolve nell'espressa configurazione di un delitto preterintenzionale, caratterizzandosi, rispetto alla fattispecie descritta - con analoga formula - dall'art. 584 c.p., per la sua maggiore ampiezza, in quanto incide negativamente su due diversi beni giuridici: la vita ed il diritto alla maternità.
Posta dunque questa stretta analogia tra le due fattispecie (la prima, più ampia, ricomprende anche la seconda) la Corte d'Assise opinava essere privo di ogni logica e razionale giustificazione il diverso trattamento sanzionatorio per essa previsto (art. 584 c.p.: reclusione da 10 a 18 anni; art. 18 cit.: reclusione da 8 a 16 anni), rilevando in particolare: a) che essendo quest'ultimo un reato plurioffensivo, avrebbe dovuto casomai prevedersi una sanzione più severa; b) che poiché in tale delitto l'evento non è la sola morte, ma anche l'aborto, il più mite trattamento sanzionatorio si pone in contraddizione con la solenne proclamazione di cui all'art. 1 l. 194/78 secondo cui "Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio".
A ben vedere, peraltro, l'arbitraria discriminazione sussiste - ad avviso del giudice a quo - tra l'art. 584 c.p. e tutto il sistema legislativo post-costituzionale, caratterizzato - in modo "più aderente anche allo spirito dell'art. 27 Cost." -sia dalla "costante affermazione, nella scelta del legislatore, delle conseguenze penali inflitte per responsabilità obiettiva (si veda: dalla sentenza n. 3 del 1956 a quella n. 173 del 1976 della Corte Cost.)", sia da "una maggiore personalizzazione della responsabilità penale, con conseguente adeguamento del trattamento sanzionatorio (si vedano: le sentenze della Corte Cost. e le disposizioni legislative sulla sospensione condizionale della pena, le scelte di cui è espressione la legge 26 luglio 1975, n. 354, ecc.)". Poiché l'art. 18 cit. è "conforme a questo indirizzo di più diretta derivazione costituzionale", è l'art. 584 c.p. che si pone rispetto ad esso "in posizione di palese, irrazionale ed arbitraria discriminazione": sicché una parziale dichiarazione di incostituzionalità di quest'ultima norma sarebbe l'unico modo "per ripristinare l'uguaglianza costituzionale".
In punto di rilevanza, la Corte d'Assise osservava infine che un'eventuale pronuncia in tale senso "influirebbe sulla decisione di merito in ordine alla determinazione della pena" e che non vi era, nei casi di specie, materia per l'applicazione dell'art. 152 cpv. c.p.p. (ordinanza 965/79 e 17/80).
Nei primi tre giudizi interveniva l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che la questione fosse dichiarata infondata, in quanto: a) le situazioni poste a raffronto sono diverse, essendo l'azione, nell'art.
18 cit. (e in entrambe le ipotesi ivi previste: quarto comma in relazione al primo comma e quarto comma in relazione al secondo) finalisticamente diretta a conseguire l'interruzione della gravidanza e non a ledere la donna; b) anche nella seconda ipotesi la lesione è prevista solo come mezzo per l'interruzione della gravidanza, sicché "se si trattasse di lesione commessa come finalità dell'azione tipica, da cui derivasse la morte di donna incinta e l'interruzione della gravidanza, si avrebbe omicidio preterintenzionale nella figura prevista e punita dall'art. 584 c.p."; c) il fatto che nell'ipotesi sub
La medesima questione di legittimità costituzionale dell'art. 584 c.p. - sotto l'identico profilo della disparità di trattamento quoad poenam rispetto all'art. 18 l. 194/78, e con analoga motivazione veniva altresì sollevata dalla Corte d'Assise d'Appello di Cagliari con ordinanze dell'11 dicembre 1979 e 4 febbraio 1980, emesse nei procedimenti a carico di Meloni Mario Graziano e Fresu Andrea (ordinanze nn. 82 e 159 del 1980), nonché dalla Corte d'Assise di Sassari con ordinanza del 29 ottobre 1980 nei procedimenti a carico di Casula Pietrina (ordinanza n. 911/1980).
Nei relativi giudizi l'Avvocatura dello Stato non interveniva, né vi era - così come per le precedenti ordinanze - costituzione di parti private. :
Si può, perciò, dire che la fattispecie considerata, per il suo carattere plurioffensivo, incidente, cioè, su due diversi beni giuridici, la vita e il diritto alla maternità della donna, ricomprenda in sé quella dell'omicidio preterintenzionale di cui all'art. 584 del codice penale.
La disparità di trattamento sanzionatorio non appare, quindi, in alcun modo giustificata e, se mai, il legislatore avrebbe dovuto stabilire un trattamento più severo per la fattispecie più grave, quella cioè di cui all'art. 18 della legge 194 del 1978.
L'opposta conclusione - raggiunta dal legislatore del 1978 - è tanto più "irrazionale ed ingiustificata" in quanto contrasta, altresì, con la solenne affermazione di cui all'art. 1 della legge medesima, ai sensi della quale "Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio".
In particolare, il secondo comma dell'art. 18 prevede e punisce il fatto di chi "provochi l'interruzione della gravidanza con azioni dirette a provocare lesioni alla donna", configurando un titolo autonomo di reato, equiparato, quoad poenam, all'ipotesi di aborto doloso su donna non consenziente (di cui al primo comma del medesimo art. 18).
La fattispecie tipica così costruita, che si caratterizza per la preterintenzionalità dell'evento aborto, occupa lo spazio precedentemente riempibile con il disposto degli artt. 582 e 583, cpv. n. 5 del codice penale, senza peraltro consentire più il bilanciamento tra la circostanza aggravante (di cui all'art. 583 cpv. n. 5) ed eventuali circostanze attenuanti, ai sensi dell'art. 69 del codice penale.
Il quarto comma, primo periodo, dell'art. 18 della legge n. 194 del 1978 prevede, invece, la morte della donna incinta come conseguenza dell'aborto, doloso o preterintenzionale che sia; e tale previsione coincide con quella di cui all'abrogato art. 549 (primo comma, primo periodo) del codice penale, una volta assunta l'equiparazione tra aborto doloso ed aborto preterintenzionale (art. 18, primo e secondo comma) operata dal legislatore del 1978. Si tratta, in entrambi i casi, di una circostanza aggravante speciale, che porta a configurare un reato appunto aggravato dall'evento, e non già un delitto preterintenzionale secondo la previsione di cui all'art. 43 del codice penale.
Bastano questi rilievi per escludere che la fattispecie prevista e punita dall'art. 18, quarto comma in relazione al secondo comma, della legge n. 194 del 1978 possa correttamente porsi a raffronto con quella di cui all'art. 584 del codice penale, senza che occorra indulgere ad ulteriori approfondimenti della complessa tematica penalistica nella quale si inquadra la questione sollevata dai giudici a quibus.
Neppure questa prospettazione può essere condivisa.
Perciò, l'aspirazione, sottesa alle ordinanze di rimessione, ad una più generale iniziativa di riforma, nel campo penale, per meglio conformare la normativa vigente ai valori ed ai fini costituzionalmente affermati, può trovare ascolto ed accoglimento soltanto nella sede parlamentare.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 584 del codice penale, nella parte in cui prevede una pena edittale superiore nel minimo e nel massimo rispetto a quelle stabilite dall'art. 18, secondo e quarto comma, della legge 22 maggio 1978 n.
194, sollevata, con riferimento all'art. 3 Cost., dalla Corte di Assise di Cagliari, dalla Corte di Assise di Appello di Cagliari e dalla Corte di Assise di Sassari con le ordinanze in epigrafe indicate.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 luglio 1981.
F.to: GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere