Pronuncia 10/1982 — Rel. Edoardo Volterra
ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 604 cod. proc. pen. (Provvedimenti da iscriversi nel casellario) promossi con le seguenti ordinanze:
50 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 65 del 10 marzo 1976;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 24 novembre 1981 il Giudice relatore Edoardo Volterra; udito l'avvocato dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei ministri. :
Nel corso del procedimento penale a carico di Giovanni Artico il pretore di Vittorio Veneto, con ordinanza emessa il 7 ottobre 1975, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 604, secondo comma, codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che non siano iscritti nel casellario giudiziale le sentenze e i decreti di condanna concernenti contravvenzioni per le quali è ammessa la definizione in via amministrativa o l'oblazione, a meno che non sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Secondo il pretore la norma denunziata istituirebbe un regime di evidente disparità di trattamento tra più contravventori, a vantaggio di quelli che incorrono in reati per i quali è ammessa oblazione.
Impedendosi al giudice la cognizione di precedenti penali in certe materie viene inibita allo stesso non solo l'applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p., ma anche la contestazione della recidiva, la cui cognizione è talvolta necessaria, come nel caso in esame, per l'adozione di misure amininistrative, talaltra per l'adozione di pene accessorie.
Secondo l'Avvocatura, risulta dalla stessa ordinanza di rimessione che nel casellario giudiziale era stato iscritto un precedente in termini a carico del sig. Artico, essendogli, in quel caso, stato applicato il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Di tal precedente il Pretore può, quindi, tener conto: il fatto che della nuova condanna, non essendo l'imputato nuovamente meritevole di quel beneficio, non si potrà in un eventuale futuro nuovo processo tener conto, in quanto essa non sarà iscritta nel casellario giudiziale, potrà incidere nel futuro processo (se mai vi sarà), ma non in quello nel corso del quale la questione d'illegittimità costituzionale è stata proposta.
La questione d'illegittimità costituzionale sarebbe, comunque, infondata.
Che il legislatore abbia disposto che non debbono essere iscritte nel casellario giudiziale le condanne concernenti contravvenzioni per le quali è ammessa la definizione in via amministrativa o l'oblazione, non determinerebbe offesa all'art. 3 della Costituzione. Si tratterebbe di reati di ben lieve rilevanza per cui la distinzione operata dal legislatore non sarebbe né arbitraria né irrazionale. Con la norma de qua in conclusione sarebbe stato risolto un problema di politica legislativa ininfluente sul piano della legittimità costituzionale.
Ad avviso del Pretore l'art. 604 c.p.p., prevedendo che non siano iscritti nel casellario giudiziale i decreti e le sentenze di condanna per contravvenzioni per le quali è ammessa la definizione in via amministrativa o la oblazione, salvo che sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, determina una diversità di trattamento con conseguente violazione dell'art. 3 della Costituzione.
Tale disparità andrebbe paradossalmente a vantaggio di coloro ai quali il beneficio ex art. 163 c.p. non sia stato concesso, non avendo corso nei loro confronti (benché ritenuti immeritevoli del beneficio della sospensione) la iscrizione della sentenza o del decreto di condanna nel casellario, iscrizione che vale, normalmente, come censura per il cittadino.
È intervenuto dinanzi alla Corte costituzionale il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che la questione venga dichiarata non fondata.
La iscrizione nel casellario del decreto o della condanna ubbidirebbe all'esigenza di lasciare traccia ufficiale del precedente penale, ai fini della revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, quando ricorrano le condizioni di cui all'art.
168 c.p. Sarebbe chiaro che tale esigenza non sussiste se il decreto o la sentenza di condanna abbiano, invece, avuto esecuzione. La differenza di trattamento non sarebbe, quindi, irrazionale né arbitraria, anche perché dalla iscrizione nel casellario giudiziale dei decreti o delle sentenze di condanna per contravvenzioni per le quali è ammessa la oblazione o la definizione in via amministrativa, che siano stati condizionalmente sospesi, non derivano neppure le conseguenze che il Pretore ritiene: per reati di così modesto conto non si viene a determinare una riprovazione apprezzabile nella coscienza sociale, riprovazione che, tra l'altro, sarebbe comunque impedita dalla non conoscenza del precedente, posto che di esso non si fa menzione nei certificati del casellario richiesti dai privati (art.
608, n. 4, c.p.p.). :
Comunque le questioni di costituzionalità sollevate nell'uno e nell'altro giudizio dalle ordinanze in epigrafe non hanno alcuna influenza sulle decisioni che i giudici a quibus dovranno adottare in merito alle controversie sottoposte alla loro cognizione.
Infatti l'eventuale declaratoria di incostituzionalità dell'art.
604 del codice procedura penale in riferimento all'art. 3 della Costituzione non potrebbe avere riflesso nel procedimento penale pendente avanti il pretore di Vittorio Veneto e parimenti nel procedimento penale pendente avanti il pretore di Casacalenda entrambi in ordine all'infrazione di cui agli artt. 38 e 39 della legge 11 giugno 1971 n. 426.
Risulta pertanto evidente che la soluzione delle questioni costituzionali prospettate nelle citate ordinanze difettano del carattere di necessaria pregiudizialità rispetto alle definizioni dei giudizi di merito come è invece richiesto dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, giudizi ai quali rimangono estranee eventuali controversie sulle iscrizioni ed i certificati del casellario giudiziale. (V. sentenze di questa Corte n. 171 del 1973 e 131 del 1974).
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 604, secondo comma, del codice di procedura penale sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalle ordinanze in epigrafe, dei pretori di Vittorio Veneto e di Casacalenda.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
GIOVANNI VITALE - Cancelliere