Pronuncia 140/1982 — Rel. Alberto Malagugini
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 102 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 26 gennaio 1978 dal magistrato di sorveglianza del Tribunale di Bologna, negli atti relativi ad applicazione ed esecuzione di misure di sicurezza a carico di Celeghini Franco, iscritta al n. 214 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 186 del 5 luglio 1978.
Udito nell'udienza pubblica del 10 febbraio 1982 il Giudice relatore Alberto Malagugini. :
Con ordinanza in data 26 - 1 - 1978 il magistrato di sorveglianza del Tribunale di Bologna, in sede di decisione sulla richiesta del Procuratore della Repubblica di Ferrara di dichiarare Celeghini Franco
102 c.p., assumendone il contrasto con l'art. 25 Cost.
Premessa la "assoluta rilevanza" della questione, si osservava nell'ordinanza che nel vigente codice penale il legislatore aveva inteso risolvere la contraddizione conseguente al fatto di far derivare "da un solo comportamento antigiuridico due conseguenze sostanzialmente punitive" (pena e misure di sicurezza) assegnando a quest'ultime un contenuto "educativo e risocializzante attraverso il lavoro inteso come ergoterapia". "La chiave di volta di tutto il sistema" delle misure di sicurezza - prosegue l'ordinanza - è costituita dalla "pericolosità sociale" (categoria definita come "assolutamente metagiuridica"), e ad essa, "per il combinato disposto degli artt. 199 c.p. e 25 Cost., va esteso il principio distretta legalità": sicché nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non ritenuto socialmente pericoloso, e ciò non può avvenire se non nei casi previsti dalla legge (arg. Ex art. 207 c.p.), in taluni dei quali si richiede l'accertamento di detta qualità (art. 204 cpv ). Questa, "secondo lo stesso sistema previsto dal codice, non può essere ricavata prescindendo dal dato soggettivo" e dall'accertamento della pericolosità in concreto da parte del giudice: accertamento che l'art. 203 c.p. ancora ai criteri contenuti nell'art. 133 c.p.
Al di fuori di tale sistema si porrebbe invece, secondo il giudice a quo, la norma di cui all'art. 102 c.p. "Parlare infatti - si legge testualmente nell'ordinanza - di una abitualità presunta, quindi di una pericolosità presunta per legge, più che una contraddizione è una tautologia"; e "presumere per legge che un individuo sia socialmente pericoloso vuol dire in sostanza sottoporlo a misura di sicurezza, prescindendo dall'accertamento della pericolosità sociale, qualità da individuare di volta in volta ed in relazione al singolo soggetto, al di fuori dei casi previsti dalla legge e quindi in contrasto con quanto dispone in materia l'art. 25 Cost.".
L'ordinanza, notificata e comunicata come per legge, veniva pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 5 luglio 1978.
Nel giudizio così instaurato non sono intervenuti né il Presidente del Consiglio dei Ministri, né la parte privata. :
Ove non ricorrano le condizioni stabilite dall'art. 102, il codice penale prevede (art. 103) che possa essere dichiarato delinquente abituale anche chi, ricorrendo determinati presupposti (condanna per due delitti non colposi, seguita da altra condanna per delitto, pure non colposo), sia ritenuto dal giudice dedito al delitto, in base alla valutazione di una serie di circostanze indicate nell'art. 133 del codice penale.
Così argomentando, il giudice a quo, in realtà, pone in discussione il sistema normativo (artt. 102, 109, primo comma, 204, secondo comma, 216, primo comma, numero 1, 226 del codice penale) che presume la pericolosità sociale del delinquente abituale e lo assoggetta perciò a misura di sicurezza detentiva, mentre è evidente che il parametro invocato è costituito dal terzo ed ultimo comma dell'art. 25 Cost.
Invero, la presunzione legislativamente posta (art. 102 del codice penale) di abitualità nel delitto si identifica con la presunzione di pericolosità sociale del delinquente abituale (art. 204, secondo comma, c.p.) e comporta, obbligatoriamente ed automaticamente, l'applicazione della misura di sicurezza detentiva dell'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro o ad un riformatorio giudiziario (art. 109, primo comma, 216, primo comma n. 1, 226 del codice penale) per la durata minima legislativamente prevista (artt.
217 e 226 del codice penale).
Nel sollevare la questione peraltro, il giudice a quo sembra presupporre che il sistema delle misure di sicurezza contenuto nel vigente codice penale sia informato al principio dell'accertamento giudiziale, in concreto e caso per caso, della pericolosità sociale del soggetto cui le misure in questione vanno applicate; principio col quale contrasterebbe la presunzione ex lege della pericolosità del delinquente abituale. Un esame della normativa sulle misure di sicurezza porta invece, agevolmente e pacificamente a riconoscere che si tratta di un sistema "misto", fondato in parte sulla pericolosità accertata dal giudice ed in parte sulla pericolosità presunta dalla legge. Le disposizioni sopra richiamate in tema di abitualità nel delitto sono, dunque, perfettamente coerenti con tale sistema.
È quindi ragionevole - come la Corte ha già avuto modo di rilevare (cfr. sentenze 168/62 e 19/74) - che a tale combinazione di elementi la legge attribuisca "generalizzata significazione - al fine della prevenzione criminale" - e che perciò ne tragga - così garantendo anche uguaglianza di trattamento - una regola di giudizio vincolante. Si tratta, invero, di valutazioni desunte dalla comune esperienza e corrispondenti ad indicazioni socio - criminologiche il cui apprezzamento è rimesso alla discrezionalità del legislatore: il quale è, perciò, libero di riconnettervi la regolamentazione giuridica ritenuta più appropriata.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 102 cod. pen. sollevata in riferimento all'art. 25 Cost. dal giudice di sorveglianza presso il Tribunale di Bologna con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere