Pronuncia 141/1982 — Rel. Alberto Malagugini
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 88 del codice di procedura penale e 206 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 5 febbraio 1979 dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Bologna, nel procedimento penale a carico di Tozzi Alda ed altri, iscritta al n. 404 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 196 del 18 luglio 1979.
Udito nell'udienza pubblica del 10 febbraio 1982 il Giudice relatore Alberto Malagugini. :
In un procedimento penale a carico di Tozzi Alda ed altri in corso di istruzione presso il Tribunale di Bologna veniva disposta nei confronti di costei perizia psichiatrica, da cui risultava che la di lei capacità era all'epoca del fatto - reato addebitatole (art. 443 c.p.), sussistente se pur grandemente scemata, e che nel corso del procedimento l'imputata era divenutato talmente incapace di intendere e di volere, perché affetta da sindrome schizofrenica.
Decidendo sulla richiesta del P.M. di rinvio a giudizio della Tozzi
Riferendosi la prima di tali norme - con l'inciso "ove occorra" - alla pericolosità sociale dell'imputato, era nella specie inevitabile, secondo il G. I., la sospensione del procedimento e l'ordine di ricovero della Tozzi in manicomio giudiziario, non potendosi non definire socialmente pericoloso chi sia affetto da sindrome schizofrenica.
Ciò premesso, il G. I. sollevava d'ufficio - con ordinanza del 5 febbraio 1979 - questione di legittimità costituzionale delle predette disposizioni (artt. 88 c.p.p. e 206 c.p.) ritenendole in contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost.
Con riferimento al principio d'uguaglianza, il G. I. osservava che
Ne risulterebbe quindi una grave ed ingiustificata disparità di trattamento tra chi sia riconosciuto infermo di mente a seguito di normale accertamento medico in sede extraprocessuale e chi sia definito tale nel corso di un procedimento penale, essendo costui assoggettato ad una misura (ricovero in manicomio giudiziario) non applicabile al primo ed essendo questa ancorata non alle sole esigenze terapeutiche ma al ben diverso criterio della pericolosità. E ciò, senza che alla base di tale diverso trattamento vi siano fini costituzionalmente apprezzabili, poiché l'incapacità processuale costituisce conseguenza autonoma dell'infermità, di per sé adeguata alle esigenze del procedimento".
Il G. I. prospettava peraltro, sottoponendolo alla valutazione della Corte, la possibilità di una diversa (e nuova) interpretazione dell'inciso "ove occorra" di cui all'art. 88 c.p.p., nel senso cioè di ritenere lo stesso "riferibile non già al superato criterio della pericolosità sociale, bensì a quello delle "urgenti necessità terapeutiche" di cui parla l'art. 2 della legge n. 180 del 1978".
Con riferimento all'art. 27 Cost.. il giudice a quo criticava l'indirizzo espresso in precedenti pronuncie di questa Corte (sentenze 53/1968, 68/1967, 1/1971, 106/1972, 110/1974, 119/1976; ordinanze 141/1973, 196/1974, 149/1976), in cui si è affermata la legittimità dell'applicazione provvisoria di misure di sicurezza anche nei confronti di soggetti non riconosciuti colpevoli con sentenza passata in giudicato; osservando che esso si fonda su una differenza tra pene e misure di sicurezza dedotta (sent. 53/1968) dall'essere assoggettate a due diversi principi costituzionali, e cioè rispettivamente al principio di stretta legalità ed a quello della riserva di legge (art.
25, secondo e terzo comma, Cost.).
Tali principi, secondo il G. I., non sono in antinomia, ma costituiscono due corollari di uno stesso principio, secondo cui "l'unica fonte del diritto penale è il diritto positivo". Il costituente, inoltre, con l'art. 25 non avrebbe inteso introdurre una distinzione tra pena e misure di sicurezza; ché anzi, in considerazione del fatto che il codice penale prevedeva il sistema del "doppio binario" per due istituti accomunati dal fine rieducativo e dall'essere delle "sanzioni" in senso lato (sent. 53/1968 cit.), aveva voluto assoggettare entrambi al principio di stretta legalità, onde garantire gli irrinunciabili diritti di libertà personale, di difesa e di uguaglianza. D'altra parte la natura sanzionatoria delle misure di sicurezza comporterebbe l'applicabilità a quella (detentiva) di cui agli artt. 88 c.p.p. e 206 c.p., della presunzione di innocenza di cui all'art. 27 cpv. Cost., imponendo che non vi si faccia luogo se non viene prima accertata la colpevolezza dell'imputato.
Peraltro, rispetto alle fattispecie finora sottoposte al sindacato di costituzionalità - che concernevano misure di sicurezza inflitte a soggetti non imputabili al momento o del fatto - quella in questione presenta, secondo il giudice a quo, un essenziale profilo di novità costituito dall'essersi l'infermità mentale manifestata solo successivamente, durante il procedimento, sì che "essa si risolve in semplice incapacità processuale e non più in difetto di imputabilità". In tal caso, il ricovero in manicomio giudiziario non potrebbe - a suo avviso - essere giustificato ricorrendo al criterio della pericolosità presunta, in quanto non si sono verificate, né sono state accertate giudizialmente, le condizioni richieste dagli artt. 203 e 206 c.p. e cioè "che l'imputato infermo di mente abbia commesso un reato e che sia probabile, secondo l'id quod plerumque accidit, che per la presente infermità ne commetta altri". "Del resto un accertamento di tal fatta resta precluso dal difetto di capacità processuale determinato dalla sopravvenuta incapacità sicché la misura di sicurezza finirebbe con l'essere applicata a persona la cui responsabilità non può più essere processualmente accertata"
L'ordinanza, notificata e comunicata come per legge, veniva pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 18 - 7 - 1979.
Nel procedimento così instaurato non vi è stato intervento né del Presidente del Consiglio dei ministri né di parti private. :
Una simile prospettazione non può però essere condivisa. Anche a prescindere dal rilievo che tra le misure di sicurezza personali - elencate nell'art. 215 del codice penale e provvisoriamente applicabili ex art. 206 stesso codice - non è compreso il ricovero in un comune ospedale psichiatrico (alternativamente previsto, invece, dall'art. 88 c.p.p.), va osservato che le misure di cui all'art. 206 c.p., appunto in quanto applicate "provvisoriamente" nel corso dell'istruzione o nel giudizio (artt. 301, secondo comma 400, 485, secondo e terzo comma, c.p.p.) presuppongono la previsione che all'esito del processo la medesima misura - nel caso in esame, l'ospedale psichiatrico giudiziario - sarà applicabile in via definitiva: tant'è che lo stesso art. 206, all'ultimo comma, prevede espressamente che "il tempo dell'esecuzione provvisoria della misura di sicurezza è computato nella durata minima di essa".
Tale presupposto, per contro, esula dalla previsione di cui all'art. 88 c.p.p., giacché esso disciplina la sola ipotesi dell'infermità di mente sopravvenuta e non anche quella dell'infermità sussistente fin dal momento del fatto (cfr. sentenza n.
23 del 1979). Poiché la misura di sicurezza (definitiva) dell'ospedale psichiatrico giudiziario (art. 222 c.p.) si applica solo ai prosciolti per infermità sussistente in tale momento, è gioco forza dedurne che il provvedimento di ricovero di cui all'art. 88 c.p.p. si inserisce in una vicenda che non potrà concludersi con l'applicazione di tale misura di sicurezza. Tanto basta per escludere, del resto in conformità con l'opinione della dottrina più avvertita, che la misura di cui all'art. 88 c.p.p. sia qualificabile come misura di sicurezza provvisoriamente applicata ex art. 206 c.p., e che, conseguentemente, sia nella specie pertinente (e rilevante) l'impugnativa di quest'ultima norma.
Corollario di tale constatazione è che, mentre ai fini dell'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza è necessaria la (ritenuta) pericolosità sociale del soggetto, nel senso tecnico di probabilità di commissione di nuovi fatti - reato (art. 203 c.p.) (il che tra l'altro si arguisce dall'obbligo di revoca della misura provvisoriamente disposta quando il soggetto sia ritenuto non più socialmente pericoloso: art. 206, secondo comma, c.p.), non altrettanto può dirsi, sulla base del vigente sistema legale, della misura del ricovero in ospedale psichiatrico (comune o giudiziario) prevista dall'art. 88 c.p.p.
L'inciso "ove occorra" di cui all'art. 88 c.p.p. si riferisce anche, secondo la dottrina prevalente, all'ipotesi di sopravvenuta infermità di mente dell'imputato in stato di libertà che, però, risulti pericoloso per sé o per gli altri: intesa, tale pericolosità, non nel senso della pericolosità sociale di cui all'art. 203 c.p., bensì in quello - corrispondente all'accezione comune del termine - adottato dall'abrogata legge sui manicomi e gli alienati (l. 14 febbraio 1904, n. 36) per legittimare il ricovero delle persone affette per qualunque causa da alienazione mentale che "non siano o non possano essere convenientemente custodite e curate fuorché nei manicomi" (art.
1 l. cit.).
È perciò del tutto arbitrario sostenere che la sua applicazione sia effetto di un anticipato giudizio di colpevolezza o, comunque, si giustifichi in base ad esso, così che la questione proposta in riferimento all'art. 27 cpv. Cost. deve dichiararsi infondata.
Con siffatta prospettazione vengono, infatti, poste a raffronto situazioni diverse, in quanto alla coincidenza del dato naturalistico (totale infermità mentale) fa riscontro una diversità di condizione giuridica, costituita dall'essere il soggetto nell'un caso, e non nell'altro, sottoposto a procedimento penale. A tale diversità di condizione può, quindi, legittimamente corrispondere un trattamento differenziato, in coerenza con le specifiche finalità che nei diversi settori d'intervento il legislatore può legittimamente perseguire.
La non omogeneità delle situazioni considerate è di tutta evidenza nelle ipotesi in cui con il provvedimento di ricovero previsto dall'art. 88 c.p.p. si perseguano finalità cautelari inerenti al processo, che, come tali, non possono ricorrere nei confronti dell'infermo di mente non imputato.
Rispetto alle finalità di cura e custodia dell'alienato, vi è indubbiamente da registrare che la sostanziale omogeneità di trattamento delle due situazioni a raffronto, quale si verificava nel rigore della citata legge n. 36 del 1904, si è oggi - dopo l'entrata in vigore della legge n. 180 del 1978 - trasformata in una non lieve diversificazione, conseguente all'affermarsi di nuovi indirizzi in tema di trattamento dei malati di mente.
Non spetta però alla Corte stabilire se, attese la genericità della formula legislativa e la modificazione dei presupposti per il ricovero coatto in ospedale psichiatrico operate con la legge n. 180 del 1978, l'inciso "ove occorra" sia ora interpretabile nel senso di legittimare l'applicazione della misura all'imputato libero nei soli casi di urgenti interventi terapeutici previsti dalla normativa vigente.
Certo è che ad un tale risultato non può pervenirsi sulla base del principio d'uguaglianza, giacché - ove si tratti, come nella specie, di raffronto tra norme inserite in settori diversi dell'ordinamento - ciò equivarrebbe a trasformare in scelte necessarie secondo Costituzione quelli che sono, invece, indirizzi rimessi fondamentalmente alla discrezionalità del legislatore.
Sul piano delle valutazioni di costituzionalità, per escludere che il provvedimento di cui all'art. 88 c.p.p. contrasti col principio in questione, basterà rilevare che la sospensione del processo - che di tale misura è necessaria premessa - presuppone, a sua volta, che non esistano allo stato degli atti elementi idonei a condurre ad una decisione di proscioglimento. La specifica condizione di imputato, che distingue la situazione in esame da quella del comune infermo di mente, non può perciò essere definita a priori irrilevante ai fini delle determinazioni concernenti la sorte del medesimo durante la sospensione del processo, necessaria per salvaguardare il diritto di difesa. Non è, in altri termini, irragionevole che il legislatore attribuisca in tal caso alle esigenze di custodia dell'infermo di mente un ruolo diverso e più pregnante di quello che ha ritenuto di assegnargli nei confronti del comune alienato.
Va infine rilevato che il provvedimento di ricovero coatto non segue automaticamente alla sospensione del processo, ma è rimesso al prudente apprezzamento del giudice il quale, nel decidere se emanarlo o meno nei casi in cui non lo impongano specifiche ragioni processuali, non potrà non tener conto della necessità di contemperare le esigenze di custodia con quelle concernenti l'adozione dei mezzi di cura più idonei per superare la stasi determinata dalla sopravvenuta infermità di mente e pervenire così, col riacquisto della capacità dell'imputato, alla naturale conclusione del processo.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 88 c.p.p. e 206 c.p. sollevata, in riferimento agli artt.
3, primo comma e 27, secondo comma, Cost., dal giudice istruttore presso il tribunale di Bologna con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Cosi deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
GIOVANNI VITALE - Cancelliere