Pronuncia 194/1982 — Rel. Giovanni Conso
ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 688 cod. pen. (Ubriachezza) promossi con le seguenti ordinanze:
713 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47 del 17 febbraio 1982;
Udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1982 il Giudice relatore Giovanni Conso.
Rilevato che il Tribunale di Venezia, con ordinanza 10 giugno 1981, ha denunciato, in riferimento agli artt. 3, 27 e 32 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 688 c.p.; che la medesima disposizione è stata impugnata, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., anche dal Pretore di Cesena, dal Pretore di Venezia e dal Tribunale di Venezia con ordinanze emesse, rispettivamente, il 28 gennaio 1980, il 12 febbraio 1981 e il 25 novembre 1981; ritenuto che i giudizi vanno riuniti e congiuntamente decisi; considerato che la questione, nei termini prospettati dai giudici a quibus, è stata già dichiarata non fondata dalla Corte con sentenza n. 104 del 27 maggio 1982, successiva alla pronuncia delle ordinanze di rimessione.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 688 c.p. sollevata, in riferimento agli artt.
3, 27 e 32 della Costituzione, dalle ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI- ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere