Pronuncia 223/1982 — Rel. Francesco Saja
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2596 cod. civ. (Limiti contrattuali della concorrenza) promosso con ordinanza emessa il 26 febbraio 1976 dal Tribunale di Milano, nel procedimento civile vertente tra la Soc.p.a. "UNIMER" e la Soc.r.l. "LE NUTRITA", iscritta al n. 438 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 205 del 4 agosto 1976.
Visti l'atto di costituzione della Soc. "UNIMER" e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 10 novembre 1982 il Giudice relatore Francesco Saja; udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri. :
Nel corso di un giudizio civile iniziato dalla società Unimer contro la società Le Nutrita onde ottenere, fra l'altro, l'inibitoria del comportamento di concorrenza sleale consistente nella violazione di un patto di armonizzazione dei prezzi, il tribunale di Milano, con ordinanza del 26 febbraio 1976 (regolarmente notificata, comunicata e pubblicata nella G. U. n. 205 del 4 agosto 1976), sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 2596 cod. civ., per contrasto con gli artt. 41 e 43 della Costituzione.
Sembrava al tribunale che la facoltà, prevista dalla citata norma, di limitare la libera concorrenza attraverso atti negoziali fosse diretta a circoscrivere la libertà di iniziativa economica, intesa quale mero strumento di soddisfazione di interessi individuali anzi che quale garanzia di prosperità collettiva, così ponendosi in contrasto con le ricordate disposizioni della Costituzione. Queste vietano infatti, a giudizio del tribunale, ogni tendenziale soppressione (sicuramente perseguita dai negozi giuridici del tipo di quello intervenuto tra le parti) della libera concorrenza e ne permettono la restrizione solo ai "fini sociali" o per il "preminente interesse generale".
Si costituiva la società Unimer, negando l'illegittimità costituzionale della norma denunciata.
La Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta, escludeva anch'essa la fondatezza della questione, sostenendo essere compresa la facoltà di rinunciare alla concorrenza nella libertà di iniziativa economica, assicurata dal cit. art. 41 Costituzione. :
Secondo il giudice a quo, tale norma, essendo diretta alla tutela dell'interesse individuale degli imprenditori, contrasterebbe con l'art. 41 della Costituzione, il quale consente di limitare l'iniziativa economica privata soltanto per ragioni di "utilità sociale". Sostanzialmente per lo stesso motivo la disposizione suddetta risulterebbe altresì in contrasto con l'art. 43 della Costituzione.
La libertà di concorrenza tra imprese ha, com'è noto, una duplice finalità: da un lato, integra la libertà di iniziativa economica che spetta nella stessa misura a tutti gli imprenditori e, dall'altro, è diretta alla protezione della collettività, in quanto l'esistenza di una pluralità di imprenditori, in concorrenza tra loro, giova a migliorare la qualità dei prodotti e a contenerne i prezzi.
Naturalmente la libertà di concorrenza comprende pure la possibilità di autolimitazione mediante accordi, la quale non turba necessariamente il gioco della libera concorrenza, anzi talvolta può agevolarlo (come nel caso di accordi intesi ad evitare l'emarginazione di imprese più deboli e la conseguente formazione di posizioni di monopolio o di quasi monopolio ovvero di oligopolio, da parte delle imprese più forti).
Naturalmente detta autolimitazione non può superare quei limiti che l'ordinamento giuridico pone nell'interesse individuale o in quello della collettività (per quanto concerne il diritto comunitario, cfr. in proposito l'art. 85 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea).
Da questo angolo visuale va considerata la disposizione impugnata, la quale appunto prevede dei limiti all'accordo intervenuto tra imprenditori per coordinare la propria azione e regolare i reciproci rapporti, prescrivendo le restrizioni superiormente indicate.
Essa non comprime dunque la libera concorrenza ma detta condizioni di validità e di efficacia alle autolimitazioni che, nella materia, siano intervenute negozialmente fra imprenditori.
Ciò posto, non sembra che la persistenza della norma impugnata nell'ordinamento giuridico, anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, possa essere considerata costituzionalmente illegittima per contrasto con il citato art. 41.
È ben vero che dai lavori preparatori si ricava che l'intento principale dei compilatori del codice fu quello di "evitare un'eccessiva compressione della libertà individuale nel perseguimento di un'attività economica" (cfr. Rel. min. al cod. civ., n. 1045). Ma tale intento non esclude che la norma si risolva anche nella protezione dell'interesse collettivo, impedendo eccessive restrizioni alla libertà di iniziativa economica e tutelando così, nella misura - sia pure modesta - espressa dalla norma stessa, il mercato nelle sue oggettive strutture.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2596 cod. civile sollevata dal tribunale di Milano con l'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 41 e 43 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
GIOVANNI VITALE - Cancelliere