Pronuncia 39/1982 — Rel. Arnaldo Maccarone
ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 23 e 489 cod. proc. pen. (Azione civile nel giudizio penale) promossi con le seguenti ordinanze:
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica dell'11 novembre 1981 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone; udito l'avvocato dello Stato Franco Chiarotti per il Presidente del Consiglio dei ministri. :
Il giudice a quo ricorda che, secondo la giurisprudenza della Corte, la collocazione processuale del soggetto danneggiato dall'altrui fatto illecito sarebbe da considerare, rispetto al diritto al risarcimento, identica tanto in riferimento al processo civile che a quello penale, rimanendo l'azione civile di risarcimento regolata in ogni caso dai medesimi principi sul piano della prova dei fatti come su quello delle norme applicabili. E ricorda altresì che, in caso di assoluzione dell'imputato, sempre secondo la giurisprudenza della Corte, la parte civile può sempre proporre ricorso in Cassazione ex art. 111 Cost.. Da tali pronunzie dovrebbe desumersi una certa tendenza ad una maggiore garanzia dei diritti della parte civile nel processo penale, mentre dovrebbe invece prendersi atto che, nel caso di sentenza assolutoria, la parte civile si troverebbe in posizione più sfavorevole rispetto a quella della parte che ha esercitato il diritto solo in sede civile. Tali disparità si manifesterebbero anzitutto in termini di tempo, perché il successivo giudizio civile non potrebbe essere iniziato o concluso prima del giudizio penale, con vantaggio solo delle parti economicamente più forti. Si verificherebbero poi possibili pregiudizi al sistema difensivo, sia perché la parte civile sarebbe costretta a proporre il ricorso ex art. 111 Cost. "senza conoscere il pensiero del primo giudice sui risvolti civilistici del rapporto processuale", sia perché nel giudizio civile dovrebbero sostanzialmente riproporsi le stesse prove già raccolte nel procedimento penale, con sensibile aggravio di spese e dispendio di energie processuali.
Tali disparità di trattamento fra situazioni oggettivamente e soggettivamente eguali, sarebbero in contrasto col principio di eguaglianza, perché non suscettibili di ragionevole giustificazione, e violerebbero altresì la garanzia del diritto di difesa, in quanto porrebbero il danneggiato dal reato di fronte all'alternativa di "accettare una sentenza penale eventualmente pregiudizievole" o di "ricorrere per Cassazione avverso un provvedimento che non ha esaminato la di lui posizione sotto il profilo delle norme civilistiche". Ond'è che dovrebbe trovare accoglimento la proposta censura, con la conseguente attribuzione al giudice penale del potere di pronunziarsi in ogni caso in merito alle ragioni della parte lesa costituita parte civile.
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 25 febbraio 1976.
Si è in questa sede costituito tempestivamente il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha depositato le proprie deduzioni.
L'Avvocatura, in sostanza, afferma che le lamentate disparità di trattamento potrebbero, se mai, prospettare un problema di politica legislativa ma non di legittimità costituzionale.
Invero, il problema della subordinazione del giudizio civile a quello penale investirebbe tutti i casi di danni derivanti da reati perseguibili d'ufficio, nei quali appunto il giudizio civile deve cedere il passo a quello penale. Ma, prosegue l'Avvocatura, la ragione di tale priorità sarebbe ben chiara ed evidente, onde sarebbe da escludere la violazione del principio di eguaglianza.
E pure sarebbe da escludere l'altro vizio di legittimità prospettato nella ordinanza, in quanto i motivi addotti non rifletterebbero comunque una violazione del diritto di difesa, ma si ridurrebbero ad una questione di interpretazione della sentenza di proscioglimento penale ai fini della prosecuzione dell'azione risarcitoria in sede civile, in conformità dei rapporti intercorrenti fra giudizi penali e civili il cui svolgimento, come già detto, non comporterebbe irragionevoli disparità di trattamento.
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata pubblicata sulla G.U. n. 232 del 1 settembre 1976.
Si è costituito in questa sede il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha tempestivamente depositato le proprie deduzioni.
L'Avvocatura ripropone le argomentazioni già svolte nel giudizio promosso con l'ordinanza della Pretura di Orvieto sopra menzionata, ribadendo in particolare che il diritto di difesa ed il principio di eguaglianza non apparirebbero violati per il fatto che l'azione civile di risarcimento non trovi soluzione nell'ambito del processo penale ma debba proseguire a parte in sede processuale civile. :
1/70 della Corte costituzionale) - il che peraltro comporterebbe una situazione di svantaggio, dato che la pronunzia del giudice penale prescinderebbe necessariamente dalle questioni di natura civilistica - o comunque sarebbe costretta a reiterare nel giudizio civile successivo alla sentenza penale i mezzi difensivi già proposti in precedenza, con aggravio di spese ed energie processuali a tutto danno delle parti economicamente più deboli.
Invero è di tutta evidenza la diversità delle situazioni poste a raffronto. Non è certamente dubbio che l'azione che la parte civile propone nel giudizio penale è quella che ad essa spetta in base alle leggi civili (sent. 40/74). Ma è anche vero, come pure la Corte ha affermato nella stessa sentenza, che l'azione civile si inserisce nel processo penale collocandosi in esso in via accessoria e, in qualche modo, subordinata, dato che è principio generale del nostro ordinamento la prevalenza nel processo penale dell'interesse pubblico all'accertamento dei reati rispetto all'interesse collegato alla risoluzione delle liti civili.
E tale natura accessoria, come esattamente del resto ha rilevato anche la giurisprudenza ordinaria, condiziona non irrazionalmente l'autonomia dell'azione civile rispetto a quella penale che si sia esaurita con il proscioglimento o l'assoluzione dell'imputato.
Ciò è sufficiente per escludere che possa considerarsi leso il principio di eguaglianza che, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, richiede al legislatore di emanare norme differenziate rispetto a situazioni ragionevolmente ritenute diverse.
Gli inconvenienti cui, secondo il Pretore di Livorno, andrebbe incontro la parte civile nel caso di proscioglimento dell'imputato in relazione alla tutela dei propri diritti sono effetto dei principi suddetti e non possono quindi valere a sostegno della tesi prospettata.
Le considerazioni sopra enunciate, in relazione alla diversità delle situazioni della parte lesa costituita parte civile nel processo penale e della parte lesa che proceda autonomamente alla tutela dei propri diritti in sede civile rendono evidente che non può configurarsi una lesione dei diritti della difesa garantiti dalla norma costituzionale invocata, la quale, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, deve ritenersi osservata nel caso in cui le modalità di esercizio del diritto stesso sono regolate secondo le caratteristiche della struttura dei singoli procedimenti, senza incidere o menomare l'esistenza del diritto stesso allorché ne vengano assicurati lo scopo e la funzione perseguiti. Il che appunto accade nel caso in esame, data la possibilità conservata alla parte lesa di provvedere nel modo più completo alla tutela dei propri diritti sia attraverso il ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. sia, comunque, attraverso l'ordinaria via del giudizio civile successivo alla pronunzia penale, che, come ipotizzato nelle ordinanze di rinvio nella specie potrebbe eventualmente trovare fondamento ai sensi dell'art. 2054 c.c..
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 23 e 489 c.p.p. nella parte in cui escludono che il giudice penale decida sull'azione civile quando il procedimento si chiude con sentenza che dichiara non doversi procedere o con pronuncia di assoluzione per qualsiasi causa, sollevata con ordinanze del Pretore di Orvieto del 14 novembre 1975 e del Pretore di Livorno del 17 febbraio 1976 in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere