Pronuncia 13/1983 — Rel. Antonio La Pergola
ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 4, 6, 1, 2 e 3 cpv., 7, 8, 12, 23, 24 e 25 del disegno di legge approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 13 novembre 1980 (Provvedimento per l'inserimento delle giovani leve del lavoro nella pubblica amministrazione e nelle attività produttive e sociali), degli artt. 9, 10 e 11 del disegno di legge approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 22 gennaio 1981 (Modifiche ed integrazioni alla legge approvata dall'Assemblea regionale nella seduta del 13 novembre 1980) e del disegno di legge approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 18 dicembre 1981 (Modifiche ed integrazioni alla legislazione regionale sull'inserimento delle giovani leve di lavoro nella pubblica amministrazione) promossi con ricorsi del Commissario dello Stato per la Regione siciliana notificati il 21 novembre 1980, il 29 gennaio e il 28 dicembre 1981, rispettivamente depositati in cancelleria l'1 dicembre 1980, il 6 febbraio 1981 e il 5 gennaio 1982 ed iscritti al n. 29 del registro ricorsi 1980, al n. 4 del registro ricorsi 1981 ed al n. 2 del registro ricorsi 1982.
Visti gli atti di costituzione del Presidente della Regione Sicilia; udito nell'udienza pubblica del 24 marzo 1982 il Giudice relatore Antonio La Pergola; uditi l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il ricorrente, e gli avvocati Silvio Defina e Salvatore Villari, per la Regione Sicilia. :
L'impugnativa da parte dello Stato tocca la normativa anzidetta, sostanzialmente sotto i seguenti profili:
2, 3, 4 e 10. Il disposto degli artt. 2 e 3 divergerebbe per più versi dalle norme di indirizzo poste nella legge statale (n. 33 del 1980), con la conseguenza di eccedere i limiti della competenza legislativa regionale; e violerebbe, altresì, l'art. 97 della Costituzione, per aver determinato un'ingiustificata dilatazione dei ruoli del personale in servizio presso gli enti pubblici siciliani.
L'art. 4 prescinderebbe dai limiti di età, fissati nella vigente disciplina del pubblico impiego, e si assume che tale previsione determina, nei confronti dei soggetti beneficiari, un privilegio lesivo degli artt. 3 e 51 Cost. Queste stesse norme di raffronto risultano vulnerate, vien dedotto, anche dalle statuizioni poste nel secondo e terzo comma dell'art. 10, le quali ultime precludono ai dipendenti di ruolo, muniti di titolo di studio più elevato, rispetto a quello occorrente per il posto ricoperto, di partecipare agli esami di idoneità per il passaggio ad altre e superiori qualifiche (o categorie o livelli). Ad avviso del ricorrente, la limitazione disposta per i dipendenti di ruolo che si trovano nella posizione testé richiamata difetta di ogni titolo giustificativo. Non vi sarebbe alcuna riserva, ai sensi della legge statale, che possa operare nella specie a favore del personale appartenente alle categorie inferiori (ed in questo senso vien ricordato l'art. 4 della legge regionale n. 125 del 1980, emanato sulla base dell'art. 26 della legge n. 33 del 1980); laddove la soluzione adottata dal legislatore siciliano discriminerebbe ingiustificatamente i dipendenti di ruolo degli enti locali, in servizio nel territorio della Regione, rispetto agli altri dipendenti pubblici. Per altro verso, si asserisce che il secondo comma dell'art.
10 venga a comprimere - nei confronti dei dipendenti degli enti locali siciliani, ed anche qui in violazione del principio costituzionale di uguaglianza - i diritti garantiti ai dipendenti pubblici, nel resto del paese, dalla legislazione statale di principio (cfr. art.41 del d.l. n.
153 del 1980 convertito nella legge n. 299 del 1980); garanzia che opererebbe mediante la riserva del concorso interno per i posti divenuti vacanti in seguito al riassetto di uffici e servizi della pubblica amministrazione.
materia del contendere, indipendentemente dalla circostanza che la norma regionale siciliana, sottoposta anche in quella specie al suo esame, risultasse successivamente abrogata. Identica conclusione si imporrebbe riguardo all'attuale controversia.
Nella stessa udienza, il patrocinio della Regione affermava di non opporsi per parte sua alla richiesta di una pronunzia, la quale definisca come tale effetto possa conseguire alla situazione della specie, e a quelle analoghe di altri casi, nei quali la Corte è stata investita dal sindacato sulle leggi siciliane con ricorso dello Stato.
Si tratta dunque, conveniva la Regione, di stabilire quale ordine di considerazioni conduca a ritenere che la materia del contendere venga a cessare nei confronti delle disposizioni da essa prodotte, le quali, appunto in quanto impugnate dal Commissario dello Stato, non siano poi inserite nel testo della legge, promulgata in pendenza del giudizio di costituzionalità. :
17, lett. f, dello Statuto speciale. Data la connessione delle questioni prospettate, i relativi giudizi vengono riuniti e congiuntamente decisi.
Come, anche qui, si precisa in narrativa, ciascuna delle anzidette leggi approvate dall'Assemblea è stata, dopo l'instaurazione del presente giudizio, promulgata dal Presidente regionale e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. Dal testo promulgato risultano però ogni volta omesse le norme oggetto di censura, con il testuale riferimento all'impugnativa esperita dallo Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto. Va aggiunto che le disposizioni impugnate con l'ultimo dei ricorsi in esame sono state poi rimosse, per espressa previsione di altra legge regionale non impugnata dallo Stato, anch'essa promulgata e pubblicata (legge 13 marzo 1982, n. 6, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione il 20 marzo 1982).
In considerazione di quanto si è ora esposto, l'Avvocatura dello Stato ha nell'udienza pubblica del 24 marzo 1982 espresso l'avviso, poi condiviso dalla difesa della Regione, che la Corte possa dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Tale conclusione va subito accolta con riguardo alle disposizioni che risultano estinte ad opera di un'espressa e più recente manifestazione di volontà dello stesso legislatore regionale.
Resta, però, il fatto che l'assunto prospettato dalla difesa del Presidente del Consiglio dovrebbe valere indistintamente per tutte le disposizioni investite dai tre ricorsi in esame. Questa Corte - osserva infatti l'Avvocatura - ha in altra occasione (sentenza n. 142/81) ravvisato la ragione assorbente della cessazione della materia del contendere proprio in ciò, che la legge siciliana contenente la norma oggetto di impugnazione risultava promulgata e pubblicata nelle more del giudizio. La pronunzia testé richiamata, prosegue la difesa dello Stato, ha anzi inteso prescindere dalla circostanza che la disposizione impugnata fosse stata anche in quel caso caducata da una successiva statuizione legislativa della Regione. Occorre allora fermarsi a considerare il preliminare profilo dell'indagine, così proposto all'attenzione della Corte.
Secondo Statuto (artt. 13, secondo comma; 29, secondo comma) le leggi approvate dall'Assemblea regionale sono promulgate - nell'ipotesi che viene in rilievo - "trascorsi trenta giorni dall'impugnazione, senza che al Presidente della Regione sia pervenuta sentenza di annullamento", e "immediatamente" dopo pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione. Di fronte alla citata previsione, la Corte ha in più di una pronunzia affermato (cfr. sentenze nn. 9 del 1958, 60 del 1958, 31 del 1961) che, una volta assorbita nella propria la competenza in origine assegnata dallo Statuto speciale (artt. 25, 28 e
Sulla base dei criteri sopra richiamati, può ora enuclearsi il necessario presupposto perché - intervenuta, dopo i trenta giorni dall'impugnazione da parte dello Stato, la promulgazione della legge regionale - continui in questa sede a sussistere la materia del contendere. Occorre a tal fine che il Presidente regionale abbia, in relazione alla legge impugnata, seguito l'una o l'altra delle possibili vie dischiuse, ritiene la Corte, dal disposto dell'art. 29, secondo comma, dello Statuto: promulgando, oppur no, la legge necessariamente nella sua interezza, pur quando l'impugnativa abbia investito solo in parte il contenuto del testo normativo. La sua scelta discrezionale, e di organo responsabile innanzi l'Assemblea, consiste nello stabilire se l'atto, nei confronti del quale lo Stato ha prodotto ricorso, vada posto in vigore prima della decisione rimessa a questa Corte. Qualora il Presidente regionale decida di posporre la promulgazione della legge alla definizione del giudizio promosso dallo Stato, e questo si concluda con l'accoglimento del ricorso, alla facoltà di promulgare, della quale egli dispone mentre pende il processo, subentrerà l'obbligo di non promulgare le disposizioni dichiarate illegittime. Se la legge è invece promulgata nelle more del giudizio, si tratta di far salva in tutta la sua virtuale pienezza la sfera degli effetti che possono scaturire dall'eventuale pronuncia di incostituzionalità: la quale deve infatti colpire con la stessa decorrenza temporale le disposizioni illegittime e alcun'altra contestuale disposizione, la cui illegittimità fosse dichiarata ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, in via conseguenziale. È un risultato che va garantito; e ciò esige, anche nello speciale sistema dell'autonomia siciliana, che le norme prodotte dall'ente autonomo ed impugnate dallo Stato subiscano, quanto all'entrata in vigore, la stessa sorte della legge in cui son poste: se questa è promulgata e pubblicata in pendenza del giudizio, lo sono necessariamente esse pure.
Viene invece in considerazione il potere di cui l'organo della promulgazione è investito con riguardo a qualsiasi legge regionale.
Tale organo, va avvertito, ha tenuto conto dell'impugnativa proposta ai sensi dell'art. 28 dello Statuto al solo effetto di discriminare le disposizioni, sulle quali essa era venuta ad incidere, rispetto alle altre della medesima legge. La promulgazione è congegnata come s'è or ora visto sull'evidente presupposto che esclusivamente il residuo contesto delle norme
Peraltro, l'esercizio del potere qui attribuito al Presidente della Regione si è - in ordine a ciascuno dei tre disegni di legge dedotti in controversia - già esaurito: precisamente, si è concretato e risolto nell'atto con cui le disposizioni impugnate risultano scisse dalla legge regionale promulgata. Siamo allora di fronte - occorre concludere - a disposizioni espunte dal vigente testo normativo una volta per tutte, senza che sussista alcuna possibilità di una loro successiva e autonoma promulgazione. Il che basta, sotto il riflesso al quale l'esame della Corte andava limitato, perché la soluzione sancita con la sentenza n. 142/81 soccorra anche nell'attuale giudizio. La materia del contendere deve quindi ritenersi cessata.
L'Assemblea legislativa siciliana, alla quale spetta altresì il controllo sull'operato del Presidente e del Governo regionale, può del resto, beninteso nei limiti della sua competenza, sempre occuparsi della materia, regolata in precedenti statuizioni, come accade nella specie, non promulgate: e di simili previsioni può anche, in tutto o in parte, adottare il disposto. Ma con ciò si produrrebbe comunque un nuovo atto normativo, che il Commissario dello Stato è abilitato ad impugnare.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara cessata la materia del contendere in ordine ai ricorsi indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
GIOVANNI VITALE - Cancelliere