Pronuncia 14/1983 — Rel. Giuseppe Ferrari
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata il 20 luglio 1978 e riapprovata il 25 settembre 1978 dal Consiglio regionale della Campania avente per oggetto "Attività formative per la professione di ostetrica" promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 14 ottobre 1978, depositato in cancelleria il 24 successivo ed iscritto al n. 29 del registro ricorsi 1978.
Visto l'atto di costituzione del Presidente della Giunta regionale della Campania; udito nell'udienza pubblica del 14 aprile 1982 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari; uditi l'avvocato dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri, e l'avv. Giuseppe Abbamonte, per la Regione Campania. :
Tutto ciò costituirebbe, a parere dell'Avvocatura, un'invasione della sfera riservata allo Stato, essendo riservate allo Stato, sia la formazione professionale dell'ostetrica e l'ordinamento delle scuole di ostetricia universitaria ed autonome "da considerarsi equiparate al livello universitario (r.d.l. 15 ottobre 1936, n. 2128, e relativo regolamento 24 luglio 1940, n. 1630) e pertanto sottratte alla competenza regionale ai sensi dell'art. 27, lett. i), del d.P.R. n. 616 del 1977", sia la previsione dei requisiti di ammissione a dette scuole ex art. 30, lettera s), dello stesso d.P.R. Lo stesso r.d.l. n. 2128 del 1936 dispone pure: che "gli studi per il conseguimento del diploma di ostetrica si compiono nelle scuole di ostetricia annesse alle cliniche ostetrico - ginecologiche delle Università nonché in scuole di ostetricia autonome istituite con decreto presidenziale su proposta del Ministero della pubblica istruzione e vigilate dalle Università"; che "il direttore delle prime è lo stesso direttore della clinica ostetrico - ginecologica ed il relativo personale assistente tecnico e subalterno fa parte del personale universitario"; che, per "le scuole più sopra indicate per seconde, il decreto presidenziale di istituzione stabilisce il ruolo organico ed il trattamento economico del personale direttivo, assistente e tecnico che viene determinato in misura non superiore a quello del personale statale corrispondente".
Inoltre - continua il ricorso - identici a quelli dei professori universitari sono stato giuridico e modalità di nomina dei professori
La diversità del trattamento economico dei direttori delle scuole in questione rispetto a quello dei professori universitari (trattamento che non può essere superiore a quello del personale statale corrispondente ex art. 7, r.d.l. 15 ottobre 1936, n. 2128) non escluderebbe, insomma, in relazione agli obblighi di insegnamento dei professori - direttori di dette scuole (quali fissati dal regolamento 24 luglio 1940, n. 1630) ed alla possibilità data ai professori delle scuole autonome di ostetricia di passare a domanda nel ruolo dei professori universitari (ex legge 30 novembre 1973, n. 766; e si veda, per gli assistenti, l'art. 4, legge 24 giugno 1950, n. 465), che entrambe le categorie appartengono "a due ruoli dell'insegnamento universitario".
Ulteriori argomenti a suffragio del livello universitario dei corsi di formazione delle ostetriche vengono infine indicati nelle circostanze che i diplomi abilitanti all'esercizio della professione vengono rilasciati dall'Università a firma del Rettore; che l'art.
18, r.d.l. 15 ottobre 1936, n. 2128 dispone che "il parto deve essere assistito da una levatrice o da un medico chirurgo"; che "il tutto si svolge, per legge, sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, mentre con la legge impugnata la vigilanza passerebbe all'Assessore alla sanità". E ciò sarebbe in insanabile contrasto con la citata legge n. 766 del 1973 che, proprio in considerazione del livello universitario dei corsi di ostetricia, ha ritenuto di inquadrare nel ruolo universitario i direttori delle scuole in questione, i quali avevano peraltro già superato un concorso a livello universitario.
11, r.d. 26 maggio 1940, n. 1364, al D.M. 11 ottobre 1940 ed al T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, i quali trovano comunque "il proprio limite nell'intervento del medico, in attesa del quale l'ostetrica medesima deve essa stessa astenersi da ogni intervento".
Ulteriore argomento contrario alla qualificazione delle scuole di formazione degli operatori sanitari - ed in particolare delle scuole di ostetricia - come di livello universitario deriva poi dagli artt. 40 e 41, d.P.R. 27 marzo 1969, n. 128, nella parte in cui equiparano le attribuzioni del personale di assistenza ostetrica a quelle del personale infermieristico.
In conclusione, con il realizzarsi della riforma sanitaria, al diffuso regime di convenzioni con le università per la gestione delle scuole di formazione degli operatori sanitari ed alla conseguente osmosi tra istruzione universitaria ed insegnamento in dette scuole, si va sostituendo la gestione autonoma di tali servizi da parte delle regioni. Il che, appunto, con la legge denunziata si è inteso fare.
I, del d.P.R. n. 616 del 1977, si limita ad assistere, senza alcuna possibilità di diagnosticare. E tale posizione troverebbe conferma nel d.P.R. n. 761 del 1979 sullo "stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali", che nella tabella allegato 2 colloca l'ostetrica tra il "personale infermieristico" sotto la specifica voce "operatore professionale di prima categoria". :
42, secondo e terzo comma, del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269 - , secondo cui le commissioni per gli esami, tanto di profitto, quanto di laurea o di diploma, possono costituirsi soltanto "di professori ufficiali..., di liberi docenti o cultori delle discipline che fanno parte della Facoltà", con esclusione di professionisti estranei. Da quanto precede discende che non possono considerarsi a livello universitario le scuole e gli istituti che siano assoggettati alla vigilanza del potere governativo, che non abbiano autonomia di determinazione per quanto riguarda le materie d'insegnamento, il loro ordine, la durata degli studi e che debbano comporre le commissioni per gli esami, o di profitto o di diploma, con membri non appartenenti alla stessa scuola od istituto.
1252 del 1957.
Tali scuole, inoltre, non godono di alcuna autonomia: non solo non hanno la potestà statutaria che è riconosciuta alle Università per quanto attiene alla didattica, ma questa non risulta disciplinata neppure con legge, bensì con un regolamento, qual è il decreto presidenziale n. 1029 del 1980 e qual era appunto il già menzionato regio decreto n. 1630 del 1940, adottato di concerto tra il ministro per la educazione nazionale e "quelli per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni"; "per l'esame di diploma, la commissione è composta", non solo del professore - direttore e di un professore o libero docente delle Facoltà o cultore della materia, ma anche "del medico provinciale e di un medico - chirurgo scelto dalla Facoltà in una terna proposta dal sindacato professionale medico" (art. 32, terzo comma, regio decreto n. 1630 del 1940); il regio decreto legge 15 ottobre 1936, n. 2128, convertito nella legge 25 marzo 1937, n. 921, statuisce all'art. 3, primo comma, che "spetta al Ministro per l'educazione nazionale la vigilanza sulle scuole di ostetricia autonome", anche se poi precisa nei due commi successivi che tale "vigilanza" è esercitata tramite una Università.
128 del 1977, con la quale questa Corte ha testualmente sentenziato che le "scuole, ove si svolgono i corsi per il conseguimento del diploma di ostetrica, non possono considerarsi a livello universilario". E basta la trascritta proposizione della surricordata sentenza a dimostrare quanto sia inesatta l'affermazione dell'avvocatura dello Stato, secondo cui, stante la diversità di quella fattispecie, "il richiamo alla citata sentenza non appare pertinente".
Certo, gli elementi più sopra evidenti non sono i soli caratterizzanti l'istruzione universitaria; altrettanto certamente, tuttavia, si deve ritenere che, se non sono sufficienti, sono peraltro necessari, perché possa ravvisarsi in una scuola dignità di istituzione di alta cultura.
Non varrebbe in contrario osservare che, per il conseguimento del diploma di ostetrica, la legge (art. 1 regio decreto legge n. 2128 del 1936) conosce, non solo le "scuole di ostetricia autonoma", ma anche le "scuole di ostetricia annesse alle cliniche ostetrico - ginecologiche delle Università", giacché allo stato attuale della legislazione la conclusione conserva validità anche nei confronti di queste ultime, che non mutano natura, fermi rimanendo la loro funzione, i loro insegnamenti ed il tipo di questi, sol perché inserite nelle strutture universitarie. Se fosse altrimenti, si dovrebbe riconoscere grado universitario persino a tutte quelle scuole dichiaratamente professionali che le Università sono autorizzate ad istituire, quali "le scuole - convitto professionali per infermiere" (artt. 2 regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330; 130, primo comma, Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
1, secondo comma, legge 25 febbraio 1971, n. 124); le "scuole per infermiere generiche e per infermieri generici" (art. 1 legge 20 ottobre 1954, n. 1046); "le scuole per l'abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica" (art.
4, primo comma, legge 4 agosto 1965, n. 1103), etc. Ed i richiami testé fatti mostrano che una cosa è l'ambito universitario, altra cosa è il livello universitario, e che pertanto non basta operare nell'uno per conseguire il riconoscimento dell'appartenenza all'altro.
1265 del 1934). L'equiparazione tra studentesse al compimento del terzo anno della facoltà di medicina ed infermiere con licenza di scuola media inferiore che abbiano compiuto un corso biennale teorico - pratico - può anche ritenersi un'incongruenza, dalla quale peraltro non è corretto argomentare. E una delle tante incongruenze di una normazione a strati sovrapposti e di livelli diseguali - qual è appunto quella concernente il personale sanitario - , in cui, oltre a modifiche ed abrogazioni puntuali, a deroghe particolari e temporanee, a rettifiche (d.P.R. 5 maggio 1966, n. 280) di errori nel testo promulgato di una legge, alle abituali norme transitorie - per non dire del provvedimento che sostituisce il titolo di "ostetrica" a quello di "levatrice" (regio decreto legge 1 luglio 1937, n. 1520) - , accade di riscontrare persino l'abrogazione di un regolamento adottato con decreto del Capo dello Stato (r.d. n. 1630 del 1940) con un decreto ministeriale (12 novembre 1958) sostituito a sua volta con un decreto presidenziale (n. 1029 del 1980).
Nessun rilievo, contrariamente a quanto mostra di ritenere l'Avvocatura dello Stato, ha la "circostanza che i diplomi abilitanti alla professione vengono rilasciati dall'Università a firma del Rettore": competendo innegabilmente al Rettore di rilasciare i diplomi conseguiti presso le scuole di ostetricia annesse alle cliniche ostetrico - ginecologiche, il legislatore ha stimato che potrebbe apparire illogico - e dar motivo ad equivoci sul differente valore dei titoli - non estendere la competenza del Rettore ai diplomi conseguiti presso le scuole autonome, su cui del resto l'Università esercita la vigilanza per conto del Ministro. E si può per completezza aggiungere che nulla proverebbe in contrario il richiamo, peraltro non fatto dalla difesa dello Stato, all'art. 5 del d.P.R. n. 162 del 10 marzo 1982, il quale statuisce che "i corsi di studio delle scuole dirette a fini speciali sono corsi ufficiali universitari" ed "hanno durata biennale o triennale". A sensi dello stesso articolo, infatti, il rilascio del diploma è subordinato al "previo superamento di un esame di stato" (primo comma) e prevede esplicitamente "attività scientifica" (secondo e quarto comma), oltre che didattica. Bastano queste precisazioni a dimostrare la non assimilabilità delle scuole di ostetricia ai suddetti "corsi di studio delle scuole dirette a fini speciali".
Infine, non giova ed, anzi, nuoce all'assunto della difesa dello Stato il richiamo che questa fa al regio decreto legge n. 2128 del 1936, e propriamente all'art. 18, il quale dispone che "il parto deve essere assistito da una levatrice o da un medico chirurgo e che nell'un caso o nell'altro sarà redatto dalla levatrice o dal medico chirurgo apposito certificato di assistenza che deve essere prodotto all'ufficiale sanitario del Comune". Il "regolamento per l'esercizio professionale delle ostetriche" (regio decreto 26 maggio 1940, n. 1364) dispone che l'ostetrica ha il "compito specifico dell'assistenza alla donna durante la gestazione, il parto, il puerperio normale" (art. 1); che "coadiuva i sanitari" nell'assistenza domiciliare (art. 2); che "nei casi di aborto, anche se sospetto, deve astenersi da ogni riscontro vaginale" (art. 4, capoverso), con esplicito divieto di "praticare interventi manuali e strumentali" (art. 5), dovendosi limitare a "praticare tutto quanto è consentito dalle disposizioni in vigore alle infermiere generiche" (art. 9, prima parte) ed ancora "dovrà chiedere l'immediato intervento del medico" persino "nei casi di temperatura febbrile, di polso troppo frequente" (art. 6, capoverso). Altrettanto chiare sono norme di valore legislativo: così gli artt. 139, prima parte, del T.U. n. 1265 del 1934 e 40 del d.P.R.
27 marzo 1969, n. 128, i quali dispongono, rispettivamente, che "la levatrice deve richiedere l'intervento del medico chirurgo non appena nell'andamento della gestazione o del parto o del puerperio di persona alla quale presti la sua assistenza riscontri qualsiasi fatto irregolare", e che "la ostetrica capo è posta alle dirette dipendenze del primario e dei sanitari ostetrico - ginecologi... (ed) ha tutte le attribuzioni previste per il capo - sala".
La normativa sopra trascritta non abbisogna di interpretazione, tanto chiaramente i suoi dettati letterali mostrano quali sono, almeno allo stato attuale del sistema sanitario, la natura ed i limiti dell'assistenza che l'ostetrica è tenuta a prestare e quali, quindi, siano l'esatto significato e portata dell'art. 18 del regio decreto legge n. 2128 del 1936, che l'Avvocatura dello Stato a torto invoca nell'intento di convalidare l'asserita dimensione universitaria dell'attività formativa per la professione di ostetrica. Proprio la contraria conclusione, viceversa, sembra trovare convalida nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, recante la "ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina delle professioni stesse", il cui art. 1, disponendone la ricostituzione in ogni provincia, parla di "Ordini dei medici chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti", ma parla dei "Collegi delle ostetriche", come l'art. 14 della legge 4 agosto 1965, n. 1103 parla di costituzione in ogni provincia di un "Collegio degli esercenti l'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica".
Si deve pertanto ritenere che la formazione professionale dell'ostetrica e l'ordinamento delle relative scuole rientrano nella materia "istruzione artigiana e professionale", che l'art. 117 Cost. attribuisce alla competenza delle regioni.
L'art. 27, lett. i), infatti, attribuisce alla regione, in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, le funzioni amministrative "che tendono... alla formazione degli operatori sanitari", esclusa "la formazione universitaria e post - universitaria". Ma quest'ultima nella specie non ricorre, come si è più sopra motivatamente affermato ed è del resto esplicitamente dichiarata estranea all'indole dei corsi in parola dall'art. 1, p.p., della legge impugnata. In quanto, poi, all'art. 30, lett. s), che affida allo Stato "la determinazione dei livelli minimi di scolarità necessari per l'ammissione alle scuole per operatori sanitari", sembra corretto interpretare tale norma nel senso che essa demanda allo Stato il compito di enunciare i principi generali, cui il legislatore regionale deve ispirarsi. La legge impugnata, prescrivendo all'art. 4, secondo comma, che "possono essere iscritte ai corsi le donne che siano in possesso del diploma di infermiera professionale", ha appunto stabilito il livello minimo, senza divergere dai criteri già fissati con la normativa statale, e pertanto non può dirsi che violi il menzionato art. 30, lett. s).
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge della regione Campania ("attività formative per la professione di ostetrica"), riapprovata il 25 settembre 1978, proposta con ricorso 14 ottobre 1978 (reg. ric. 29/1978) dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117 Cost. ed in relazione agli artt. 27, lett. i), e 30 lett. s), del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere