Pronuncia 191/1983 — Rel. Giuseppe Ferrari
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 480 cod. civ. (Accettazione dell'eredità - Prescrizione), promosso con ordinanza emessa il 18 maggio 1976 dalla Corte d'Appello di Catanzaro nel procedimento civile vertente tra Caparra Francesco ed altri e Romeo Domenico ed altri iscritta al n. 636 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 321 del 1976.
Visti gli atti di costituzione di Caparra Francesco ed altri e di Caparra Domenico (già Romeo Domenico) ed altri e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito, nella pubblica udienza dell'11 gennaio 1983 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari; uditi l'avv. Vincenzo Mazzei per Caparra Francesco ed altri, l'avv.
Domenico Ambrosio per Caparra Domenico ed altri e l'avvocato dello Stato Benedetto Baccari per il Presidente del Consiglio dei ministri. :
Estranee al problema della decorrenza del termine fissato per la accettazione dell'eredità devono poi ritenersi, continua l'ordinanza, le disposizioni di cui all'art. 715 cod. civ. (che solo vieta la divisione in pendenza del giudizio sulla filiazione naturale di colui che, in caso di esito favorevole del giudizio stesso, sarebbe chiamato a succedere) ed alla legge n. 1047 del 1971 (che s'è limitata a restituire in termini per due anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore, i nati prima del 1 luglio 1939 in ordine all'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità), le quali non hanno inciso sulla disciplina dettata dall'art. 480 cod. civ. Ad analoghe conclusioni dovrebbe infine pervenirsi per quel che concerne gli artt.
230 e 232 della l. 19 maggio 1975, n. 151 (nuovo diritto di famiglia) che, pur conferendo efficacia retroattiva alla nuova disciplina sul riconoscimento e sulla dichiarazione di filiazione naturale, non incidono tuttavia sulla decorrenza del termine di prescrizione posto dalla disposizione impugnata.
Alla stregua di siffatta interpretazione delle norme citate, alla Corte d'appello di Catanzaro non par dubbio che la decorrenza del termine di prescrizione dal giorno dell'apertura della successione anche nei confronti dei figli naturali non ancora giudizialmente dichiarati tali e, quindi, non in condizioni di poter esercitare il diritto di accettare l'eredità, contrasti col principio di ragionevolezza ed integri una disparità di trattamento in relazione a quanto previsto per le altre due categorie di soggetti contemplate dal secondo e terzo comma dello stesso art. 480 cod. civ., essendo a tutti comune l'esigenza logica di far coincidere il dies a quo del termine di prescrizione "con quello in cui si acquista la qualità di chiamati e diventa in conseguenza giuridicamente possibile l'accettazione".
D'altro canto, non sembra al giudice a quo che possa condividersi la tesi secondo la quale "la disuguaglianza non discenderebbe dall'art.
480, bensì dalla negligenza dei vocati, che si determinano ad esercitare il diritto di accettazione molti anni dopo che la Costituzione avrebbe consentito di conseguire lo status di figli naturali". E ciò, sia perché il ritardo con cui può intervenire la dichiarazione non è sempre collegabile all'inerzia degli interessati, ma ben può dipendere da fattori indipendenti dalla loro volontà, sia perché ai nati anteriormente al 1 luglio 1939 non può certo imputarsi di non aver tempestivamente rilevato l'illegittimità costituzionale (dichiarata con sent. n. 7 del 1963) dell'art. 123, primo e secondo comma, disp. att. cod. civ., il quale nella specie rendeva improponibile l'azione.
480 sia di prescrizione e non di decadenza, nega che la limitata applicazione che in effetti deve riconoscersi in materia alla norma generale di cui all'art. 2935 c.c. comporti l'ineluttabile verificarsi della prescrizione col decorso del termine di dieci anni dall'apertura della successione, con le sole eccezioni poste dal secondo e terzo comma della norma denunziata.
Sicuramente, ad esempio, il termine non corre contro il nascituro non concepito ed il concepito non ancora nato, ed è sospeso per le cause attinenti alla condizione del titolare di cui all'art. 2942 c.c.
E se l'interruzione della prescrizione viene solitamente esclusa, ciò dipende non già dall'inconcepibilità teorica dell'interruzione, bensì dalla considerazione che l'atto potenzialmente interruttivo si risolverebbe in realtà in un'accettazione tacita ex art. 476 c.c.; onde in tutti i casi in cui non fosse possibile l'accettazione tacita ben potrebbe farsi luogo ad interruzione. Alla stregua di tali considerazioni, l'atto giudiziale diretto al riconoscimento della qualità di erede (nella specie, la domanda d'accertamento della paternità) potrebbe considerarsi come equipollente dell'accettazione (o come sospensivo) o interruttivo della prescrizione. D'altro canto, l'art. 715 c.c. prevede espressamente l'ipotesi che tra i chiamati all'eredità vi siano soggetti che temporaneamente non possono esercitare il diritto; e se è innegabile che la norma concerne la divisione, essa tuttavia "giova ad interpretare l'art. 480 c.c. nel senso che il termine di prescrizione ammette nelle stesse situazioni la conservazione del diritto di accettare l'eredità, necessariamente preliminare alla divisione". Inoltre, la possibilità che in situazioni assimilabili a quella in esame l'accettazione venga espressa subordinatamente all'avverarsi dell'evento che, con efficacia ex tunc, la perfeziona - come accade per le persone giuridiche non ancora riconosciute, che possono dichiarare di accettare l'eredità attraverso l'organo che provvisoriamente ne ha l'amministrazione, subordinatamente al futuro riconoscimento ed alla futura autorizzazione ad accettare (artt. 17, 473 e 600 cod. civ.), che pur possono intervenire dopo la scadenza del decennio dall'apertura della successione - potrebbe consentire di ritenere che l'accettazione possa essere espressa subordinatamente al futuro acquisto della qualità di chiamato a succedere.
In definitiva sussisterebbero molteplici alternative ermeneutiche per ritenere tutelata dall'ordinamento la posizione del figlio naturale la cui filiazione sia in corso di riconoscimento, talché non si porrebbe il problema della legittimità costituzionale dell'art. 480 c.c.
Ma, continua l'Avvocatura, quand'anche fossero esatte le premesse da cui muove l'ordinanza di rinvio, la questione sarebbe comunque infondata. Invero, le situazioni degli istituiti sotto condizione e dei chiamati ulteriori, assunte dal giudice a quo come parametro comparativo dell'addotta, ingiustificata disparità di trattamento, presentano caratteristiche non assimilabili a quella del figlio la cui filiazione naturale non sia stata ancora giudizialmente dichiarata, essendo la condizione un evento sottratto alla disponibilità degli interessati (mentre l'iniziativa per la dichiarazione di paternità è in potere della parte) ed i chiamati ulteriori ricevendo tutela solo in quanto l'accettazione dei precedenti - che essi hanno l'onere di sollecitare con l'actio interrogatoria di cui all'art 481 c.c. - abbia successivamente perduto effetto. Non potrebbe quindi consentirsi di travolgere una norma posta a tutela della certezza del diritto sulla base di un raffronto fra situazioni assai diverse, anche se ciascuna meritevole di considerazione in via autonoma.
Infine, si conclude in atto d'intervento, se deve convenirsi che la situazione in esame è estranea all'ambito direttamente applicativo della l. 23 novembre 1971, n. 1047, deve anche rilevarsi "che gli effetti della dichiarazione di paternità così ottenibile si ripercuotono sicuramente sul diritto successorio, sì che le pretese che possono farsi valere devono trovare la loro regolamentazione nella legge vigente indipendentemente da una pronuncia sulla legittimità costituzionale dell'art. 480 c.c.".
Né varrebbe obiettare che la questione può essere sollevata dal giudice anche d'ufficio, giacché l'art. 183 c.p.c., facendo obbligo all'istruttore di indicare alle parti le questioni, rilevabili d'ufficio, delle quali ritenga opportuna la trattazione, preclude l'esercizio di tale potere da parte del collegio senza indicazione alle parti.
Nel merito si assume l'infondatezza della questione. Anzitutto, si osserva in memoria, esulerebbe dai poteri della Corte - e costituisce, invece, prerogativa del legislatore ordinario - quello di creare una nuova norma, stabilendo una terza eccezione alla regola generale fissata dall'art. 480 c.c. In secondo luogo la posizione di coloro che vengono giudizialmente dichiarati figli naturali del de cuius sarebbe diversa da quella degli istituiti condizionali e dei vocati successivi, nel primo caso difettando lo status di figlio naturale al momento dell'apertura della successione, e, quindi, lo stesso nucleo costitutivo della fattispecie della vocazione ereditaria, mentre negli altri casi ne è solo procrastinata la efficacia.
Si conclude, quindi, "gradatamente, per l'irrilevanza, la inammissibilità e l'infondatezza della proposta questione".
Quel che alla difesa par certo è che agli attori non sia ascrivibile alcuna inerzia colpevole neppure nella richiesta di dichiarazione giudiziale della paternità, posto che prima della l. n.
1047 del 1971 la normativa vigente la vietava. E non potrebbe certo sostenersi che, essendo stata quella normativa dichiarata successivamente incostituzionale, gli interessati non avrebbero dovuto omettere di rilevarne l'incostituzionalità, istando per la dichiarazione giudiziale della paternità sin dall'entrata in vigore della Costituzione. Anzitutto, invero, il contrasto dell'art. 123, disp. trans. cod. civ., non era facilmente rilevabile; in secondo luogo non esiste nella Carta una norma precettiva che imponga la disapplicazione di una disposizione non ancora dichiarata costituzionalmente illegittima.
Nel merito, una disparità di trattamento tra figli naturali riconosciuti (come i convenuti) o dichiarati (come gli attori) sarebbe stata respinta dalla stessa Corte con sent. n. 79 del 1969; mentre l'addurre l'esigenza della "certezza del diritto" sotto l'aspetto patrimoniale per suffragare l'intangibilità della norma, pare in contrasto con la nuova legislazione sul diritto di famiglia, laddove sono stati aboliti i limiti temporali alla ricerca giudiziale della paternità.
Sembra in definitiva inammissibile che si tolleri una così marcata disparità di trattamento fra chi, essendo stato riconosciuto prima della morte del de cuius, abbia potuto ereditare ope legis, e chi, avendo acquisito lo stesso status di figlio naturale solo in esito al passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa della paternità, si veda precluso il diritto di accettare per il già avvenuto decorso del termine di prescrizione. :
Domenico Ambrosio, della tardiva diffusione in loco della Gazzetta Ufficiale -, sia l'intervento in questa sede di Caparra Antonietta (già Maiorano), anch'essa figlia naturale del defunto Caparra Salvatore, perché la predetta non era parte nel giudizio a quo, e pertanto non ha legittimazione ad intervenire; tenuto conto che le questioni di legittimità costituzionale possono essere sollevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, non ha parimenti pregio l'eccezione di inammissibilità della questione de qua siccome sollevata per la prima volta in comparsa conclusionale.
Deve altresì rigettarsi l'eccezione di irrilevanza, formulata dinanzi a questa Corte nella memoria del 29 dicembre 1982 dall'avv.
Vincenzo Mazzei, difensore dei fratelli Caparra, ed ulteriormente svolta all'udienza. Secondo la suddetta difesa, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 480 c.c., sollevata dalla Corte di Catanzaro, sarebbe manifestamente irrilevante: essendo stata, infatti, eccepita l'usucapione decennale, il giudice a quo avrebbe dovuto pronunciarsi con sentenza su tale eccezione, che, stante il suo carattere assorbente, avrebbe consentito, se riconosciuta fondata, di decidere la lite indipendentemente da ogni questione di legittimità costituzionale. Senonché questa Corte deve al riguardo limitarsi a prendere atto che nell'ordinanza di rinvio la suddetta eccezione risulta esplicitamente disattesa, e con la motivazione della carenza di un titolo astrattamente idoneo a trasferire il dominio; un sindacato su tal punto non rientra nella competenza del giudice delle leggi.
Nel 1972 - e perciò, a distanza di venti anni dall'apertura della successione in parola - i suddetti Romeo proponevano azione in petizione di eredità, chiedendo il riconoscimento del loro diritto successorio e, quindi, tra l'altro, la dichiarazione di apertura della successione, la divisione dei beni caduti in eredità, la collazione dei beni ed i necessari provvedimenti cautelari.
Benché in prime cure dichiarati soccombenti, i Romeo poterono giovarsi della rimessione in termini per la dichiarazione di paternità, stabilita con la novella n. 1047 del 1971 nei riguardi dei figli nati anteriormente al 1 luglio 1939, ed ottenere la sentenza con cui veniva riconosciuto il loro status di figli naturali del defunto Caparra Salvatore, del quale pertanto assunsero anch'essi il cognome.
In seguito alla produzione di tale sentenza, passata in giudicato nelle more dell'appello proposto avverso il rigetto in primo grado della domanda in petizione di eredità, la Corte di Catanzaro ha sollevato la questione in esame, reputando che dalla sua soluzione "dipende la decisione sulla validità dell'accettazione dell'eredità fatta dopo il decennio dall'apertura della successione" da parte dei Romeo "dichiarati figli naturali" nel corso del giudizio d'appello "e, quindi, sulla loro legittimazione alla domanda di petizione".
All'uopo, dopo avere preliminarmente osservato che le due sole deroghe alla regola generale (istituzione condizionale e chiamati ulteriori) sono insuscettibili, sia d'applicazione analogica, sia d'interpretazione estensiva, "stante il loro carattere eccezionale", esclude progressivamente che la decisione possa fondarsi sull'art.
2935 c.c. o sull'art. 715 stesso codice ovvero ancora sulla legge n.
1047 del 1971 o infine sul nuovo diritto di famiglia. In quanto al principio, secondo cui "la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere" (art. 2935 c.c.), si afferma nell'ordinanza che esso non è "valido... in materie particolari", ove siano previste "espresse statuizioni normative di diversa decorrenza", come sono quelle di cui al secondo e terzo comma dell'art. 480 c.c., le quali hanno appunto una diversa decorrenza del termine prescrizionale e perciò escludono implicitamente "la possibilità d'interferenza, in materia d'accettazione di eredità, della disposizione dell'art. 2935". Di nessuna utilità risulterebbe altresì la norma, la quale considera come caso d'impedimento alla divisione ereditaria "la pendenza di un giudizio sulla legittimità o sulla filiazione naturale di colui che, in caso di esito favorevole del giudizio, sarebbe chiamato a succedere" (art. 715 c.c.), perché ivi nulla è previsto "in ordine alla decorrenza del termine prescrizionale in questione". E per lo stesso motivo, cioè per la mancanza di alcuna statuizione in deroga al termine per l'accettazione dell'eredità, non gioverebbe far riferimento, né alla legge n. 1047 del 1971, né al nuovo diritto di famiglia. A riguardo di quest'ultimo, anzi, la Corte di Catanzaro rileva che l'art. 230, terzo comma, della legge 19 maggio 1975, n. 151 (riforma del diritto di famiglia), disponendo la validità, "anche agli effetti delle successioni aperte prima" della sua entrata in vigore, del "riconoscimento dei figli naturali, compiuto prima di tale data", richiede il verificarsi di una delle tre condizioni ivi previste: che i diritti succcessori "non siano stati esclusi con sentenza passata in giudicato"; che non siano stati "definiti con convenzione tra le parti"; che "siano trascorsi tre anni dall'apertura della successione senza che il figlio abbia fatto valere alcuna ragione ereditaria sui beni della successione". Ebbene, conclude il giudice a quo, nessuna di tali condizioni "innova il principio concernente la decorrenza del termine di prescrizione ex art.
480 c.c.". Pertanto, non potendosi ritenere che la efficacia retroattiva delle norme sul riconoscimento e sulla dichiarazione giudiziale di paternità "si estenda agli effetti successori, perché questi risultano "regolati in modo autonomo", si ottiene conferma che tra i figli naturali non ancora riconosciuti o non ancora dichiarati tali, da una parte, e gli istituiti sotto condizione ed i chiamati ulteriori, dall'altra parte, si determinerebbe "una disparità di trattamento, contrastante non solo col principio costituzionale dell'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge, ma anche con l'esigenza di ragionevolezza".
1047 del 1971, sia nel nuovo diritto di famiglia (artt. 230 e 232 legge 19 maggio 1975, n. 151).
25 ottobre 1966, n. 2592); che un impedimento di fatto "è inidoneo a fermare il corso della prescrizione, tale potere dovendosi riconoscere soltanto alle cause giuridiche ostative all'esercizio del diritto" (Cass. 3 aprile 1970, n. 896). Ma già anteriormente, cioè nella relazione del Guardasigilli sul progetto dei primi due libri del vigente codice civile, è dato leggere che la decorrenza del termine prescrizionale è legata alla "possibilità giuridica di accettare l'eredità".
Di conseguenza, non sembra corretto elevare le due fattispecie in parola a tertium comparationis.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 480 c.c., sollevata dalla Corte d'appello di Catanzaro in riferimento all'art. 3 Cost. con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1983.
F.to: ANTONINO DE STEFANO - MICHELE ROSSANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere