Pronuncia 274/1983 — Rel. Antonino de Stefano
ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 50, comma secondo, e 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) e dell'art. 176, comma terzo, codice penale (liberazione condizionale), promossi con le ordinanze emanate il 1 giugno 1978 dalla Sezione di sorveglianza della Corte d'appello di Palermo, nel procedimento di sorveglianza promosso da Di Girolamo Antonino, il 26 novembre 1980 e il 20 ottobre 1981 dalla Sezione di sorveglianza della Corte d'appello di Firenze, sulle istanze proposte da Lutzu Francesco e Riggi Giuseppe, e il 17 giugno 1982 dalla Sezione di sorveglianza della Corte d'appello di Bologna, sulla istanza proposta da Miscioscia Domenico, rispettivamente iscritte al n. 570 del registro ordinanze 1978, al n. 651 del registro ordinanze 1981 ed ai nn. 246 e 690 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38 del 1979 e nn. 12, 262 e 324 del 1982.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica dell'11 gennaio 1983 il Giudice relatore Antonino De Stefano; udito l'avvocato dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei ministri. :
L'ordinanza è stata emessa nel corso di un procedimento di sorveglianza promosso da Di Girolamo Antonino, detenuto in espiazione di ergastolo. Avendo egli richiesto, ai fini della liberazione condizionale, che fosse disposta a suo favore la "riduzione di pena" prevista dall'art. 54, comma quarto, della legge n. 354 del 1975, la Sezione obiettava che tale beneficio non poteva, allo stato, essergli accordato. Secondo il giudice a quo, infatti, (considerate anche, e particolarmente, le pronunce della Corte costituzionale - di cui nell'ordinanza di rinvio vengono citate, "per tutte", le sentenze n. 95 del 1976 e n. 34 del 1977 - sulla giurisprudenza applicativa delle leggi ordinarie come "diritto vivente") la "norma reale "che, in forza della interpretazione ormai costantemente data dalla Corte di cassazione all'art. 54 della legge penitenziaria, doveva ritenersi posta da tale articolo, e secondo la quale la "riduzione di pena che esso prevede non può essere accordata ai condannati all'ergastolo", non permetteva, nel caso, la concessione del beneficio. Tuttavia, dubitando della legittimità costituzionale della norma stessa, sospeso il procedimento, disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte.
Premesso che, sotto la denominazione di pena detentiva, l'art. 18 del codice penale annovera anche l'ergastolo, e che a norma dell'art. 27, terzo comma, della Costituzione, tutte le pene, senza distinzione, "debbono tendere alla rieducazione del condannato", e rilevato altresì che l'istituto della "liberazione anticipata "è preordinato essenzialmente (come è detto nello stesso art. 54, primo comma, della legge penitenziaria) ad "un più efficace reinserimento del soggetto nella società", nell'ordinanza di rinvio si osserva che la possibilità di tale reinserimento non può più ritenersi preclusa, in via di principio, nell'attuale ordinamento, al condannato all'ergastolo. Anche il condannato all'ergastolo, invero, è sottoposto come qualsiasi altro detenuto in espiazione di pena (art. 1, sesto comma, della citata legge n. 354 del 1975 sull'ordinamento penitenziario) ad un trattamento rieducativo. Inoltre, a norma dell'art. 176 del codice penale, nel testo sostituito dall'art. 2 della legge 25 novembre 1962, n. 1634, scontati 28 anni di reclusione, egli può venire ammesso alla liberazione condizionale. Liberazione condizionale, rispetto alla quale nell'ordinanza di rinvio si sottolinea particolarmente come, ravvisandovi, in ogni caso, un peculiare aspetto del trattamento penale, la Corte costituzionale (sentenze n. 204 del 1974 e n. 192 del 1976) significativamente affermò che "il condannato ha diritto a che, verificandosi le condizioni poste dalla norma sostanziale, venga riesaminata la sua situazione in ordine alla prosecuzione dell'esecuzione della pena, al fine di accertare se quella già scontata abbia o meno assolto il suo fine rieducativo". E si ricorda altresì che proprio in considerazione della possibilità, per il condannato all'ergastolo, di vedersi, con la liberazione condizionale, aperta la via ad un possibile suo reinserimento nel consorzio civile, la Corte escluse, nella sentenza n.
264 del 1974, che la pena dell'ergastolo fosse contraria a Costituzione. Se ne conclude, perciò, che, escludendo il condannato all'ergastolo - sia pure ai soli fini della possibilità di una meno remota ammissione alla liberazione condizionale - dal beneficio in questione della "riduzione di pena", che esso contempla, l'art. 54 della legge sull'ordinamento penitenziario venga a frustrare i fini di rieducazione di cui all'art. 27, terzo comma, della Costituzione.
Secondo il giudice a quo, tuttavia, oltre che con l'art. 27 terzo comma, la norma impugnata si pone in contrasto con il principio di eguaglianza. A suo avviso, infatti, la disparità di trattamento che per effetto di essa verrebbe a verificarsi tra il detenuto ergastolano e quello condannato ad una pena detentiva temporanea, anche fissata nel massimo dalla legge, non trova alcuna ragionevole giustificazione.
Entrambi i soggetti hanno, infatti, manifestato un elevato grado di pericolosità sociale e capacità a delinquere.
In punto di rilevanza, infine, la Sezione osserva "che il presente giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale, in quanto, aderendosi alla suddetta costante interpretazione giurisprudenziale, il chiesto beneficio dovrebbe essere negato".
Ricordata la giurisprudenza della Corte di cassazione, secondo la quale l'art. 54 della legge n. 354 del 1975 va interpretato nel senso che l'istituto della liberazione anticipata non è applicabile ai condannati all'ergastolo, e le critiche di cui tale orientamento è stato oggetto in dottrina, l'Avvocatura contesta anzitutto che l'art. 3 della Costituzione possa ritenersi, nel caso, offeso. Le categorie di soggetti diversamente trattati - essa osserva - non sono coincidenti: essi versano in situazioni diverse e ciò sembra giustificare il diverso trattamento. Trattamento che, peraltro, rappresenta una scelta precisa di politica criminale, rispondente a garanzie di stabilità, e
Parimenti non offeso sembra all'Avvocatura il terzo comma dell'art.
27 della Costituzione. È da escludere, infatti, a suo avviso, che la non applicabilità dell'art. 54 della legge penitenziaria al condannato all'ergastolo impedisca la rieducazione del medesimo. L'istituto della "liberazione anticipata" persegue il fine del più efficace reinserimento del liberando nella società, e non si vede come la non applicazione dell'art. 54 al condannato all'ergastolo sia di ostacolo alla rieducazione, che non è assicurata solo dalla speranza di un'anticipata liberazione. La perpetuità della privazione della libertà personale, conseguente a delitti gravissimi - prosegue l'atto di intervento - ha già trovato una forte attenuazione nella estensione anche ai condannati all'ergastolo dell'istituto della liberazione condizionale. Il legislatore ordinario non ha ravvisato l'opportunità di andare oltre.
proposito varrebbe obiettare che diversa è la natura delle pene (detentive temporanee ed ergastolo). La "riduzione di pena" viene, infatti, negata dalle norme impugnate al condannato all'ergastolo, anche in funzione - è questo che si contesta - dell'applicazione della liberazione condizionale, sotto un aspetto, cioè, in relazione al quale le due specie di pena (con la sostanziale commutazione dell'ergastolo da pena perpetua a temporanea) finiscono con l'assimilarsi. Cosicché, se si considera che la liberazione condizionale, per il condannato all'ergastolo, non rappresenta uno sviluppo eccezionale di quella specie di pena, ma ne costituisce un connotato intrinseco essenziale, l'esclusione dei condannati all'ergastolo dal beneficio della "riduzione di pena " - beneficio che è invece concedibile, allo stato della vigente normativa, a tutti i condannati a pena detentiva temporanea indipendentemente dal titolo del reato - non trova giustificazione.
Dopo aver ricordato che la Corte costituzionale ebbe ad affermare, nella sentenza n. 12 del 1966, che con l'art. 27 della Costituzione "si volle che il principio della rieducazione del condannato, per il suo alto significato sociale e morale, fosse elevato al rango di precetto costituzionale, ma senza con ciò negare l'esistenza e la legittimità della pena là dove essa non contenga, o contenga minimamente, le condizioni idonee a realizzare tale finalità, e ciò evidentemente in considerazione delle altre funzioni della pena che al di là della prospettiva del miglioramento del reo, sono essenziali alla tutela dei cittadini e dell'ordine contro la delinquenza"; e, in altra decisione, che l'art. 27 della Costituzione, usando la formula "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato", "non ha proscritto la pena dell'ergastolo (come avrebbe potuto fare), quando essa sembri al legislatore ordinario, nell'esercizio del suo potere discrezionale, indispensabile strumento di intimidazione per individui insensibili a comminatorie meno gravi, o mezzo per isolare a tempo indeterminato criminali che abbiano dimostrato la pericolosità e l'efferatezza della loro indole", l'Avvocatura sostiene che la diversità di previsioni delle norme della legge penitenziaria del 1975 in materia di ergastolo rispetto ad altre pene, oltre a corrispondere ad apprezzabili valutazioni razionali in funzione della severità della pena, proporzionatamente alla gravità dei reati - sicché non ricorre certamente una violazione dell'art. 3 della Costituzione - non è tuttavia tale da escludere strumenti di valutazione dell'efficacia di emenda della pena stessa previsti da norme ordinarie, come quelle degli artt. 22,176,184,230 del codice penale. Appare poi pienamente corretto
La questione è stata sollevata, d'ufficio, nel corso di un procedimento promosso dall'ergastolano Lutzu Francesco, con una istanza diretta ad ottenere, ai sensi degli artt. 48 e 50 della legge n. 354 del 1975, la concessione della semilibertà. Sulla opposizione dell'interessato contro un suo precedente decreto di inammissibilità, la Sezione rilevava che essendovi, fra le condizioni richieste per la concessione della semilibertà, quella (unica, ma non superabile difficoltà) della espiazione di almeno metà della pena, non configurabile nei confronti dei condannati ad una pena di durata indefinita come l'ergastolo, il beneficio richiesto non potesse essere nel caso accordato. Tuttavia, ponendosi, e ritenendolo non manifestamente infondato, il dubbio se tale esclusione dei condannati all'ergastolo dal beneficio della semilibertà fosse conforme alla normativa costituzionale, sospesa la procedura, disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte.
La motivazione dell'ordinanza di rinvio si fonda, essenzialmente, sulla ricordata sentenza di questa Corte, in materia di liberazione condizionale, n. 204 del 1974. Ad avviso del giudice a quo, i diritti del condannato in espiazione di pena (ai quali corrispondono precisi doveri della pubblica amministrazione), riassumibili nel diritto del condannato di vedere attuata la pena con il costante perseguimento dei fini che l'art. 27 della Costituzione prevede, comprendono, implicitamente, "il diritto (indubbiamente anche con aspetti di dovere da parte dello stesso detenuto) ad avere l'osservazione e il trattamento dalla legge previsti", "il diritto ad utilizzare gli strumenti che la legge prevede per lo svilupparsi e della osservazione e del trattamento", e, quindi, necessariamente, il diritto" ad una sede (al cui accesso ovviamente è la legge ordinaria a stabilire i tempi opportuni) in cui si può svolgere il riesame degli effetti prodotti dal processo di rieducazione svolto nei confronti del soggetto".
È vero poi - prosegue l'ordinanza - che la stessa Corte costituzionale ha ritenuto che il legislatore ordinario possa limitare l'accesso dei condannati alla utilizzazione dei mezzi previsti dalla legge per il raggiungimento delle finalità rieducative della pena, ma ciò non potrebbe dirsi avvenuto, rispetto alla semilibertà, nei confronti dei condannati all'ergastolo. L'esclusione di questi ultimi dal beneficio suddetto è, infatti, solo indiretta, in quanto deriva dal sistema di condizioni posto dai primi due commi dell'art. 50 della legge penitenziaria. Questa, in sostanza, nel secondo comma, avrebbe fatto una scelta cosciente, individuando una serie di fattispecie criminose (rapine, estorsioni, ecc.), che non appariva opportuno ammettere ai nuovi benefici. Ma questa scelta sarebbe del tutto mancata per il condannato all'ergastolo, il quale, pertanto - conclude la Sezione - deve essere ammesso ai benefici in parola (ed essenzialmente alla semilibertà) "con l'inserimento di condizioni temporali particolari ovviamente diverse da quelle previste dalla legge ed applicabili alle sole pene temporanee". L'ammissione del condannato all'ergastolo alla semilibertà, attraverso tale integrazione della legge, anticiperebbe e preparerebbe, in modo graduale e progressivo, l'ammissione alla liberazione condizionale, cui oggi l'ergastolano arriva senza alcun momento di sperimentazione e responsabilizzazione.
Inoltre, l'ammissione alla semilibertà risponderebbe a criteri di giustizia, in quanto un notevole limite della legge penitenziaria (dovuto forse alla circostanza che, al momento della sua approvazione, appariva prossima la conclusione dell'iter legislativo per l'abrogazione dell'ergastolo) è quello di avere escluso i condannati all'ergastolo dai vantaggi più incisivi apportati dalla legge medesima.
Notificata, comunicata e pubblicata l'ordinanza, nelle forme di rito, non si sono avuti, davanti alla Corte, né costituzione di parte, né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.
L'ordinanza è stata emessa nel corso di un procedimento promosso dal condannato all'ergastolo Riggi Giuseppe. Avendo costui chiesto (al fine dell'abbreviazione della pena da scontare per l'ammissione alla liberazione condizionale) la concessione della "riduzione di pena" prevista dall'art. 54 della legge n. 354 del 1975, ed avendo anche la Sezione di Firenze ritenuto di doversi uniformare alla su ricordata costante giurisprudenza della Corte di cassazione, preclusiva del beneficio in casi del genere la Sezione stessa decideva tuttavia, in accoglimento di altra istanza avanzata in subordine dall'interessato di promuovere in proposito, nei termini suddetti, il giudizio di legittimità costituzionale.
Ad avviso del giudice a quo, le ragioni dalla stessa Sezione di sorveglianza già esposte nella precedente ricordata ordinanza riguardo alla dubbia legittimità della contestata esclusione ex art. 50 della legge penitenziaria del condannato all'ergastolo dal beneficio della semilibertà, valgono anche per l'esclusione degli stessi condannati dall'ammissione alla "liberazione anticipata". Analogamente alla semilibertà - si osserva nell'ordinanza - anche "la liberazione anticipata" postula la valutazione della partecipazione del soggetto all'opera di rieducazione e al perseguimento del fine del suo più efficace reinserimento sociale. Ed anche per la "liberazione anticipata" vale il rilievo che l'esclusione del condannato all'ergastolo non è stata esplicitamente dichiarata dal legislatore ordinario (tanto da far sorgere al riguardo, la nota controversia interpretativa).
Adempiute le formalità di rito, con atto depositato il 12 ottobre 1982, è intervenuta innanzi alla Corte, per il Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura dello Stato chiedendo che l'eccezione di incostituzionalità sia respinta. Le deduzioni dell'Avvocatura (a parte il rilievo che in questo giudizio non è stata denunciata alcuna violazione dell'art. 3 della Costituzione) sono in tutto identiche a quelle da essa svolte nel su riferito atto di intervento nel giudizio promosso dalla Sezione di sorveglianza di Bologna.
354 del 1975 e 176, comma terzo del codice penale oggetto dei giudizi nei quali è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri. :
Lo stesso art. 54, in parte qua, nel combinato disposto con l'art. 176, comma terzo, del codice penale, è denunciato dalla Sezione di sorveglianza presso la Corte d'appello di Bologna per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
Tutti i giudici a quibus prendono le mosse dalla consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, secondo la quale la riduzione di pena (di venti giorni per ciascun semestre di pena detentiva scontata), prevista dall'art. 54, non può essere accordata al condannato all'ergastolo, neppure al limitato fine della riduzione del periodo (almeno ventotto anni di pena effettivamente scontata), richiesto dal terzo comma dell'art. 176 del codice penale per l'ammissione alla liberazione condizionale.
Premesso che la riduzione di pena prevista dall'art. 54 della legge n. 354 del 1975 presuppone la partecipazione del condannato a pena detentiva all'opera di rieducazione, ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, l'esclusione del condannato all'ergastolo da tale beneficio violerebbe, secondo le ordinanze di rimessione, la finalità della "rieducazione" prevista dal terzo comma dell'art. 27 della Costituzione per tutti i condannati, e quindi anche per i condannati all'ergastolo, ai quali non è precluso il possibile reinserimento nel consorzio civile per effetto della liberazione condizionale, come sottolineato da questa Corte nella sentenza n. 264 del 1974. L'esclusione violerebbe altresì il principio di eguaglianza, comportando una irrazionale ed ingiustificata disparità di trattamento tra il condannato all'ergastolo ed il condannato ad una pena detentiva temporanea, specie se inflitta in misura particolarmente elevata.
Il giudice a quo premette che il condannato all'ergastolo non può essere ammesso al regime di semilibertà, in quanto, fra le condizioni necessarie per la concessione di tale beneficio, vi è anche l'espiazione di almeno metà della pena: condizione che non può realizzarsi nei confronti dell'ergastolo, attesa la sua perpetuità.
Va, peraltro, riconosciuto a qualsiasi condannato, alla luce della sentenza di questa Corte n. 204 del 1974, il diritto a che la pena inflittagli sia espiata con il costante perseguimento dei fini previsti dall'art. 27 della Costituzione, mediante l'osservazione e il trattamento del detenuto ed il riesame degli effetti prodotti dal processo di rieducazione svolto nei suoi confronti. Ben vero - si osserva ancora nell'ordinanza - che il legislatore può limitare l'accesso dei condannati alla utilizzazione dei mezzi previsti dalla legge per il raggiungimento delle finalità rieducative della pena. Ma tale scelta limitatrice, esplicitamente operata per una serie di fattispecie criminose, per le quali la semilibertà non può venir concessa, in base al combinato disposto degli artt. 47, comma secondo, e 48, ultimo comma, della legge n. 354 del 1975, non è stata espressamente riferita anche al condannato all'ergastolo. Ragioni di giustizia e di funzionalità postulerebbero invece l'ammissione di quest'ultimo al beneficio della semilibertà, integrando all'uopo la denunciata norma, mediante l'inserimento di peculiari condizioni temporali, ovviamente diverse da quelle previste dalla legge per le sole pene temporanee.
La denunciata norma, come si è già precisato, è univocamente interpretata dalla Corte di cassazione nel senso che la riduzione di pena ivi prevista non possa venir concessa ai condannati all'ergastolo (esclusi dalla liberazione anticipata) nemmeno ai soli fini dell'ammissione alla liberazione condizionale, conteggiando, cioè, il relativo abbuono nel quantum di pena scontata, all'uopo prescritto dal terzo comma dell'art. 176 del codice penale, nel testo sostituito dall'art. 2 della legge 25 novembre 1962, n. 1634. A sostegno dell'accolta interpretazione vien fatto riferimento all'espressione adoperata in quest'ultima disposizione, che per tale ipotesi - a differenza dalle altre previste nello stesso art. 176 - richiede che il condannato all'ergastolo abbia "effettivamente" scontato almeno ventotto anni. Trattasi dunque - se ne conclude - di una norma speciale, che deroga, per precisa scelta di politica criminale, alla norma generale dettata dal quarto comma dell'impugnato art. 54.
Ma le scelte del legislatore non si sottraggono al sindacato di questa Corte, inteso a verificarne la compatibilità con i precetti della Costituzione. In proposito occorre ricordare che la legge n. 354 del 1975 sull'ordinamento penitenziario, enunciando i principi direttivi ai quali deve ispirarsi il "trattamento penitenziario", afferma, in armonia con il dettato del terzo comma dell'art. 27 della Costituzione, che nei confronti dei condannati ed internati dev'essere attuato, secondo un criterio d'individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti, un trattamento rieducativo che tenda al "reinserimento sociale" degli stessi (art. 1); e nel disciplinare la "individualizzazione del trattamento", la stessa legge promuove la "collaborazione dei condannati e degl'internati alle attività di osservazione e di trattamento" (art. 13). In siffatta prospettiva il primo comma del denunciato art. 54 della legge medesima, prevede che possa venir concessa "al condannato a pena detentiva che abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione", una "riduzione di pena" (di venti giorni per ciascun semestre di pena detentiva scontata) "ai fini del suo più efficace reinserimento nella società". Il conseguito beneficio può operare per il condannato su due distinti piani, non necessariamente connessi: e cioè, sia ai fini della sua "liberazione anticipata", allorché l'ammontare della pena irrogata venga a coincidere con la somma degli abbuoni e del periodo scontato; sia ai fini della sua ammissione alla "liberazione condizionale", in quanto, considerando la pena detratta come pena scontata, si attingano più presto i periodi minimi richiesti dai primi due commi dell'art. 176 del codice penale.
In questa seconda ipotesi - fermo il presupposto della liberazione condizionale, concedibile solo al condannato che abbia tenuto, durante il tempo di esecuzione della pena, un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo "ravvedimento" - la possibilità di acquisire una riduzione della pena incentiva e stimola nello stesso soggetto la sua attiva collaborazione all'"opera di rieducazione". Così, nel premiare il comportamento del condannato, che è invogliato a partecipare all'opera della sua rieducazione e ad assecondarla rendendola meno difficile e più efficace, la riduzione della pena si raccorda sul piano teleologico con il presupposto della liberazione condizionale, e cioè con il risultato della rieducazione medesima, sollecitando e corroborando il ravvedimento del condannato ed il conseguente suo reinserimento nel corpo sociale.
Finalità questa, che il vigente ordinamento penitenziario, in attuazione del precetto del terzo comma dell'art. 27 della Costituzione, persegue per tutti i condannati a pena detentiva, ivi compresi gli ergastolani. Il che è fatto palese dalla estensione in loro favore dell'istituto della liberazione condizionale, operata dalla citata legge n. 1634 del 1962: a proposito della quale fu enunciato, nella relazione governativa che accompagnava la presentazione alla Camera dei deputati del disegno di legge, il proposito di "completare ed integrare, con speciale riferimento all'ergastolo, la progressiva umanizzazione della pena, rendendo più concreta e funzionale anche nell'ergastolo l'azione intesa alla rieducazione del condannato". La recuperabilità sociale del condannato all'ergastolo, mediante la possibilità della sua liberazione condizionale, segnava perciò nella nostra legislazione penale una svolta di evidente rilievo: che fu sottolineata anche da questa Corte, la quale, nel dichiarare, con la sentenza n. 264 del 1974, non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 27, comma terzo, della Costituzione, dell'art. 22 del codice penale, che prevede appunto la pena dell'ergastolo, faceva perno, tra l'altro, proprio sull'ammissibilità alla liberazione condizionale, in quanto essa "consente l'effettivo reinserimento anche dell'ergastolano nel consorzio civile".
Venuti meno, d'altro canto, per effetto dell'abrogazione dell'ultimo comma dell'art. 54, disposta dall'art. 5 della legge 12 gennaio 1977, n. 1, i casi in cui, per determinati delitti di particolare gravità (rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione), non poteva venir concesso il beneficio della riduzione della pena, il raccordo tra questo istituto e quello della liberazione condizionale opera con carattere di generalità per tutti i condannati a pena detentiva temporanea. Rispetto ai quali, pertanto, appare ingiustificata ed arbitraria l'esclusione dal vantaggio derivante dal raccordo medesimo - in ragione dei comuni presupposti e delle comuni finalità attuative del comma terzo dell'art. 27 della Costituzione - dei condannati all'ergastolo. I quali, dunque, pur non potendo venire ammessi alla liberazione anticipata (essendo l'ergastolo per definizione una pena senza una scadenza che sia possibile anticipare), devono poter egualmente fruire, verificandosene ovviamente i presupposti, della riduzione della pena prevista dall'art. 54, ai soli fini dell'applicazione del terzo comma dell'art. 176 del codice penale.
Va, conclusivamente, dichiarata la illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione, del denunciato art.
54, nella parte in cui non prevede la possibilità di concedere anche al condannato all'ergastolo la riduzione di pena, ai soli fini del computo della quantità di pena così detratta nella quantità scontata, richiesta per l'ammissione alla liberazione condizionale.
La norma denunciata dispone che il condannato può essere ammesso al regime di semilibertà soltanto dopo l'espiazione di almeno metà della pena. Secondo il giudice a quo l'uso di tale espressione esclude "indirettamente" dal beneficio il condannato all'ergastolo, in quanto la prescritta condizione della espiazione di "almeno metà della pena" non può ovviamente ricorrere là dove la pena, essendo "perpetua" (art. 22 del codice penale), adegua la sua durata alla stessa imprevedibile durata della vita del condannato, e perciò non si estende in un predeterminato arco temporale, del quale possa esser calcolata la "metà".
Nel ravvisare in tale esclusione una violazione della finalità rieducativa della pena, sancita dall'invocato precetto costituzionale, il giudice a quo sostanzialmente chiede che la dichiarazione della illegittimità costituzionale si concreti in una "integrazione" della norma, ammettendo il condannato all'ergastolo al regime di semilibertà "con l'inserimento di condizioni temporali particolari ovviamente diverse da quelle previste dalla legge ed applicabili alle sole pene temporanee".
Prospettata nei cennati termini, la questione si appalesa inammissibile. Si chiede, invero, a questa Corte di apprestare una particolare disciplina, determinando quanta parte della pena dovrebbe essere stata già espiata dal condannato all'ergastolo perché possa esser presa in considerazione la sua ammissione al regime di semilibertà. Ma provvedere su una siffatta domanda implicherebbe una scelta discrezionale che eccede i poteri di questa Corte. Va, dunque, dichiarata - alla stregua della pronuncia resa in analoga occasione con la sentenza n. 137 del 1981 - la inammissibilità della proposta questione.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i procedimenti iscritti ai nn. 570 R.O. 1978; 651 R.O. 1981;
246 e 690 R.O. 1982,
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 settembre 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
GIOVANNI VITALE - Cancelliere