Pronuncia 72/1983 — Rel. Francesco Saja
ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 252 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383 (approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale) promossi con ordinanze emesse il 18 e il 30 ottobre 1975 dalla Corte dei conti - Sez. II giurisdizionale, nei giudizi di responsabilità promossi nei confronti di Pirito Stefano ed altri e di Poletti Pietro ed altri rispettivamente iscritte al n. 288 del registro ordinanze 1976 e al n. 12 del registro ordinanze 1977 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 145 del 1976 e n. 51 del 1977.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 25 gennaio 1983 il Giudice relatore Francesco Saja; udito l'avvocato dello Stato Giacomo Mataloni, per il Presidente del Consiglio dei ministri. :
La Corte, con ordinanza del 18 ottobre 1975 (in G.U. n. 145 del 3 giugno 1976; reg. ord. n. 288 del 1976) sollevava diverse questioni di legittimità costituzionale del citato art. 252, il quale prevede la responsabilità degli amministratori (s'intende: dei comuni o delle province) che abbiano ordinato spese non autorizzate in bilancio, o non deliberate nei modi di legge, o ne abbiano contratto l'impegno o abbiano eseguito provvedimenti non deliberati o approvati nei modi di legge, oppure abbiano adottato o eseguito deliberazioni urgenti senza poi ottenerne la ratifica o l'approvazione, o, in fine, abbiano proposto lo stanziamento di entrate puramente figurative dirette a pareggiare fittiziamente il bilancio.
La Corte dubitava che la detta norma contrastasse con l'art. 3 della Costituzione, per ingiustificato deteriore trattamento degli amministratori dei comuni e delle province - i quali, in base alla norma stessa, erano chiamati a rispondere del loro operato anche in assenza di danno e di colpa - rispetto agli amministratori dello Stato e degli altri enti pubblici.
Da questa diversità di trattamento sembrava derivare anche un contrasto tra la norma impugnata ed i principi di cui all'art. 97 Cost., relativi al buon andamento dell'amministrazione e all'attribuzione di responsabilità ai singoli funzionari. Ulteriore conseguenza era data dal possibile contrasto della norma con l'art. 24 Cost., perché il detto trattamento differenziato degli amministratori locali rendeva eccessivamente difficile la difesa all'amministratore chiamato in giudizio.
La Corte ripeteva sostanzialmente le censure già espresse nella precedente ordinanza in riferimento all'art 3 Cost. ed aggiungeva che la prospettata disparità di trattamento sembrava porre la norma in contrasto anche con gli artt. 5 e 128 Cost., ossia con l'autonomia dei comuni e delle province, nonché con l'art. 28 Cost., che secondo l'ordinanza di rimessione prevede la responsabilità dei pubblici funzionari (anche verso le amministrazioni di appartenenza) solo per violazione di diritti e non anche per mere irregolarità procedimentali.
Situazioni di emergenza-si aggiunge-possono invero essere idonee ad escludere l'illiceità di interventi diretti sostanzialmente alla soddisfazione di un interesse pubblico e quindi non contrastanti con i principi a cui deve ispirarsi l'azione amministrativa.
Da ciò la stessa dottrina ha tratto l'illazione di una grave frattura di criterio logico, in quanto, da una parte, si richiede da quella giurisprudenza la sussistenza del danno, caratteristico dell'illecito civile, e, dall'altra, si prescinde dal danno stesso inteso in senso civilistico, ritenendo sufficiente la mera condotta illegittima. Conclude la dottrina che in situazioni del genere dovrebbe essere tutt'al più prevista una sanzione amministrativa pecuniaria.
Invero è stato osservato come risulti particolarmente oneroso e artificioso un sistema che impone rispetto ad un unico rapporto due distinti giudizi: l'uno innanzi alla giurisdizione contabile per il rimborso delle spese illegalmente effettuate e l'altro avanti al giudice ordinario per il recupero della somma corrispondente all'utilità di cui l'ente pubblico si sia arricchito; con l'ovvia conseguenza che, in caso di coincidenza dei relativi importi (circostanza questa ricorrente in tutti i casi in cui la pubblica amministrazione ha riconosciuto l'integrale utilità della spesa) vi sarebbe un vuoto e assurdo dispendio di attività processuale, in quanto il secondo giudizio verrebbe ad annullare gli effetti della prima pronuncia. Per contro, una diversa concezione della c.d. responsabilità formale importerebbe un'unicità dei giudizi, senza gli inconvenienti ora accennati.
Ai quali un altro, molto grave, potrebbe aggiungersi nell'ipotesi in cui l'ente pubblico per ragioni non obiettive (arbitrio, ritorsione, ecc.) abbia negato l'utilità della spesa illegittimamente effettuata, impedendo così in radice l'accoglimento dell'azione prevista dall'art.
2041 cod. civile.
Giova aggiungere per completezza che la Corte dei conti, coerentemente al nuovo indirizzo, ha esteso il potere riduttivo dell'addebito (art. 52 t.u. 12 luglio 1934 n. 1214) anche alle ipotesi comprese nella c.d. responsabilità formale, traendo così dal suo più recente orientamento tutte le necessarie conseguenze.
Non sussiste quindi quella diversità di trattamento per cui la norma era stata denunziata, sicché le prospettate questioni sotto i vari profili dedotti, in quanto ricollegabili tutte a tale diversità, risultano prive di giuridico fondamento.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale relative all'art. 252 t.u. della legge comunale e provinciale approvato con r.d.
3 marzo 1934 n. 383, sollevate dalla Corte dei conti in riferimento agli artt. 3, 5, 24, 28, 97 e 128 della Costituzione con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
GIOVANNI VITALE - Cancelliere