Pronuncia 136/1984 — Rel. Livio Paladin
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, legge 10 giugno 1940 n. 653 (trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi) promosso con ordinanza emessa il 27 gennaio 1977 dal pretore di Genova sul ricorso di Michelini Osvaldo c/ Ansaldo s.p.a. iscritta al n. 182 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 148 dell'anno 1977.
Visto l'atto di costituzione di Michelini Osvaldo nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 13 marzo 1984 il Giudice relatore Livio Paladin; uditi l'avvocato Luciano Ventura per Michelini e l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri. :
Con ordinanza del 27 gennaio 1977, il Pretore di Genova ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 10 giugno 1940, n. 653 (sul trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi), in riferimento agli artt. 3 e 52 Cost.; ed ha argomentato in tal senso che la norma impugnata determinerebbe "un ingiustificata... disparità... tra impiegati ed operai", attribuendo soltanto agli uni e non agli altri "una indennità mensile pari alla retribuzione", quanto ai primi due mesi decorrenti dal richiamo.
Intervenuto nel presente giudizio, il Presidente del Consiglio dei ministri ha eccepito che la questione sarebbe inammissibile, dal momento che l'ordinanza di rimessione non chiarirebbe "se l'attore interessato sia un operaio o un impiegato e come la sua pretesa sia influenzata dalla norma sospettata di illegittimità costituzionale"; e che, comunque, il giudice a quo non avrebbe dovuto contestare la "norma più favorevole ma non pertinente", sicché ne deriverebbe un'ulteriore ragione per affermare "la totale irrilevanza" dell'impugnativa. In via subordinata, l'Avvocatura dello Stato ha però sostenuto l'infondatezza della questione medesima, notando che "la condizione di eguaglianza dei cittadini rispetto all'adempimento del servizio militare non è violata se, in relazione ai diversi status di dipendenza, le norme di legge, i regolamenti del personale o i contratti collettivi stabiliscono provvidenze diverse che attengono al rapporto di lavoro e non al servizio militare".
S'è inoltre costituita la difesa del ricorrente nel giudizio principale, concludendo invece nel senso dell'accoglimento, giacché sarebbe "inconcepibile che la legge ordinaria tuteli in modo diverso il cittadino chiamato ad adempiere un obbligo... che secondo la Costituzione non deve pregiudicare la sua posizione di lavoro". Per altro, con una successiva memoria, la difesa stessa ha escluso la dedotta irrilevanza dell'impugnativa, osservando che la disparità in esame "trova la sua origine nella normativa investita dalla ordinanza del Pretore di Genova", tant'è che "ogni questione sarebbe superata se l'art. 1 della legge 10 giugno 1940, n. 653 avesse fatto riferimento indistintamente a tutti i lavoratori e non soltanto agli impiegati". :
Nella specie, difettando apposite leggi od altre fonti normative, opera dunque - stando all'ordinanza di rimessione - il contratto collettivo nazionale del 1976 per le aziende metalmeccaniche (fra le quali rientra la convenuta società Ansaldo) che non considera il caso del richiamo alle armi, ma regola il trattamento degli operai in malattia, equiparato al richiamo in virtù dell'art. 2111 cpv. cod. civ., così da consentire la sola corresponsione "di una integrazione pari al 100% o al 50%" - secondo i vari scaglioni di servizio - "della differenza tra l'ultima paga e quanto percepito dalle forze armate". Ed è appunto in ciò che si concreta - ad avviso del Pretore di Genova - la censurata disparità di trattamento.
Sotto entrambi i profili, però, l'eccezione dev'essere respinta.
È infatti intuitivo che il ricorrente, avendo prospettato la questione di legittimità costituzionale che poi si è tradotta nell'ordinanza in esame, non può essere altri che un operaio, il quale ha contestato e tuttora contesta la costituzionalità dell'art. 1 l. cit., non già per quanto esso considera e prevede, ma per quanto esso esclude od ignora: cioè "nella parte in cui non garantisce agli operai" - come si avverte nell'atto di costituzione del ricorrente - "lo stesso trattamento riconosciuto agli impiegati". Né vale replicare, in presenza di una norma legislativa riferibile al caso in discussione e censurata dal giudice a quo per contrasto con il principio costituzionale d'eguaglianza (nonché con la proclamazione dell'art. 52, secondo comma, Cost.), che il fattore causale della denunciata disparità di trattamento consisterebbe - in ultima analisi - nel ricordato contratto collettivo per le aziende metalmeccaniche e non nella legge impugnata.
Al di là delle varie e particolari discipline che in materia possono esser poste, direttamente od indirettamente, mediante la contrattazione collettiva, la Corte è chiamata a verificare se la Costituzione esiga o meno l'eguaglianza di fronte alla legge dei lavoratori dipendenti richiamati alle armi: così da comportare parità nei trattamenti comunque spettanti a tutti i soggetti interessati. E la rilevanza di un tale quesito risulta confermata dalla circostanza che, nel giudizio pendente dinanzi al Pretore di Genova, l'art. 1 della legge n. 653 è stato preso in centrale considerazione sia dal ricorso del lavoratore richiamato alle armi sia dalla memoria difensiva della società convenuta.
Considerazioni analoghe a quelle testé ricordate valgono anche nei riguardi dei lavoratori richiamati alle armi. In questo campo, il legislatore era ed è libero di stabilire se debba ancora sussistere l'apposito regine previdenziale introdotto dalla legge n. 653 del 1940, mediante l'istituzione della "cassa per il trattamento di richiamo alle armi". Ma, una volta deciso il ricorso a questo tipo di provvidenze, non si giustifica che ne beneficino i soli impiegati privati, ad esclusione degli operai, poiché il divario riscontrabile fra le due categorie non costituisce una causa pertinente dell'impugnata discriminazione: la quale non attiene - contrariamente a quanto assume l'Avvocatura dello Stato - al rapporto di lavoro in sé considerato. E l'esigenza di pervenire alle stesse conclusioni raggiunte con le citate sentenze n. 160 del 1971 e n. 177 del 1975 s'impone a fortiori nel caso in esame dato il combinarsi del principio generale d'eguaglianza con la specifica previsione costituzionale dell'art. 52, secondo comma, per cui l'adempimento del servizio militare non può mai pregiudicare - quale che sia la specie dei lavoratori interessati - "la posizione di lavoro del cittadino".
All'annullamento dell'impugnato art. 1 deve poi conseguire - in applicazione dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953 - la dichiarazione d'illegittimità costituzionale di ogni altra norma della legge n. 653 del 1940, che si riferisca ai soli impiegati privati, con ciò stesso escludendo gli operai.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 maggio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - VIRGILIO ANDRIOLI
GIOVANNI VITALE - Cancelliere