Pronuncia 234/1984 — Rel. Giovanni Conso
ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 366 codice penale, degli artt. 142 e 449 codice di procedura penale e dell'art. 251 codice di procedura civile, promossi con le seguenti ordinanze:
Udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1983 il Giudice relatore Giovanni Conso. :
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 16 luglio 1980.
La parte privata non si è costituita né ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il Pretore, rilevato che dalla decisione di non ammettere la Fuiano a deporre sarebbero potute derivare gravi conseguenze sia in ordine all'accertamento della penale responsabilità della Conversano, sia con riguardo al diritto della parte civile al risarcimento dei danni, sospendeva il giudizio sull'ammissibilità della deposizione "per preventivamente esaminare la rilevanza e fondatezza del contrasto tra gli artt. 142 e 449 c.p.p. e 24 e 112 Cost."; di nuovo vanamente ammonita la teste, procedeva a suo carico, con il rito di cui all'art.
435 c.p.p., per il reato di rifiuto di uffici legalmente dovuti previsto dall'art. 366 c.p.
La Fuiano, interrogata nella sua nuova qualità di imputata, confermava di essersi rifiutata di prestare giuramento in quanto la confessione religiosa alla quale appartiene le vieta in maniera tassativa di pronunciare le parole "lo giuro".
Con ordinanza emessa il 19 maggio 1980 il Pretore ha sollevato, su eccezione del pubblico ministero e della difesa, questione di legittimità - in riferimento agli artt. 2, parte prima, 8, 19 e 21, 3, primo e secondo comma, seconda parte, 24, primo e secondo comma, Cost., alle "disposizioni contenute nell'intero titolo IV della parte seconda Cost. ed in ispecie dell'art. 112 e dei valori costituzionali alla cui tutela sono preordinate le garanzie costituzionali della funzione giurisdizionale" - degli artt. 142 e 449 c.p.p., nella parte in cui non prevedono forme equipollenti al giuramento per i testi appartenenti a confessioni religiose le quali, dando rilevanza religiosa ad ogni giuramento, prescrivono di non pronunciare mai le parole "lo giuro".
In sintesi, secondo il giudice a quo, che più volte richiama la sentenza n. 117 del 1979 di questa Corte, per adeguare gli artt. 142 e 449 c.p.p. ai precetti costituzionali "appare necessario aggiungere dopo le parole "giuramento" - "giurate", altri termini equipollenti (quali "promessa-promettete", "impegno- vi impegnate"), dando facoltà al teste di rispondere, oltre che con le parole "lo giuro", con altre (quali: "lo prometto", "mi impegno", "lo assicuro" etc.), ovvero, se si vuole conservare l'unicità della formula, sostituire la parola "giuramento" con altre, quali " promessa", "impegno" etc. "dato che" per i credenti uguale effetto vincolante morale ha sia il giuramento verso la Divinità e sia una solenne promessa nella quale si chiami quale testimone e garante la stessa Divinità".
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 10 settembre 1980.
Nel giudizio non si è costituita la parte privata, né ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il Pretore, premesso che la formula "lo giuro" è richiesta dall'art. 251 c.p.c. a pena di nullità, rilevava che, in mancanza della prestazione del giuramento, la deposizione sarebbe stata viziata da nullità insanabile; disposta, quindi, la trasmissione del verbale di udienza al pubblico ministero ex art. 3 c.p.p., con ordinanza in data 23 gennaio 1981 ha sollevato, in riferimento agli stessi parametri invocati sub 2, questione di legittimità dell'art. 251 c.p.c., nella parte in cui non prevede formule equipollenti al giuramento per i testi appartenenti a confessioni religiose le quali, dando rilevanza religiosa ad ogni giuramento, prescrivono di non pronunciare mai la parola "lo giuro".
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 9 settembre 1981.
Nel giudizio non si è costituita la parte privata né ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri. :
251 c.p.c.) e nel processo penale (artt. 142 e 449 c.p.p.), tramite soprattutto la comminatoria di una sanzione penale (art. 366 c.p.), impongono di prestare giuramento anche al testimone la cui religione di appartenenza faccia divieto di pronunciare le parole "lo giuro".
La questione va, pertanto, dichiarata manifestamente inammissibile per assoluto difetto di motivazione sulla rilevanza.
Nell'un caso come nell'altro, la domanda che vi è insita si presenta congegnata in termini tali da comportare, qualora dovesse rilevarsi fondata, un tipo di risposta chiaramente eccedente i poteri di questa Corte: si richiede, infatti, di apprestare una disciplina dei preliminari della testimonianza non solo sensibilmente diversa da quella vigente, ma per giunta suscettibile di soluzioni che, ben lungi dal risultare necessitate, si presentano nettamente alternative.
È la stessa motivazione delle ordinanze in esame a fornirne una prima dimostrazione: per adeguare ai precetti costituzionali l'art. 251 c.p.c., da un lato, e gli artt. 142 e 449 c.p.p., dall'altro, occorrerebbe aggiungere dopo le parole "giuramento", "giurate" altri termini equipollenti (quali "promessa - promettete", "impegno - vi impegnate", etc.), dando facoltà al teste di rispondere oltre che con le parole "lo giuro" con altre (quali: "lo prometto", "mi impegno", "lo assicuro" etc.), ovvero, se si vuole osservare l'unicità della formula, sostituire la parola "giuramento" con altre, quali "promessa, impegno", etc.
La varietà, addirittura maggiore, delle soluzioni ipotizzabili trova conferma nel panorama delle formule di impegno solenne rintracciabili all'interno e, più ancora, all'esterno del nostro ordinamento. Anche a voler prescindere - per seguire l'ottica dei giudici a quibus nella sua dimensione più precisa - dai numerosi casi nei quali la formula del giuramento, pur unica, appare totalmente laicizzata, in quanto depurata da qualsiasi riferimento alla Divinità (sarebbero da ricordare, al riguardo, le ipotesi di giuramento legate, oggi in Italia, all'assunzione di obblighi il cui inadempimento è pur esso penalmente sanzionato, come nel caso dei giudici popolari nel procedimento penale di assise, o del consulente tecnico d'ufficio o dell'interprete nel processo civile, e le ipotesi di giuramento legate, negli ordinamenti francese, belga, sovietico, etc, allo stesso adempimento dell'obbligo di testimoniare), non si possono ignorare le non poche esperienze basate su un'opzione tra due o più formule alternativamente predeterminate demandata personalmente al testimone: si collocano lungo tale linea, da gran tempo, gli ordinamenti anglo-americani e, da epoca più recente, ad esempio, il regolamento della Corte europea dei diritti dell'Uomo, il codice penale svizzero e, con una gamma particolarmente vasta di opzioni, l'ordinamento della Repubblica federale tedesca.
A rendere ancora più complessa la situazione contribuisce il fatto che uno dei tipi di formula prospettati dalle due ordinanze del Pretore di Torino ("promessa") risulta attualmente contemplato dall'art. 11, primo e secondo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti la statuto degli impiegati civili dello Stato), per l'impiegato "all'atto dell'assunzione in prova", in contrapposizione al "giuramento" prescritto, invece, dall'art. 11, terzo comma, dello stesso d.P.R. per l'impiegato "prima di assumere il servizio di ruolo". Analogamente dispongono gli artt.
189 e 190 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 (Testo unico della legge comunale e provinciale), rispettivamente per "il segretario comunale e il segretario provinciale assunti in servizio in via di esperimento" e per "il segretario comunale e il segretario provinciale che abbiano ottenuto la nomina definitiva".
Poiché l'obiettivo perseguito dalle ordinanze di rimessione sarebbe, dunque, raggiungibile unicamente attraverso integrazioni e variazioni della normativa in vigore strettamente dipendenti da una pluralità di scelte discrezionali individuabili dal solo legislatore, anche le questioni proposte dal Pretore di Torino devono, per detta ragione, essere dichiarate inammissibili.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
463/1980);
281/1981).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
GIOVANNI VITALE - Cancelliere