Pronuncia 26/1984 — Rel. Giuseppe Ferrari
ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338 (disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti) promossi con le seguenti ordinanze:
Visti gli atti di costituzione dell'INPS e di Narizzano Umberto nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 26 aprile 1983 il Giudice relatore Prof. Giuseppe Ferrari; uditi l'avv. Gerardo Piciché per l'INPS e l'Avvocato generale dello Stato Vito Cavalli, per il Presidente del Consiglio dei ministri. :
1338 del 1962, nella parte in cui non prevede che il lavoratore possa dimostrare in giudizio con qualsiasi mezzo di prova la durata del rapporto di lavoro di cui sia certa l'esistenza, nonché l'ammontare della retribuzione.
L'equiparazione, in ordine alla prova da fornire ai fini della costituzione della rendita vitalizia, del datore di lavoro e del lavoratore violerebbe il principio di cui all'art. 3 Cost. poiché non terrebbe conto della diversità della situazione di fatto nella quale versa il lavoratore, che non dispone - in quanto per legge tenuti dal solo datore di lavoro - del libro paga e del libro matricola debitamente vidimati, unici documenti di data certa utili a provare l'esistenza e la durata del rapporto, nonché l'ammontare delle retribuzioni. Il lavoratore, invece, se con il libretto di lavoro o con attestato dell'ufficio di collocamento (comunque per epoche successive all'entrata in vigore della norma sul collocamento dei lavoratori) potrebbe dimostrare l'effettiva sussistenza e la durata del rapporto, non sarebbe tuttavia mai in grado di provare con documento di data cena la misura della retribuzione.
La maggiore gravosità dell'onere probatorio di fatto addossato al lavoratore si risolverebbe altresì nella violazione dell'art. 24 Cost., frapponendo ostacoli pressoché insormontabili all'esercizio da parte di quest'ultimo del diritto alla costituzione della rendita vitalizia.
Premesso che, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. lav., 17 ottobre 1978, n. 4658; Cass., 27 giugno 1973, n. 1858) e di merito, né il datore di lavoro né il lavoratore possono esercitare la facoltà di cui all'art. 13 legge cit. se non adducendo prove documentali di data certa, il giudice a quo prospetta anzitutto il contrasto di siffatta limitazione probatoria con l'art. 38 (secondo comma) Cost., giacché essa potrebbe comportare l'esclusione del riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia
L'esclusione di mezzi di prova diversi da quelli previsti porrebbe poi un ingiustificato limite alla possibilità di ottenere l'accertamento giudiziale del pregresso rapporto di lavoro, così ponendosi in contrasto con l'art. 24 Cost.
Decidendo sull'appello proposto dall'INPS avverso la sentenza pretorile che aveva dichiarato l'obbligo dell'Istituto di costituire la rendita vitalizia ex art. 13 legge n. 1338 del 1962 a favore dell'appellata Baudo, il giudice a quo, dopo aver rilevato che il pretore aveva fondato l'accertamento dell'esistenza e della durata del rapporto su prove testimoniali e che la misura della retribuzione era stata calcolata dallo stesso Istituto - su ordine del pretore - alla stregua delle previsioni dei contratti collettivi dell'epoca, preliminarmente evidenzia come costituisca costante e consolidato orientamento giurisprudenziale che la prova di cui all'art. 13 cit. possa essere data esclusivamente mediante documentazione di data certa anche quando la costituzione della rendita sia chiesta dal lavoratore in sede giudiziaria con avvenuta integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INPS. Rileva quindi che se la controversia dovesse decidersi alla stregua della norma così come costantemente interpretata, l'appello andrebbe senz'altro accolto.
Quanto all'addotta violazione dell'art. 3 Cost., osserva dunque il Tribunale di Torino che, oltre all'irragionevole equiparazione delle posizioni del datore di lavoro e del lavoratore, la norma disciplina anche ingiustificatamente in modo uguale situazioni profondamente diverse, quali, da un lato, l'accertamento dell'esistenza e delle caratteristiche del rapporto di lavoro in sede amministrativa da parte dello stesso INPS (che non dispone di particolari strumenti tecnici e giuridici d'accertamento, talché può non apparire irragionevole che in tale sede la prova possa essere solo quella documentale con data certa) e, dall'altro, quello effettuato in sede giudiziale dal giudice che, a parte la adeguata competenza ed esperienza professionale, può avvalersi di tutti i necessari mezzi di prova ammessi dalla legge; segnatamente dall'art. 421, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo novellato.
In ordine al prospettato contrasto con l'art. 24, primo e secondo comma, Cost., premesso che il fatto sostanziale da cui deriva il diritto del lavoratore alla costituzione della rendita vitalizia è evidentemente l'intervenuta prestazione di opera di lavoro subordinato senza che il datore di lavoro versasse i prescritti contributi, costituendo i richiesti documenti di data certa meri mezzi di prova, il giudice a quo pone in rilievo come il lavoratore si trovi in grandissima difficoltà nell'offrire tali mezzi di prova considerato:
Alla luce delle osservazioni che precedono non par dubbio al Tribunale di Torino che il richiedere che il lavoratore offra la prova scritta con data certa del rapporto di lavoro, della sua durata e della relativa retribuzione per poter far valere con successo in sede giudiziaria il proprio diritto alla costituzione della rendita vitalizia al fine di rimediare ad omissioni contributive del datore di lavoro di oltre dieci anni antecedenti (ché proprio questa è la funzione della norma) costituisca un onere probatorio in pratica insoddisfabile. Da qui la violazione dell'art. 24, primo e secondo comma, Cost. e, di riflesso, anche dell'art. 3, primo comma, Cost., sotto il profilo della irragionevole diversità di trattamento in ordine alle modalità stabilite dalla norma in esame e quelle normalmente prescritte perché il lavoratore possa far valere i propri diritti anche nei confronti degli istituti previdenziali.
Non solo: la pratica impossibilità di far valere il diritto di cui all'art. 13 legge cit. nei confronti dell'unico istituto previdenziale (l'INPS) veramente in grado di rimediare in toto alle omissioni contributive del datore di lavoro comporta - continua l'ordinanza - specifica violazione dell'art. 38, secondo e quarto comma, Cost., che specificamente dispone che alle esigenze del lavoratore per la sua vecchiaia, invalidità, etc., si provveda mediante organi ed istituti "predisposti o integrati dallo Stato ". E ciò, evidentemente, in danno proprio dei lavoratori più deboli che, o per aver lavorato presso imprese di piccole dimensioni o di scarsa consistenza economica ovvero per essere stati indotti dal proprio stato di bisogno ad accettare il lavoro "nero", si trovano sovente addirittura nella assoluta impossibilità di offrire una prova del tipo di quella richiesta dalla norma impugnata - con ulteriore violazione dell'art. 3, primo e secondo comma, Cost. - e vengono quindi esclusi dalla tutela garantita dall'art. 38 Cost.
Infine sembra al giudice a quo che la norma di cui all'art. 13 cit. contrasti anche con l'art. 36, primo comma, Cost. (in forza del quale le retribuzioni minime previste dai contratti collettivi sono applicabili ai rapporti di lavoro le cui parti non aderiscono ai sindacati stipulanti) laddove la documentazione di data certa è richiesta in ordine alla prova della retribuzione percepita anche se il lavoratore non assunta che essa sia stata superiore al minimo previsto dalla contrattazione collettiva, o adduca di non averne percepita alcuna: in tali ipotesi, in conformità alle previsioni della legislazione previdenziale in materia di base retributiva imponibile per i contributi assicurativi, occorrerebbe fare riferimento, anche ai fini di cui alla norma impugnata, non già alla misura della retribuzione effettivamente corrisposta bensì a quella minima che il lavoratore avrebbe avuto diritto di percepire.
Nel giudizio promosso con ordinanza del Pretore di Arezzo s'è anche costituito Narizzano Umberto che ha in particolare rilevato che l'art. 13 della legge n. 1338 del 1962 rappresenti, in attuazione dei principi costituzionali, la via attraverso la quale lo Stato ha inteso garantire che i diritti pensionistici dei lavoratori subordinati non subiscano in alcun caso lesioni per fatti illeciti posti in essere dai datori di lavoro. Ora - continua la difesa del Narizzano - se l'uguale gravosità dell'onere probatorio posto a carico del lavoratore e del datore di lavoro "poteva considerarsi accettabile in una logica assicurativa in cui i principi costituzionali non avevano ancora trovato giusta attuazione e che basava la tutela pensionistica su di una solidarietà ristretta ai datori e ai prestatori, manteneva fermo un certo rapporto sinallagmatico tra contributi versati e misura della pensione e sanciva la prescrizione dei contributi dovuti col decorso di cinque anni dal giorno in cui quest'ultimi si sarebbero dovuti versare", così non è più nell'attuale contesto normativo che è sintomatico del riconoscimento della tutela pensionistica come di una esigenza politica fondamentale che lo Stato ha l'obbligo di realizzare nel superiore e generale interesse della collettività organizzata in Repubblica fondata sul lavoro. Costituiscono inequivoci sintomi di tale nuovo assetto l'istituzione del fondo sociale a completo carico dello Stato, l'introduzione del principio di automaticità delle prestazioni nel limite del termine di prescrizione dei contributi, il nuovo sistema di calcolo delle pensioni, "non più fondato sull'entità dei contributi versati, bensì sulla retribuzione pensionabile" ex art.
5, commi primo e sesto, D.P.R. 24 aprile 1968, n. 488, d.m. 5 febbraio 1969 e artt. 26 e 27, comma terzo, legge 3 giugno 1975, n. 160, onde "la certezza che il lavoratore abbia ricevuto a titolo di retribuzione una data smonta di danaro giuoca solo ai fini del calcolo dei periodi contributivi da riscattare, per cui a questi scopi può anche essere sufficiente far ricorso, in assenza di una precisa determinazione della retribuzione percepita, ai trattamenti medi corrisposti, all'epoca dell'omissione contributiva, ai lavoratori della stessa categoria e qualifica del prestatore interessato al riscatto dei periodi non coperti dalla contribuzione previdenziale ".
Viene infine prospettata anche la violazione dell'art. 38, secondo comma, Cost., impedendo la norma denunziata la realizzazione di un'"adeguata" tutela pensionistica.
3 Cost., sostenendo che datore di lavoro e lavoratore versano in situazioni di perfetta parità. Se, invero, il primo dovrebbe disporre dei libri paga e matricola regolarmente vidimati, il secondo dovrebbe aver conservato le corrispondenti buste o fogli - paga, o ricevute del datore di lavoro, o note di rimborso, o altri validi equipollenti; talché, se il lavoratore, per sua negligenza, non abbia mai preteso siffatta documentazione, ovvero l'abbia smarrita o distrutta, la disparità di trattamento dipenderebbe da circostanze contingenti di carattere soggettivo e non già da una previsione normativa.
In ordine all'addotta violazione dell'art. 24 Cost., in alcune memorie si assume che le limitazioni probatorie poste dalla norma denunciata concernono solo il procedimento in sede amministrativa, non applicandosi la disposizione - che fa parte di una legislazione speciale - oltre i casi e i tempi da essa considerati (art. 14 disp. sulla legge in generale); talché in sede giudiziaria - come riconosciuto, si afferma, anche da talune, sporadiche decisioni di merito (fra le quali Trib. Trieste, 22 gennaio 1977, Cossutta c. INPS)
Tali considerazioni verrebbero anche, a parere dell'INPS, ad escludere il contrasto della norma denunciata con l'art. 38 Cost. che attiene " all'adeguamento dei mezzi di carattere previdenziale alle esigenze di vita del lavoratore, piuttosto che alle modalità necessarie a conseguirli; sicché la Corte costituzionale in numerose decisioni ha ritenuto legittime le regole con cui, nel rispetto di altri precetti costituzionali, viene condizionata l'insorgenza di dati diritti oppure di questi viene disciplinato l'esercizio (sent. nn. 10 del 1970, 80 del 1971, 33 del 1974)".
Quanto all'addotta violazione dell'art. 36 Cost., sotto il profilo prospettato dal Tribunale di Torino, si afferma che mentre ben può farsi ricorso al contratto collettivo ai fini della determinazione del parametro retributivo sul quale calcolare l'ammontare della riserva matematica, quando invece il rapporto di lavoro non sia riferibile ad alcun contratto collettivo di categoria, appare inevitabile e, quindi, costituzionalmente legittimo, l'onere della richiesta prova documentale.
I dubbi sulla legittimità costituzionale dell'indicata norma, già espressi in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. dal Pretore di Arezzo (r.o. n. 149/1978), che per primo ha sollevato la questione, e fatti propri, sia dal Pretore di Padova (r.o. 989/1979), che per suo conto invoca gli artt. 38 e 24 Cost., sia dal Pretore di Torino (r.o.
599/1981), il quale si richiama anche all'art. 38 Cost., sono con particolare ampiezza argomentati dal Tribunale di Torino in grado d'appello (r.o. 827/1980), che agli indicati parametri aggiunge anche l'art. 36, primo comma, specificando che l'art. 3 Cost. sarebbe violato, non solo nella prima parte, ma anche nel capoverso, l'art. 24, sia nel primo, che nel secondo comma, e l'art. 38, tanto nel secondo, quanto nel quarto comma. Risultando però sostanzialmente identiche, e la questione sollevata, e la disciplina denunciata, i giudizi di cui alle ordinanze in epigrafe vanno riuniti e decisi congiuntamente.
Nel nostro ordinamento, la tutela previdenziale del prestatore d'opera si realizza mediante il versamento, a cura del datore di lavoro, ad apposito ente - Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) - di contributi di assicurazione obbligatoria, da cui nasce l'obbligazione, a carico dell'INPS, di erogare al lavoratore una pensione. Per quanto concerne i contributi, l'art. 55 del regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827 (convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155), come modificato con l'art. 41, primo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, stabilisce che essi "si prescrivono col decorso di dieci anni" e che, ove tale prescrizione si sia verificata, "non è ammessa la possibilità di effettuare versamenti a regolarizzazione di contributi arretrati". Consapevole, tuttavia, delle conseguenze che deriverebbero al lavoratore nell'ipotesi del "datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per l'assicurazione obbligaloria invalidità, vecchiaia e superstiti e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione" (art. 13, primo comma, l. n.
1338 del 1962), il legislatore ha determinato di porvi rimedio, disponendo che il datore di lavoro può chiedere all'INPS di costituire a favore del lavoratore una rendita vitalizia riversibile pari alla pensione o quota di pensione spettante (art. 13 cit., quarto comma), e che il "lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro" la costituzione della suddetta rendita, "può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno" (art. 13 cit., quinto comma). Senonché, le due summenzionate norme prescrivono, rispettivamente, che al suddetto scopo il datore di lavoro è tenuto ad esibire all'INPS "documenti di data certa", ed il lavoratore è tenuto a fornire "le prove" del rapporto di lavoro, della sua durata e della corrispondente retribuzione (oltre che a versare la riserva matematica). E poiché il quinto comma fa rinvio al quarto, ritengono anche i giudici a quibus che "le prove" richieste al lavoratore non possono non consistere nei "documenti di data certa" richiesti al datore di lavoro.
421, secondo comma, c.p.c. - secondo cui il giudice "può altresì disporre d'ufficio in qualsiasi momento l'ammissione di ogni mezzo di prova" -, in quanto vale esclusivamente a superare i limiti stabiliti dal codice civile in via generale, non è applicabile a casi determinati e specifici, qual è appunto quello di cui al denunciato art. 13. Nello stesso senso risultano prevalentemente orientati i giudici di merito. E per quanto riguarda la ragione giustificativa dell'inammissibilità della prova testimoniale, del giuramento suppletorio, di altri mezzi equipollenti in luogo della documentazione di data certa, essa viene individuata nella preoccupazione e nell'intendimento del legislatore di impedire eventuali manovre fraudolente anche da parte del datore di lavoro e collusioni fra questo ed il lavoratore.
Nonostante la netta prevalenza del rigoroso indirizzo interpretativo sopra ricordato, non si può tuttavia parlare di diritto vivente, benché proprio di "norma vivente" parli il Tribunale di Torino. A parte, infatti, una, peraltro esigua, giurisprudenza pretorile che ha ammesso la prova testimoniale - tra cui la pronuncia sub judice dinanzi al Tribunale di Torino e di cui all'ordinanza in epigrafe (r.o. 827/1980) -, vi osta una recente sentenza della stessa Corte di Cassazione (sez. lavoro, 7 marzo 1980, n. 1537), la quale, reputando che l'onere della prova con documento di data certa debba intendersi riferito al procedimento amministrativo, ritiene che, viceversa, in sede giudiziale non "si ravvisa la ragione che abbia potuto determinare il legislatore a porre dei limiti alla formazione del convincimento del giudice". Trattasi senza dubbio di una pronuncia isolata - e contraddetta dalle altre successive -, che tuttavia ha interrotto il corso della giurisprudenza della Cassazione, mostrando come in definitiva la denunciata norma non sia assolutamente insuscettibile di una interpretazione più duttile. E non si può ignorare che, anteriormente a tale sentenza della Corte di Cassazione, in una decisione del Consiglio di Stato (IV, 19 novembre 1974, n. 858), si affermava, sia pure nei confronti di una pubblica amministrazione, essere "naturale", in caso di mancato versamento di contributi, "che l'accertamento di questo fatto - ove colui che assume di voler esercitare il diritto previsto dall'art. 13 della legge del 1962 non riesca ad ottenere altrimenti quella prova - possa scaturire da una pronuncia giudiziale".
Si apprende dalla stessa ordinanza che la ricorrente, Vettore Jolanda, aveva "presentato domanda volta a ottenere la pensione di vecchiaia" e che, al fine dell'accoglimento della suddetta domanda, chiedeva, ai sensi dell'art. 13, l'autorizzazione al versamento dei contributi obbligatori, che asseriva essere stato omesso dal datore di lavoro, presso il quale essa aveva prestato la sua opera di sarta nel periodo 3 maggio 1929 - 31 ottobre 1931. Si apprende altresì che il giudice a quo, dopo avere dato atto che "la Vettore non può essere, allo stato, ritenuta titolare della pensione di vecchiaia neppure se viene computato il periodo" di omissione contributiva denunciato, afferma tuttavia che il versamento " potrebbe conferire il diritto - se il rapporto di lavoro fosse risultato accertato - alla prosecuzione dell'assicurazione obbligatoria, ai sensi dell'art. 2 D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432". Di conseguenza, la limitazione dei mezzi di prova del pregresso rapporto di lavoro, introdotta dal menzionato art.
13, "finisce col ledere ingiustificatamente" il diritto alla prosecuzione volontaria e, quindi, al conseguimento della pensione di vecchiaia - cioè, ancora, ad "una delle prestazioni migliorativa della pensione sociale" -, nonostante che, in base all'art. 38 Cost., tale diritto spetti anche ad un cittadino che abbia già quello di ottenere la pensione sociale.
Ora - a parte la non pertinenza alla suddescritta fattispecie dell'ipotesi di cui al quarto comma dell'art. 13, che riguarda il datore di lavoro e che viene egualmente denunciato nel solo dispositivo, senza trovare alcun riscontro nella motivazione - si deve constatare l'inapplicabilità alla prosecuzione volontaria dell'art. 13 legge n. 1338 del 1962, il quale prevede esclusivamente la costituzione di una rendita vitalizia mediante versamento della riserva matematica.
La questione risulta pertanto priva di rilevanza.
Nell'ordinanza del Tribunale di Torino è ripetutamente evidenziata "la pratica impossibilità per il lavoratore di far valere in sede giudiziaria" il diritto in parola, soggiungendosi che le "condizioni probatorie (sono) talmente onerose da rendere l'applicazione stessa praticamente impossibile se non addirittura giuridicamente impossibile", giacché " la norma in questione richiede che in precedenza (10 anni prima e oltre) lo stesso lavoratore abbia assolto ad oneri di diligenza che appaiono eccessivamente gravosi sì da risultare praticamente irrealizzabili".
La prospettazione è piuttosto ambigua sul punto, sembrando voler dare autonomo rilievo all'impossibilità "pratica". Ma allora non può non osservarsi al riguardo che, poiché i regimi normativi cui corrispondono le assente omissioni contributive conoscevano, come si è più sopra visto, il rilascio, quanto meno, del libretto di lavoro e dell'estratto - conto, l'insistito richiamo alla impossibilità "pratica" - riecheggiato dal Pretore di Torino - ed all'ostacolo insormontabile per il lavoratore di sostenere in giudizio le sue ragioni si risolve in una doglianza, che, a ben guardare, appare rivolta, non tanto contro la norma impugnata, quanto, e prima ancora, contro l'ordinamento che non soccorre chi non sia stato vigilante nell'assicurare la tutela dei propri diritti. È così che si offre alle difese dell'INPS e dello Stato l'opportunità di obiettare che chi abbia omesso di chiedere, o abbia smarrito, la documentazione del caso deve addebitare l'impossibilità "pratica" successivamente verificatasi alla propria negligenza, cioè a circostanze di carattere personale, non già ad una previsione normativa, la quale soltanto può essere presa in considerazione da questa Corte.
A parte le considerazioni di carattere generale che appresso si faranno sull'asserita impossibilità, è intanto agevole avvedersi che non tutte le affermazioni sopra riassunte trovano convalida nei dati normativi disciplinanti la materia e che alcune appaiono addirittura ininfluenti. A tacer d'altro, l'obbligatorietà del libretto di lavoro e dell'estratto - conto, dell'indicazione, in questo, della retribuzione, nonché dei relativi importi versati all'INPS e, in quello, della qualifica professionale, dell'ammontare della retribuzione, delle date di assunzione e cessazione dal lavoro, etc., come il diritto del lavoratore di prendere visione del libretto in ogni momento, risultano, contrariamente a quanto sostenuto nell'ordinanza de qua, lestualmente disposti nei regimi normativi, di cui al precedente paragrafo 3, lettere b) e c). E, una volta negato - ma dal solo Tribunale di Torino, giacché il Pretore di Arezzo, pur contraddicendosi, come si è già rilevato, riconosce, invece, che il lavoratore "con il libretto di lavoro o attestato dell'ufficio di collocamento può dimostrare l'esistenza e la durata del rapporto" - qualsiasi valore probatorio a qualsiasi documento previsto in quei sistemi previdenziali, è ininfluente che il libretto di lavoro dovesse rimanere depositato presso il datore di lavoro o che il lavoratore potesse, o meno, controllare libri - paga, libri - matricola ed estratto - conto. Il vero è che il ragionamento è costruito tutto sulla rilevata impossibilità ed a questa costantemente ricondotto, tenendo presente l'art. 2704 c.c. ed il modello di scrittura privata che collimi con qualcuna delle ipotesi descritte nel primo comma del citato articolo. A ben guardare, le varie censure ed i vari profili sono finalizzati alla dimostrazione dell'impossibilità, per il lavoratore, di fornire un documento che corrisponda a quel modello e, quindi, della non ragionevolezza che all'istituto deriverebbe dalla limitazione del diritto di difesa, conseguente al divieto di dare ingresso a prove generiche.
Così dispone l'art. 421, secondo comma, c.p.c. nel testo novellato con la legge 11 agosto 1973, n. 533, che perciò è lex posterior rispetto all'opposta statuizione contenuta nell'impugnata norma del 1962.
La Corte di Cassazione, ravvisando nella disciplina del codice di rito la regola generale, ed in quella dell'istituto della costituzione di una rendita vitalizia un'eccezione, ha affermato che questa è fondata su una precisa ratio - l'intervento di impedire manovre fraudolente - e che perciò, benché anteriore, non è stata travolta dalla regola generale, benché successiva. Ma - osserva in contrario il Pretore di Torino - tale deroga ai principi generali vigenti per il processo previdenziale risulta non ragionevole, quando si consideri che, in conseguenza della " volontà di evitare collusioni Ira ex datore ed ex dipendente", "il diritto che pure in astratto la legge riconosce al lavoratore" rimane praticamente privo di "effettività". E nel caso di specie - soggiunge lo stesso giudice, appellandosi alla giurisprudenza di questa Corte - se si preclude alla parte di esibire mezzi di prova, le si nega o limita il potere processuale di rappresentare al giudice la realtà dei fatti ad essa favorevoli. Tanto vero che lo stesso legislatore "in un momento storico successivo ha modificato i principi che reggono il giudizio previdenziale", facoltizzando il giudice, col menzionato art. 421 c.p.c., ad ammettere d'ufficio qualsiasi mezzo di prova.
Al fondo del problema sollevato dall'ordinanza de qua - se possa ritenersi ragionevole il divieto per il giudice di ammettere, in un giudizio avente per oggetto omissioni contributive prescritte, qualsiasi mezzo di prova - è pur sempre ravvisabile l'impossibilità già riscontrata nelle altre ordinanze, non altro significando l'affermazione che, conseguentemente, la norma risulta priva di " effettività". E dalla soluzione in senso positivo o negativo del quesito dipende la esattezza, o meno, della giurisprudenza della Corte di Cassazione, che ha negato l'efficacia abrogativa dell'art. 421, secondo comma, c.p.c., come novellato nel 1973, nei confronti dell'art.
13, quinto comma, legge n. 1338 del 1962.
La norma impugnata rappresenta il superamento della prescrizione dei contributi assicurativi, stabilita in cinque anni dall'art. 55 della legge n. 112 del 1935 ed elevata a dieci anni dall'art. 41 della legge n. 153 del 1969. Trattasi, dunque, di una norma di favore, equipollente in sostanza ad una rimessione in termini - e non rileva il quesito se per caso non si configuri più propriamente una decadenza -, che pertanto costituisce un istituto a sé, il quale perderebbe la sua specificità e verrebbe ricondotto nel sistema generale, ove l'interprete facesse applicazione a suo riguardo delle regole comuni di questo, anziché delle regole eccezionali proprie di quello. Il legislatore ha inteso favorire i lavoratori aventi diritto di accensione della rendita, presumendone piuttosto limitato il numero, ed impedire, nello stesso tempo, che del beneficio potesse avvalersi anche la ben più ampia categoria dei non aventi diritto. In vista di questo scopo, che è quello di evitare che germoglino posizioni assicurative fittizie, non potrebbe seriamente dirsi che sia priva di fondamento e, quindi, arbitraria la diffidenza del legislatore nei confronti delle prove testimoniali, degli atti di notorietà, etc., cui, né infondatamente, né arbitrariamente, stante la natura eccezionale dell'istituto, dispone non doversi riconoscere efficacia probatoria autonoma dell'effettiva esistenza del rapporto di lavoro. La considerazione è ancor più valida nei casi in cui le omissioni contributive vengono fatte risalire a periodi assai lontani nel tempo, che, secondo la comune esperienza giudiziaria, possono attingere, ed anche oltrepassare, mezzo secolo, e vengono denunciate a distanza di molti anni nei confronti di datori di lavoro deceduti o di ditte scomparse. E non occorre dire che la limitazione in materia di disponibilità dei mezzi di prova, la quale deriva dalla non ingiustificata diffidenza di cui sopra, contenendo l'onere a carico dell'ente previdenziale, in definitiva tutela un patrimonio pubblico.
Da ultimo, ancor meno potrebbe la norma impugnata essere ritenuta priva di ragionevolezza nel sistema attuale, nel quale, a sensi dell'art. 1 della legge n. 153 del 1969, lo Stato ha assunto "a suo completo carico l'onere della pensione sociale".
Una norma assolutamente inapplicabile è, tuttavia, congettura implausibile, giacché una proposizione vuota di contenuto normativo sarà, semmai, una norma apparente, se fosse immaginabile che per disavvertenza del legislatore sia stata approvata e per negligenza degli interessati, diretti ed indiretti, riesca a durare incontestata da oltre un ventennio. Senonché, il giudizio di ragionevolezza presuppone l'applicabilità delle norme, e conseguentemente, non essendo pensabile nella specie che il legislatore abbia riconosciuto al lavoratore in astratto il diritto di accensione della rendita vitalizia e - addirittura contestualmente - glielo abbia disconosciuto in concreto, non può chiedersi al giudice delle leggi una pronuncia caducatoria per l'asserita non operatività della relativa norma. Il giudice del merito non può sottrarsi al compito, ineludibile nel nostro ordinamento, di applicare la norma secondo quell'interpretazione che le consenta di concretamente e meglio realizzare lo scopo perseguito dal legislatore.
2704 c.c. riconosce idoneità a conferire data certa ad una scrittura privata non autenticata.
Si deve tuttavia osservare al riguardo che il richiamo al predetto art. 2704 c.c., in sé corretto, appare tuttavia circoscritto esclusivamente al primo comma. L'art. 2704 c.c., invece, si ripartisce in tre distinti commi, riguardanti tre distinte ipotesi: che si tratti di scrittura privata consistente nelle dichiarazioni delle parti (primo comma); che si tratti di scrittura privata consistente in una dichiarazione unilaterale non destinata a persona determinata (secondo comma); che si tratti di una scrittura privata consistente in una "quietanza" (terzo comma). Prescindendo dal secondo comma, il quale attiene alle dichiarazioni rivolte alla generalità, appare evidente la netta contrapposizione, meglio che distinzione, fra il primo ed il terzo comma, di cui quello disciplina l'ipotesi di dichiarazioni di volontà delle parti, mentre questo disciplina l'ipotesi di dichiarazioni di scienza, alla cui categoria appartengono appunto le "quietanze". Dalla precisazione di cui sopra si deduce anzitutto - in coerenza del resto col riconoscimento, da parte dello stesso giudice a quo, della natura di fatto non negoziale dell'avvenuta prestazione del lavoro - che, per dare operatività alla norma impugnata, non può chiedersi sussidio al primo comma dell'art. 2704 c.c. Ma è possibile dedurne altresì, in relazione all'esigenza di logicità dell'ordinamento giuridico, che nei giudizi ex art. 13, quinto comma, della legge n. 1338 del 1962, purché sia incontestata l'autenticità del documento e si tratti solo di accertare la sua data, "il giudice, tenuto conto delle circostanze, può ammettere qualsiasi mezzo di prova", come previsto dal terzo comma del menzionato art. 2704 c.c. E, stante l'imprescindibilità del documento e della sua incontestata genuinità, non può non ritenersi escluso, contrariamente a quanto opina il Pretore di Torino, il ricorso, sia all'art. 2729 c.c., e perciò alla presunzione, sia all'art. 2724, n. 1, che riguarda l'ipotesi di "un principio di prova per iscritto", il quale "faccia apparire verosimile il fatto allegato". L'esistenza del rapporto di lavoro, insomma, non deve solo apparire verosimile, ma risultare documentalmente certa.
Un'attenta lettura delle "istruzioni di servizio n. 11 ", impartite in materia dallo stesso istituto previdenziale nel 1968 - e tuttora applicate -, mostra che la conclusione di cui sopra non trova smentita, bensi implicita conferma, nelle dette istruzioni. Frammiste, infatti, ivi alle ineccepibili affermazioni che non deve darsi ingresso a documenti "costituiti allo specifico fine di usufruire della facoltà concessa dall'art. 13" e che "in nessun caso può considerarsi documentazione idonea degli elementi del rapporto di lavoro la prova testimoniale (atti di notorietà ed altre dichiarazioni equipollenti)", si rinvengono le affermazioni che sono ammissibili non solo "dichiarazioni, attestazioni, ecc. redatte" anche in epoca successiva" e "le lettere di assunzione e di licenziamento, i benserviti", bensi pure "le buste paga, i libretti di lavoro, gli estratti dei libri paga e matricola" e persino "tutti i documenti che, comunque, abbiano attinenza con il rapporto di lavoro dichiarato".
In questo senso - almeno limitatamente al "fatto" sub c) - si rivela orientato anche l'INPS. Nelle gia menzionate "istruzioni di servizio", infatti, è dato leggere che, ove "sia stata dimostrata l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro dichiarato, nonché la qualifica rivestita", ma manchi la "prova documentale dell'ammontare della retribuzione, le domande ex art. 13 possono essere accolte sulla base di altri elementi, ugualmente idonei a dimostrare l'importo, come, ad esempio, le risultanze degli appositi contratti collettivi all'epoca vigenti, le tabelle degli stipendi fissate nell'ambito aziendale, il taglio delle marche applicate per periodi immediatamente precedenti o successivi a quelli oggetto della costituzione di rendita, il taglio delle marche applicate a favore di lavoratori che, all'epoca prestavano servizio nella stessa azienda e con la qualifica rivestita da colui che ha subito l'omissione contributiva e, in ultimo, le dichiarazioni di responsabilità rese dagli interessati ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 5".
Alla luce delle suesposte considerazioni deve dirsi priva di fondamento la specifica censura, che il Pretore di Arezzo ed il Tribunale di Torino formulano anche in ordine alla prova dell'ammontare della retribuzione, lamentando l'uno che il lavoratore "non può mai provare documentatamente la misura della retribuzione", e sostenendo più diffusamente l'altro: che "il lavoratore si trova in grandissima difficoltà di provare con documenti scritti di data certa, sia il fatto non negoziale dell'avvenuta prestazione del lavoro, della sua durata e tanto più della misura della retribuzione"; che "la prova (anche) della misura della retribuzione può essere data esclusivamente mediante documenti di data certa"; che è "praticamente impossibile, se non addirittura impossibile" offrire la prova della retribuzione; che "la prova scritta con data certa è richiesta per la misura della retribuzione".
13 della legge n. 1338 del 1962, pur mirando ad attuare il menzionato precetto costituzionale, in realtà pone condizioni tanto onerose, da rendere impossibile l'applicazione dell'istituto. Valgono pertanto, nei confronti di questo motivo, gli stessi argomenti in precedenza esposti a riguardo della censura formulata in riferimento all'art. 24 Cost.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi di cui alle ordinanze in epigrafe:
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1974.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.