Pronuncia 7/1984 — Rel. Giovanni Conso
ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 699 del codice penale (Porto abusivo di armi), in relazione all'art. 54 del D.P.R. 20 marzo 1953, n. 112, tabella Allegato A (Testo unico delle leggi vigenti in materia di tasse sulle concessioni governative), all'art. 15 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalità), ed all'art. 8 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 (Disciplina delle tasse sulle concessioni governative), promossi con le seguenti ordinanze:
657 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 311 del 12 novembre 1980.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1983 il Giudice relatore Giovanni Conso.
Rilevato che il Pretore di Dorgali, con dieci ordinanze, di identico contenuto, emesse la prima il 28 gennaio 1977, otto il 26 ottobre 1977 e l'ultima il 18 novembre 1977, ha denunciato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, l'illegittimità dell'art.
699 cod. pen., in relazione all'art. 54 del D.P.R. 20 marzo 1953, n.
112, tabella Allegato A, ed all'art. 15 della legge 14 ottobre 1974, n.
497, nella parte in cui reprime penalmente l'omesso pagamento della tassa di concessione governativa per la licenza di porto d'armi anche per uso di caccia; e che analoga questione è stata sollevata dal Pretore di Olbia, con ordinanza del 28 marzo 1980, in relazione anche all'art. 8 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641; ritenuto che i giudizi devono essere riuniti e congiuntamente decisi: considerato che le ordinanze di rimessione non adducono alcuna motivazione in ordine alla rilevanza della proposta questione, né contengono il minimo riferimento al caso di specie, restando in tal modo eluso il precetto dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che fa obbligo al giudice a quo di esporre nel provvedimento di rimessione termini e motivi della questione (v., da ultimo, ordinanze nn. 299, 298, 281, 259, 258 e 257 del 1983).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 699 cod. pen., in relazione all'art. 54 del D.P.R. 20 marzo 1953, n. 112, tabella Allegato A, all'art. 15 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, ed all'art. 8 D.P.R.
26 ottobre 1972, n. 641, sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.