Pronuncia 89/1984 — Rel. Francesco Saja
ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 15 bis della legge 25 marzo 1982 n. 94 (Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti) promossi con ordinanze emesse il 5 maggio 1982 dal Pretore di Parma il 10 maggio 1982 dal Pretore di Firenze, il 14 giugno 1982 dal Pretore di Milano, il 24 settembre 1982 dal Pretore di Bologna, il 20 luglio, il 2 ottobre e il 2 novembre 1982 dal Pretore di Roma, il 15 novembre 1982 dal Pretore di Terni, il 10, 21 e 23 dicembre 1982 dal Pretore di Roma, il 4 febbraio e il 3 marzo 1983 dal Pretore di Bergamo, iscritte ai nn. 479, 548, 712, 778, 802, 878 e 903 del reg. ord. 1982 e ai nn.12, 98, 118, 160, 274, 275 e 320 del reg. ord. 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica al n. 338 dell'anno 1982, ai nn. 25, 74, 88, 101, 149, 163, 184, 212 e 239 dell'anno 1983.
Visto l'atto di costituzione di Pettirossi Giovanni ed altri, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 22 novembre 1983 il Giudice relatore Francesco Saja; uditi l'avvocato Gabriella Zavattaro Ardizzi per Pettirossi Giovanni ed altri e l'Avvocato generale dello Stato Paolo Cosentino per il Presidente del Consiglio dei ministri. :
Il Pretore osservava che, trattandosi nella specie di contratto non soggetto a proroga nel momento dell'entrata in vigore della legge ult. cit., e perciò non rientrante nella categoria di locazioni previste dal detto art. 67 bensì in quella considerata nel successivo art. 71, il conduttore non poteva invocare l'ulteriore proroga legale disposta dal citato art. 15 bis, la cui legittimità costituzionale appariva dubbia, appunto, in quanto esso limitava l'ulteriore proroga alla prima delle due categorie ora nominate e non l'estendeva alla seconda.
Quanto alla rilevanza, il magistrato rimettente notava che, secondo una recente sentenza (n. 5841 del 1981) della Cassazione, alla prima scadenza di qualsiasi locazione non abitativa, anche se soggetta alla disciplina transitoria della l. n. 392 del 1978, il locatore era obbligato a rinnovarla, salvo che ricorresse uno dei casi tassativamente previsti dall'art. 29 l. cit.. L'accoglimento di questa tesi avrebbe comportato che, non essendo stato invocato dal locatore alcuno dei detti casi, il conduttore nella specie avrebbe avuto diritto alla rinnovazione della locazione e l'art. 15 bis cit. sarebbe stato comunque inapplicabile. Il Pretore affermava tuttavia di non condividere l'orientamento della Cassazione e perciò riteneva rilevante la questione.
Lo stesso giudice riteneva inoltre di dover respingere l'eccezione di irrilevanza fondata sull'essere la norma denunciata comunque inapplicabile al rapporto de quo, già scaduto prima dell'entrata in vigore di essa.
Quanto al merito, al Pretore sembrava che l'applicabilità dell'art. 15 bis ai contratti "prorogati" (art. 67 cit.) e non a quelli "non prorogati" (art. 71 cit.) fosse priva di giustificazione e perciò determinasse, sia tra conduttori sia tra locatori, una disparità di trattamento contrastante col principio di eguaglianza: al riguardo egli considerava infatti che la maggior parte dei contratti cosiddetti "non prorogati" aveva avuto pur sempre un prolungamento coattivo della durata ai sensi del più volte citato art. 71, onde non poteva ritenersi ragionevole trattare quei contratti in modo diverso da quelli "prorogati".
Fimpa c. Bompadre (in G. U. n. 101 del 13 aprile 1983, reg. ord. n.
802 del 1982), e 2 novembre 1982, s.r.l. Rovima e. s.r.l. Morris sport (in G. U. n. 149 del io giugno 1983, reg. ord. n. 878 del 1982); 10 dicembre 1982, Figus Diaz c. s.p.a. NBA (in G. U. n. 184 del 6 luglio 1983, reg. ord. n. 98 del 1983); 23 dicembre 1982, s.r.l. Piave 63 c.
Grazioli (in G. U. n. 184 del 6 luglio 1983, reg. ord. n. 118 del 1983), e 21 dicembre 1982, Pettirossi c. Impresa Officina edizioni (in G. U. n. 212 del 3 agosto 1983; reg. ord. n. 160 del 1983); di Terni 15 novembre 1982, Tamburini c. SIP (in G. U. n. 163 del 15 giugno 1983, reg. ord. n. 12 del 1983), di Bergamo, io febbraio 1983, s.r.l. Bugini Marmi c. Valentini (in G. U. n. 212 del 3 agosto 1983, reg. ord. n. 274 del 1983), 4 febbraio 1983, Piatti c. Ghezzi (in G. U. n. 212 del 3 agosto 1983, reg. ord. n. 275 del 1983): qui il Pretore si poneva la stessa questione di rilevanza di cui all'ordinanza del Pretore di Parma; ancora di Bergamo, 3 marzo 1983, Ferrari c. Benatelli (in G. U. n. 239 del 31 agosto 1983, reg. ord. n. 320 del 1983).
Con l'ordinanza 2 ottobre 1982, Canigliai c. De Benedetti Bonaiuto (in G. U. n. 149 del 1 giugno 1983, reg. ord. n. 903 del 1983), il Pretore di Roma, trattandosi di contratto prorogato ex art. 67 l. n.
392 del 1978, solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 bis l. n. 94 del 1982 con riferimento all'art. 3 Cost. in quanto esso dispone l'ulteriore proroga e non già in quanto non la estende alle locazioni di cui all'art. 71 l. n. 392 cit.: in altre parole, mentre in tutte le altre ordinanze viene perseguita un'estensione dell'ulteriore proroga attraverso una sentenza additiva, con la presente ordinanza se ne chiede la totale cancellazione.
Il Pretore ravvisa poi una violazione del principio di eguaglianza anche nell'essere state assoggettate al medesimo trattamento le diverse situazioni dei conduttori con aziende o attività più redditizie rispetto a quelli con attività meno redditizie.
Rilevava il Pretore che con le sentenze n. 3 e 225 del 1976 la Corte costituzionale aveva ritenuto legittimo il regime di proroghe legali delle locazioni e di blocco dei canoni, continuamente rinnovato, solo in quanto eccezionale e transitorio. Il nuovo ricorso del legislatore ad una proroga legale, pur dopo l'entrata in vigore della legge n. 392 del 1978 che avrebbe dovuto dare una sistemazione definitiva alla materia. escludeva il carattere di eccezionalità e di transitorietà della proroga, e ledeva perciò, secondo l'ordinanza di rimessione, il diritto di proprietà del locatore sull'immobile.
Esso sembrava pregiudicare senza fini di utilità sociale anche il diritto di iniziativa economica privata.
Nel merito l'interveniente escludeva che la norma impugnata contrastasse col principio di eguaglianza, in quanto il suo carattere straordinario ed eccezionale ne giustificava pienamente la limitazione alle locazioni previste dall'art. 67 della legge sull'equo canone. Il rilevato carattere eccezionale e straordinario escluderebbe anche la fondatezza della questione relativa all'eguale trattamento dei conduttori più o meno abbienti nonché di quelle sugli artt. 41 e 42 Costituzione.
Nella causa relativa all'ordinanza n. 160 del 1983 intervenivano le parti private locatrici, sostanzialmente riportandosi alle argomentazioni dell'Avvocatura dello Stato.
Passate in rassegna le numerose leggi, succedutesi nel tempo, di proroga delle locazioni non abitative, l'interveniente osserva come i contratti in corso al momento di entrata in vigore della l. n. 392 del 1978 e non soggetti a proroga - ossia quelli di cui all'art. 71 della stessa legge - costituiscono ipotesi "del tutto marginali e statisticamente insignificanti" mentre i contratti cosiddetti prorogati
Limitare a questi ultimi l'ulteriore proroga e fissarne la misura massima dei canoni è stato non irragionevole, ma anzi necessario, sia per evitare gli effetti inflazionistici di un incontrollato aumento dei canoni, già bassi per effetto della sopra ricordata legislazione vincolistica, sia per tutelare la continuità di aziende che operano da molto tempo sul mercato. :
Successivamente l'art. 15 bis l. 25 marzo 1982 n. 94, di conversione del D.L. 25 gennaio 1982 n. 9, ha, nel primo comma, ulteriormente prorogato di due anni le scadenze delle locazioni di immobili non destinati ad uso abitativo limitatamente a quelle già soggette a proroga (e cioè le locazioni previste dalle lettere a), b) e c) del cit. art. 67), nulla disponendo invece per quelle non soggette a proroga, considerate nell'art. 71.
A detta norma dell'art. 15 bis attengono i rilievi delle ordinanze di rimessione, le quali dubitano della sua legittimità costituzionale sotto diversa e opposta angolazione. Una (e cioè quella n. 903/82 del pretore di Roma) ne assume l'incostituzionalità per le ragioni che verranno appresso specificate, per cui essa dovrebbe essere eliminata dal nostro ordinamento. Le altre, invece, sul presupposto della sua legittima sussistenza, eccepiscono che essa, limitando senza alcuna valida giustificazione la sua previsione ad alcune delle locazioni anzidette - ossia a quelle previste dall'art. 67 cit. - non la estende, come avrebbe dovuto, a quelle indicate nell'art. 71, che i magistrati rimettenti ritengono assimilabili alle prime: con tale gruppo di ordinanze si invoca perciò una sentenza additiva, diretta ad eliminare la discriminazione, che viene considerata irrazionale.
L'Avvocatura dello Stato ha eccepito l'inammissibilità per irrilevanza nel giudizio a quo della questione sollevata dal pretore di Parma (ord. n. 479/82) e relativa alla mancata estensione della ulteriore proroga disposta dall'art. 15 bis alle locazioni di cui all'art. 71 legge n. 392/1978; deduce l'Avvocatura che nella specie il contratto era scaduto anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione 25 marzo 1982 n. 94 (l'art. 15 bis non esisteva nell'originario decreto - legge, ma venne introdotto in sede di conversione); sicché esso, anche in caso di una previsione normativa nel senso auspicato dall'ordinanza di rimessione, sarebbe escluso dalla proroga: infatti, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, le norme sopravvenute nel corso del processo non sono applicabili a quei rapporti, che, a causa della già avvenuta scadenza, perdurano soltanto in fatto.
Nella discussione orale l'Avvocatura ha esteso la medesima eccezione anche alla questione sollevata dal pretore di Milano (ord. n.
712/82), deducendo che anche in questo caso vi sarebbe stata una scadenza anteriore alla entrata in vigore della legge.
L'eccezione non può chiaramente trovare accoglimento, giacché, come giurisprudenza costante, non spetta a questa Corte, nella valutazione della rilevanza delle questioni il riesame e il controllo degli elementi a base del giudizio principale che rientrano nell'esclusivo potere del giudice a quo.
La medesima considerazione si impone anche con riguardo alla eccepita irrilevanza della questione relativa all'orientamento giurisprudenziale secondo cui alle locazioni soggette al regime transitorio si applicherebbero gli artt. 28 e 29 legge n. 392/1978, concernenti le rinnovazioni del contratto alla prima scadenza (applicabilità che, peraltro, è stata inequivocabilmente esclusa da successive pronunce della Corte di Cassazione).
Invero, il riferimento a tale ultima disposizione tende nell'ordinanza in esame non già alla detta estensione essendo, per contro, diretto a dare ulteriore sostegno alla dedotta illegittimità della norma denunciata, che si sarebbe occupata inadeguatamente e irrazionalmente del fenomeno.
La pronuncia additiva a cui accenna l'Avvocatura è bensì chiesta nelle altre tredici ordinanze di rimessione, ma non n quella in esame, sicché va senz'altro esclusa la prospettata contraddittorietà e quindi la dedotta causa di inammissibilità.
Con essa il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale della norma del ricordato art. 15 bis l. 25 marzo 1982 n. 94, la quale contrasterebbe:
La Corte, peraltro, ha avvertito che, appunto in dipendenza di tale natura, la normativa de qua non poteva perdurare illimitatamente senza trasformare il regime del blocco in una disciplina ordinaria, la quale non avrebbe tutelato in maniera adeguata il diritto di proprietà, violando così l'art. 42 della Costituzione. Conseguentemente con varie pronunce (e in particolare con le decisioni nn. 3 e 225 del 1976) essa ha sollecitato il legislatore ordinario ad approntare, nel pieno rispetto del cit. art. 42 Cost., una disciplina organica e permanente nella materia; disciplina che, dopo vari rinvii, è stata emanata mediante la cit. legge 27 luglio 1978 n. 392. Con essa fu instaurato un regime diverso da quello del blocco e vennero emanate le necessarie norme transitorie, le quali hanno inciso anch'esse sulla durata del rapporto locatizio, in quanto dirette a regolare il passaggio necessariamente graduale dalla precedente alla nuova disciplina.
Appunto al profilo di ordine transitorio, ossia a quello considerato dall'art. 67, si riferisce la norma impugnata la quale, come si è detto, ha ulteriormente prorogato di due anni le scadenze ivi stabilite per le locazioni non abitative e già soggette a proroga.
Indubbiamente tale proroga costituisce una non lieve anomalia nel quadro normativo conseguente alla cit. legge n. 392/78 e va sottolineato come trattasi dell'unica volta in cui il legislatore ha ritenuto di poter derogare alla nuova normativa con l'introdurre un'ulteriore proroga del rapporto locativo: non sono mancate invero successive disposizioni legislative per venire incontro alle singole e concrete esigenze dei conduttori, ma esse hanno avuto per oggetto soltanto il termine per l'esecuzione del provvedimento di rilascio e quindi si pongono su un piano completamente diverso.
L'anomalia, come opportunamente e con ricchezza di riferimenti ricorda l'ordinanza de qua, venne rilevata in sede di lavori preparatori alla Camera dei Deputati e da più parti vennero espresse preoccupazioni sulla legittimità costituzionale della norma in relazione alle note decisioni di questa Corte. Ciò nonostante, prevalse l'orientamento positivo sulla base del determinante rilievo che da quell'anno (1982) avrebbe avuto inizio la massiccia scadenza di un notevole numero di locazioni di immobili non destinati ad abitazione (art. 67, primo comma lett. a), senza che fosse stata predisposta alcuna delle misure indispensabili per non turbare l'equilibrio del mercato, il che avrebbe potuto determinare pericolose conseguenze sul livello dei prezzi e quindi sul fenomeno inflattivo e, in genere, sull'economia nazionale.
In altri termini, la proroga fu disposta soltanto per adeguare la disciplina transitoria che, a contatto con la realtà, si era rilevata insufficiente. Di ciò si ebbe piena consapevolezza durante i lavori preparatori, nei quali fu chiarito che si trattava di una misura del tutto eccezionale, dovuta ad esigenze di mera natura temporanea ed inerente quindi ad una situazione assolutamente irripetibile (cfr. l'ordine del giorno n. 9/3108/2). E appunto in relazione al ricordato carattere della norma, e quindi al fine di bilanciare in qualche modo lo straordinario sacrificio imposto al locatore, furono concessi notevoli aumenti del canone, oltre al recupero, a partire dal secondo anno, della svalutazione monetaria frattanto maturata.
Tutto ciò considerato, la Corte, pur avvertendo le serie preoccupazioni e perplessità che la norma impugnata può destare, ritiene tuttavia di escluderne l'illegittimità costituzionale in quanto essa risulta sostanzialmente diretta a costituire l'ultimo e definitivo anello di congiunzione della graduale attuazione della nuova disciplina, senza che possa consentirsi un ulteriore analogo intervento legislativo.
Premesso, invero, che l'autonomia negoziale non è, come tale, elevata a diritto costituzionalmente garantito, salve specifiche previsioni, qui non ricorrenti, va osservato che il richiamo all'iniziativa economica privata non sembra pertinente, in quanto nella specie non viene dedotta alcuna attività produttiva del locatore, ma si verte soltanto in tema di godimento di un bene, quale l'immobile dato in locazione: sicché la norma applicabile è quella, sopra esaminata, dell'art. 42 Cost., specificamente relativo allo statuto della proprietà privata. Il che rende superfluo rilevare che, essendo anche l'iniziativa economica ammessa nei limiti dell'utilità sociale, gli argomenti sopra esposti a proposito del diritto di proprietà escluderebbero analogamente l'illegittimità costituzionale della norma sotto l'angolo visuale del ricordato art. 41 Cost..
Ma qui appare evidente come venga in gioco il potere discrezionale del legislatore relativo alla valutazione delle situazioni che, in relazione al mercato delle locazioni, richiedevano una modificazione della disciplina transitoria precedentemente disposta dalla l. n.
392/1978: valutazione che consentiva logicamente la possibilità di introdurre delle distinzioni, ovvero, come è avvenuto, di emanare una disciplina indiscriminata sul ritenuto presupposto di una generale ed analoga esigenza.
Si tratta quindi di una scelta politico - economica che, come tale, si sottrae al sindacato della Corte (art. 28 legge 11 marzo 1953 n.
Il problema è analogo a quello delle altre tredici ordinanze, sebbene queste lo abbiano sollevato per dedurne una diversa conseguenza e cioè non già al fine di far cadere la norma impugnata (l'art. 15 bis), ma per eliminarne la limitazione all'art. 67, attualmente esistente, ed estendere così la proroga anche alle locazioni di cui al citato art. 71.
La denunziata irrazionale disparità, ad avviso della Corte, non sussiste.
In proposito va premesso che le locazioni di cui all'art. 71 sono soltanto:
Ora rispetto a tali due ipotesi non è ipotizzabile una comune data di cessazione del rapporto, in quanto esse per la loro varietà non sono suscettibili di essere ricondotte ad una comune scadenza; a differenza dei contratti ex art. 67, rispetto ai quali la cessazione fissata uniformemente nelle lettere a), b) e c) (sia pure con la possibilità di qualche mese di differenza in relazione al disposto del secondo comma) consentiva una concreta valutazione ed indusse perciò il legislatore a considerare inadeguata la disciplina transitoria fissata nella l. 392/1978. Tra le due categorie di contratti sussiste, invero, una profonda eterogeneità rispetto al termine finale del rapporto, il quale sta alla base della disposta proroga: termine che nei casi previsti dall'art. 67 è determinato e quindi idoneo ad essere oggetto di una valutazione complessiva, ma è incerto nell'ipotesi dell'art. 71 e pertanto non idoneo ad incidere nel quadro della disciplina transitoria (possono esserci addirittura casi di contratti con scadenza stabilita convenzionalmente dalle parti oltre lo stesso termine di proroga).
E ciò, a parte il fatto statisticamente accertato che i contratti non soggetti a proroga costituiscono un numero molto limitato, per cui può ritenersi che il legislatore, nella sua discrezionale valutazione economico - sociale, ne abbia considerato adegtuata la regolamentazione transitoria precedentemente stabilita e quindi non necessaria una loro modifica.
Al problema è d'uopo dare quindi soluzione negativa e perciò risultano non fondate sia l'ultima questione posta dall'ordinanza n.
903/1982 sia la questione prospettata dalle altre tredici ordinanze.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 15 bis l. 25 marzo 1982 n. 94 sollevate con le ordinanze indicate in epigrafe dai Pretori di Parma, Firenze, Milano, Bologna, Roma, Terni e Bergamo in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.