Pronuncia 134/1985 — Rel. Oronzo Reale
ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 244, comma secondo, del codice civile in relazione all'art. 235, comma primo, n. 3, stesso codice e dell'art. 263 codice civile, promossi con le seguenti ordinanze:
Visti gli atti di costituzione di Condoleo Domenico e di Norrito Giacomo nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 5 febbraio 1985 il Giudice relatore Oronzo Reale; udito l'avv. Pietro Morganti per Norrito Giacomo. :
Rilevava all'uopo il tribunale che se corrisponde a verità la maggiore difficoltà del figlio di conoscere i fatti che determinano la mera apparenza del rapporto di paternità, pure, come nel caso soggetto al suo giudizio, non possono escludersi ipotesi in cui il presunto padre possa incolpevolmente ignorare quegli stessi fatti e venirne a conoscenza solo in seguito; la norma che dispone come il termine per chiedere il disconoscimento decorre per il padre dalla nascita del figlio ovvero, in determinati casi, dalla conoscenza di tale nascita mentre per il figlio decorre dal compimento della maggiore età o dal momento in cui questi viene a conoscenza dei fatti che renderebbero ammissibile il disconoscimento, sarebbe pertanto lesiva dell'art. 3 della Costituzione in quanto creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra presunto padre e figlio e colliderebbe anche con l'art.
24 della Costituzione, atteso che verrebbe ingiustificatamente limitato il diritto di difesa.
Il fatto che con la sentenza n. 249 del 1974 la Corte avesse pronunciato negativamente sulla medesima questione non sarebbe di ostacolo alla riproposizione della stessa, atteso che nel frattempo è entrata in vigore la nuova disciplina del diritto di famiglia che ha dato largo spazio al favor veritatis che in numerosi casi ha costituito il motivo ispiratore di più disposizioni, soppiantando il criterio ispiratore del favor legitimitatis, presente nella normativa previgente.
Si costituiva la parte Domenico Condoleo che, nel chiedere l'accoglimento della questione, si rifaceva, con memoria presentata nell'imminenza della trattazione, ad altra ordinanza dello stesso tribunale, facendone proprie le ragioni ivi contenute.
Secondo il tribunale di Torino, sarebbe quanto meno opinabile che i bisogni di assistenza familiare del figlio minore possano trovare adeguata soddisfazione nell'ambito di una famiglia in cui la sua posizione è da considerarsi irrimediabilmente falsa e certamente anomala.
Osservava il tribunale che l'art. 244, comma secondo del codice civile (in relazione all'art. 235, comma primo, n. 3, stesso codice), laddove impedisce al marito, in forme irragionevoli, di far valere in giudizio l'adulterio della moglie, anche successivamente al decorso dell'anno dalla nascita del figlio legittimo e, conseguentemente, di proporre l'azione entro un anno dal momento in cui viene a conoscenza del fatto adulterio, onde disconoscere la propria paternità del figlio medesimo, violerebbe il disposto degli artt. 24, comma primo, e 3, comma primo, della Costituzione.
A sostegno di tale asserzione, il Collegio rileva che l'aver riconosciuto (art. 235 c.c.) all'adulterio della moglie la dignità di fatto atto a fondare la richiesta di disconoscimento senza nel contempo prevedere che lo stesso fatto possa essere giudizialmente addotto come causa di disconoscimento, se non nel termine di un anno (art. 244 c.c.) dalla nascita (o dalla conoscenza di essa) lederebbe ad un tempo e l'art. 24, comma primo, della Costituzione, in quanto sarebbe denegata la possibilità di agire giudizialmente a tutela del diritto al disconoscimento, e l'art. 3, comma primo, della Costituzione, in ragione di una irrazionalità intrinseca della normativa.
Sotto quest'ultimo profilo il Collegio osserva che se l'adulterio è, dallo stesso art. 244 c.c., considerato fatto di difficile conoscibilità per il figlio (donde la previsione normativa di decadenza solo dopo un anno dalla conoscenza di esso), non è ragionevole considerarlo di facile agnizione neppure per il padre; e che, se la prova della conoscenza di esso è difficile da darsi, del pari è difficile se riferita alla nascita; eppure quest'ultima è consentita dallo stesso art. 244 c.c..
Discende direttamente dalla nuova formulazione dell'art. 235 c.c., d'altro canto, che l'evoluzione giurisprudenziale concernente le prove ematologiche e genetiche della paternità in tanto ha un senso in quanto queste possono servire concretamente all'accertamento della verità biologica; tale dato risulterebbe vanificato dalla prefissione di un termine di decadenza legato ad un fatto di per sé neutro, quale la nascita, insensibile ai successivi apprendimenti di realtà effettuali da parte di uno dei titolari dell'azione di disconoscimento.
Tenuto conto del fatto che la giurisprudenza ordinaria è ormai consolidata nel riconoscere valore di prova certa agli esami ematologici ed alle prove genetiche escludenti la paternità, si afferma che il rapporto biologico di paternità-filiazione deve essere considerato diritto inviolabile ai sensi dell'art. 2 della Costituzione, atteso che l'art. 29 della Costituzione (che tutela la famiglia come società naturale) consente di ritenere che il suddetto rapporto abbia dignità costituzionalmente riconosciuta; a tale conclusione si potrebbe pervenire argomentando a contrario dalla norma di cui all'art. 30 della Costituzione, secondo cui se è consentito al legislatore ordinario di porre limiti alla prova del riconoscimento di paternità, tale facoltà non è invece prevista per il disconoscimento che da quello è cosa diversa.
Né potrebbe essere revocato in dubbio che, nella confluenza tra i diritti del padre all'accertamento dello status biologico e quello del figlio alla tutela ed alla conservazione del rapporto familiare, debba essere il primo a prevalere: ciò in quanto il rapporto biologico paternità-filiazione deve essere considerato una situazione soggettiva preliminare, perché attinente ad una insopprimibile dimensione umana, tale da costituire presupposto per l'esercizio di diritti inviolabili e di doveri inderogabili spettanti ai soggetti interessati.
Osserva all'uopo il tribunale di Torino che il limite al disconoscimento di paternità, nelle forme stabilite dal legislatore del 1975, appare attualmente irragionevole nel fine perseguito in quanto non fondato su di una corretta e completa analisi dell'esperienza sociale assunta a fondamento della disciplina stessa.
Per vero, se non v'ha dubbio che la tutela del minore sia valore che ha tutela costituzionale, parrebbe incongruo affidarla alla permanenza in una famiglia in cui il minore stesso verrebbe a trovarsi in una situazione falsa e psicologicamente difficile; tanto varrebbe a dimostrare che la prevalenza accordata in questo caso al favor legitimitatis non sarebbe il mezzo più idoneo a salvaguardare quei valori che si ritengono in ipotesi maggiormente meritevoli di tutela.
Consapevole che una siffatta prospettazione potrebbe apparire parzialmente irrilevante, in quanto la norma denunciata copre anche l'ipotesi dell'impotenza del marito, il Collegio rimette al giudizio della Corte, nel caso di accoglimento di siffatto profilo, qualunque determinazione al riguardo, anche in applicazione dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953.
Rileva ancora il Collegio che nelle conclusioni definitive il curatore del minore "chiede accogliersi la domanda proposta dall'attore" sicché potrebbe ritenersi che lo stesso curatore abbia inteso proporre in nome e per conto del minore una autonoma domanda di disconoscimento. Ma, sul punto, il Collegio stesso rileva che il curatore del figlio minore infrasedicenne, convenuto quale litisconsorte necessario nel giudizio di disconoscimento "non ha il potere di proporre una autonoma domanda di disconoscimento" atteso che il relativo diritto di azione attribuito al figlio dalla legge non è stato ancora acquistato da quest'ultimo (al momento della nomina del curatore, il minore non aveva ancora due anni).
In nessuno dei due giudizi si è avuto intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.
Osserva al riguardo il Collegio che la norma denunciata, a differenza di quanto prevede l'art. 244 c.c. per il disconoscimento del figlio legittimo, non solo non prevede termini brevi di decadenza, ma anzi sancisce l'imprescrittibilità dell'azione: da ciò discende che il figlio naturale riconosciuto soffre un trattamento deteriore rispetto al figlio legittimo, atteso che il primo può vedersi privato "ad libitum", in qualsiasi momento della sua vita, del proprio status da parte dell'autore del riconoscimento.
Ad avviso del Collegio, tale normativa contrasta in maniera palese con l'art. 30 della Costituzione, laddove tale norma sancisce che la legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
Da quanto si evince dai fatti di causa, contenuti nell'ordinanza di rimessione, e da esplicita motivazione al riguardo, contenuta solo nella seconda ordinanza, emerge chiaramente la rilevanza della questione.
Neanche in questi ultimi giudizi si è avuto intervento del Presidente del Consiglio dei ministri. :
Stante la connessione delle questioni, appare dunque opportuna la riunione dei giudizi e la loro decisione con unica sentenza.
1980 e n. 1044 del reg. ord. 1983) chiamano la Corte a decidere se sia costituzionalmente legittimo l'art. 244 c.c., testo novellato dalla legge n. 151 del 1975, nella parte in cui (secondo comma) fa decorrere per il padre il termine di un anno per proporre l'azione di disconoscimento dalla nascita, o dalla conoscenza della nascita del figlio, e non dal giorno in cui il padre venga, anche successivamente, a conoscenza dell'adulterio della moglie nel periodo del concepimento.
La prima delle dette ordinanze, essendo stata pronunciata anteriormente alla sentenza n. 64 del 1982 della Corte costituzionale, propone la questione negli stessi termini nei quali era stata sottoposta alla Corte con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, sul rilievo che "mentre il detto termine decorre per il padre dalla nascita del figlio oppure, in determinati casi, dal giorno della conoscenza di tale nascita, per il figlio, invece, decorre dal compimento della maggiore età o dal momento in cui viene a conoscenza dei fatti che rendono ammissibile il disconoscimento", differenza che al giudice rimettente non pare del tutto giustificata (anche se è vero "che normalmente il figlio ha maggiore difficoltà di conoscere tali fatti rispetto al padre"); sicché "non si comprende come tali eventualità ", cioè la conoscenza tardiva dei fatti, "siano state pretermesse dal legislatore, nella disciplina della decorrenza del termine dell'azione, per quanto riguarda il padre e ciò quando le stesse eventualità sono state tenute ben presenti per il figlio".
Con la seconda ordinanza (n. 1044 del reg. ord. 1983), il tribunale di Torino (lett. C del dispositivo) propone la questione di legittimità costituzionale "dell'art. 244, comma secondo, c.c. ... rispetto al successivo terzo comma dello stesso articolo, nella parte in cui, non determinando anche per il marito, così come per il figlio, la decorrenza dei termini per proporre l'azione di disconoscimento, stabilisce una irrazionale discriminazione tra gli eguali diritti del padre e del figlio all'accertamento biologico di paternità- filiazione", cioè sostanzialmente in termini di violazione del principio di eguaglianza. Ma la propone altresì (lett. A del dispositivo), "per violazione del congiunto disposto degli artt. 24, comma primo e 3, comma primo Cost." per la parte in cui l'art. 244, comma secondo, c.c., "irragionevolmente non predispone per il marito il diritto di provare l'adulterio della moglie, anche successivamente al decorso dell'anno dalla nascita del figlio legittimo, e di proporre, quindi, l'azione entro un anno dal momento in cui viene a conoscenza dell'adulterio stesso, al fine di disconoscere la paternità del figlio medesimo"; e ancora la propone (lett. B del dispositivo) con riferimento agli artt. 2 e 3, comma primo, in relazione agli artt. 24, comma primo, 29, comma primo, 30, commi primo, terzo e quarto della Costituzione, per la parte in cui l'art. 244, comma secondo, c.c., "impedendo al marito, in forme irragionevoli, di far valere l'adulterio della moglie, contrasta con il diritto inviolabile del padre a fare accertare giudizialmente il rapporto biologico di paternità nei confronti del figlio legittimo".
La questione, sollevata in relazione al testo novellato dell'art.
244 (e dell'art. 235) c.c., a seguito di domanda di disconoscimento fondata sull'adulterio della moglie conosciuto dal marito successivamente alla scadenza del termine di un anno decorrente dalla nascita o dalla notizia di essa, fu affrontata nuovamente nella sentenza n. 64 del 1982. La Corte riconobbe che "nel modificare (con la riforma del diritto di famiglia) le disposizioni degli artt. 235 e 244 c.c., il legislatore del 1975 ha spostato, per così dire, l'accento dal favor legitimitatis al favor veritatis, e di ciò si trova conferma in altre disposizioni del diritto di famiglia"; ma non ritenne che il legislatore avesse voluto accordare al secondo il valore di "un principio assoluto" tale da rendere costituzionalmente illegittimo il diverso trattamento del padre rispetto al figlio (per il quale il termine decorre dall'apprendimento dell'adulterio della madre, anche dopo il compimento della maggiore età da parte di lui), denunciato dal giudice a quo come violatore del principio di eguaglianza. Pertanto la Corte dichiarò "insussistente" la violazione dell'art. 3 della Costituzione e conseguentemente del diritto di difesa proclamato dall'art. 24 della Costituzione, il cui richiamo era strettamente collegato anche nella prospettazione dei giudici a quibus all'art. 3 della Costituzione.
1983, persuadono la Corte che la questione merita di essere riesaminata.
La Corte ritiene peraltro che, mentre dall'art. 30, comma primo, della Costituzione si possono prendere le mosse solo per sottolineare l'importanza, che dal precetto si desume, del rapporto naturale di filiazione, al fine dei diritti-doveri che ne derivano (avendo la stessa Corte avuto occasione nella sentenza n. 118 del 1974, di affermare che per l'applicazione dell'art. 30 della Costituzione occorre che "siano determinati, cioè individuati" i genitori), l'attenzione deve essere concentrata sulla irrazionalità della limitazione, anzi dell'esclusione, nel caso della scoperta dell'adulterio oltre un anno dopo la nascita del figlio, del diritto del padre ad avvalersi della facoltà, che l'art. 235 c.c. gli attribuisce, di provare "che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre, o ogni altro fatto tendente ad escludere la paternità".
In questo caso si può dire che l'azione sia inutiliter data con patente violazione non tanto del diritto di difesa (art. 24, comma secondo, della Costituzione), quanto del diritto di agire in giudizio (art. 24, primo comma).
È opportuno, a questo punto, sottolineare che il rilievo attribuito dal legislatore del 1975, nel nuovo testo dell'art. 235 c.c., all'adulterio della moglie come elemento che facoltizza la prova dell'esclusione della paternità, sta nel fatto che, mentre nella legge precedente l'adulterio era rilevante solo se accompagnato dall'occultamento della gravidanza e della nascita, nel nuovo testo l'adulterio diventa rilevante da solo. Quindi due ipotesi: adulterio o occultamento della gravidanza e della nascita. Rispetto alla seconda ipotesi, il termine accordato al marito per proporre l'azione di disconoscimento decorre sì dal giorno della nascita o, quando il marito era lontano, dal giorno del suo ritorno, ma "in ogni caso se egli prova di non avere avuta notizia della nascita in detti giorni, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto notizia" (art. 244, secondo comma, c.c.).
Rispetto alla prima ipotesi (adulterio), la data di conoscenza non conta più, oppure gratuitamente si presume iuris et de iure quella della nascita o quella della conoscenza di essa. E ciò non soltanto è palesemente irragionevole, ma non appare conciliabile con l'insegnamento della Corte (sentenza n. 14 del 1977) che "la garanzia di cui all'art. 24 della Costituzione deve estendersi alla conoscibilità del momento di decorrenza del termine stesso al fine di assicurarne all'interessato l'utilizzazione nella sua interezza".
Perché per il padre la data di tale conoscenza diventa del tutto irrilevante? Si può osservare, come ha fatto la Corte nella sentenza n. 64 del 1982, che in ciò non si concreti una violazione del principio di eguaglianza, ma è difficile negare la oggettiva irrazionalità della disposizione che impedisce al padre di proporre il disconoscimento dopo essere venuto a conoscenza dell'adulterio, cioè dopo l'avvenimento da cui nasce il suo diritto di azione.
Né per giustificare questo sostanziale diniego del diritto di agire appare sufficiente il rilievo secondo cui la conoscenza della nascita sia un evento di meno aleatoria prova rispetto a quello di conoscenza dell'adulterio.
Un'ulteriore e più puntuale riflessione sul tema porta a considerare che la prova della conoscenza della nascita (quando questa sia stata tenuta celata al marito che era lontano, anche dopo il suo ritorno) possa, in ipotesi, essere altrettanto difficile di quella dell'adulterio.
E, del resto, che non si tratti di prova sempre "aleatoria", e perciò inammissibile, lo riconosce lo stesso legislatore quando ammette il marito a quella prova, purché entro un anno dalla conoscenza della nascita del figlio.
Queste considerazioni tranquillizzano la Corte sulle conseguenze di una dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 244, secondo comma, c.c., nella parte in cui non prevede che per il marito il termine dell'azione di disconoscimento di cui al n. 3 dell'art. 235 c.c. decorre dalla conoscenza dell'adulterio della moglie nel tempo del concepimento, conclusione che comunque è comandata dalla accertata irragionevole violazione del diritto di agire.
Il tribunale di Torino chiede inoltre alla Corte di esaminare, sempre nel caso di accoglimento, l'ipotesi di un'efficacia della dichiarazione di incostituzionalità estesa ai giudizi già definiti.
Ma è evidente l'impossibilità, di accogliere una simile istanza.
1984, il tribunale di Genova dubita della legittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 30, secondo cpv. ("la legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima"), dell'art. 263 c.c. "nella parte in cui non prescrive termini brevi di decadenza per l'esercizio dell'azione e nella parte in cui sancisce l'imprescrittibilità dell'azione medesima". Da ciò deriva infatti, secondo il tribunale rimettente, che il figlio naturale "può vedersi privato, ad libitum, in qualsiasi momento della vita, del proprio stato da parte dell'autore del riconoscimento", mentre il figlio legittimo non può essere disconosciuto se non in termini brevi di decadenza per l'esercizio dell'azione.
Occorre ricordare che l'art. 263 c.c. vige nel testo precedente alla novella n. 151 del 1975, cioè fu dettato dal legislatore del 1942 quando i casi di riconoscibilità dei figli nati fuori del matrimonio erano assai più limitati, essendo esclusa la riconoscibilità dei figli adulterini.
Il tribunale di Genova censura la imprescrittibilità dell'azione di disconoscimento e chiede in sostanza che la Corte all'imprescrittibilità sostituisca "termini brevi di decadenza per l'esercizio dell'azione". E benché richiami, nella sua prospettazione, la diversa previsione legislativa relativa al disconoscimento dei figli legittimi, invoca il solo parametro dell'art. 30 della Costituzione.
A prescindere dalla difficoltà di stabilire un razionale dies a quo per il termine invocato, (infatti il riconoscimento del figlio naturale è un atto di volontà corrispondente normalmente ma non sempre alla convinzione di chi lo opera di essere il genitore naturale, sicché il detto dies a quo potrebbe essere non quello della conoscenza di fatti che escludono la paternità naturale, bensì quello del pentimento di chi ha operato il riconoscimento), sta la decisiva considerazione che non la Corte, ma solo il legislatore, potrebbe stabilire la durata del termine da sostituire all'imprescrittibilità disposta dall'art. 263 c.c..
Trattasi, quindi, secondo la costante giurisprudenza della Corte, di questione inammissibile.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 maggio 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere