Pronuncia 136/1985 — Rel. Guglielmo Roehrssen
ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 10 del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione"), modificato dalla legge 24 luglio 1957, n. 633, nel testo risultante dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 93 del 1979, promossi con le seguenti ordinanze:
296 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 269 dell'anno 1981;
Visti gli atti di costituzione dell'A.T.A.C. e di D'Acuti Giuliano ed altri nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1984 il Giudice relatore Guglielmo Roehrssen. :
Con ordinanza 26 maggio 1980 - emessa nel corso di un procedimento col quale taluni dipendenti dell'ATAC rivendicavano una qualifica superiore a quella riconosciuta loro dall'Azienda - essendo stata eccepita l'improponibilità della domanda stante la tardiva presentazione del reclamo gerarchico, il Pretore di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo e terzo comma del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, nel testo risultante dalla legge 24 luglio 1957, n. 633 e dalla sentenza n. 93/1979 di questa Corte, nella parte in cui non prevede la remissione in termini per la proposizione del reclamo gerarchico, con contestuale sospensione del giudizio ad opera del giudice che rilevi l'improcedibilità del giudizio stesso, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost..
Secondo l'ordinanza di rimessione, in mancanza di apposita declaratoria da parte della Corte costituzionale, l'art. 443 c.p.c. non sarebbe applicabile alla fattispecie e la sentenza n. 93 del 1979 resterebbe improduttiva di effetti concreti. Di qui il permanere della lesione degli artt. 3 e 24 Cost., messa in evidenza da detta sentenza n. 93 del 1979.
Davanti a questa Corte si sono costituiti, fuori termine, i dipendenti dell'ATAC ricorrenti, sostenendo in via pregiudiziale l'irrilevanza della questione, affermando di avere proposto tempestivamente i ricorsi gerarchici. Nel merito hanno chiesto una pronuncia che renda procedibile (oltre che proponibile) la domanda, ancorché i ricorsi gerarchici dovessero ritenersi tardivi.
Si è costituita pure l'ATAC, la quale, pur ritenendo inapplicabile alla fattispecie l'art. 443 c.p.c., ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata.
Con ordinanza 23 febbraio 1981 - emessa nel corso di un giudizio promosso da una dipendente dell'ATAC per ottenere una pronuncia relativa al diritto ad ottenere una promozione - il Pretore di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, come mod. dalla l. 24 luglio 1957, n. 633 nel testo risultante dopo la sentenza n. 93 del 1979 "nella parte in cui sancisce l'improponibilità dell'azione giudiziaria promossa oltre il termine di sessanta giorni dalla definizione del reclamo gerarchico o del termine di 30 giorni per detta definizione".
Secondo il giudice a quo, tale norma contrasterebbe con gli artt. 3 e 24 Cost., determinando un regime di disparità di trattamento ingiustificato:
93/1979, la sanzione è quella della improcedibilità e non più della improponibilità) e gli autoferrotranvieri che abbiano proposto tardivamente l'azione giudiziaria, i quali incorrono, ai sensi della norma in questione, nella decadenza, pur avendo presentato tempestivamente il reclamo gerarchico, risultandone nel complesso, un sistema irrazionale, in cui, venuta meno a seguito della citata sentenza n. 93/1979 l'esigenza di promuovere entro breve termine l'azione giudiziaria, si sancisce pur tuttavia di decadenza la proposizione dell'azione giudiziaria oltre il termine dell'art. 10, ultimo comma R.D. n. 148/1931;
In tale giudizio non vi è stata costituzione di parte né intervento della Presidenza del Consiglio.
Questione analoga è stata proposta con ordinanza 21 gennaio 1981 del Tribunale di Palermo.
Anche in tale giudizio non vi è stata costituzione di parti private.
È invece intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata in quanto:
24 luglio 1957, n. 633 e dalla sentenza n. 93 del 1979 di questa Corte, nella parte in cui sancisce la improponibilità dell'azione giudiziaria promossa oltre il termine di 60 giorni dalla definizione del reclamo gerarchico o del termine di 30 giorni per detta definizione.
Le questioni non sono fondate.
In queste condizioni è ovvio che il dubbio propostosi dal giudice a quo più non sussiste, poiché la giurisprudenza ha già ammesso la applicabilità della disposizione processuale alla quale egli fa riferimento, in tal modo risolvendo nel suo stesso senso il problema.
Anche per la questione di cui sub b) la giurisprudenza della Corte di cassazione è consolidata nel senso che, a seguito della sentenza n.
93 del 1979 di questa Corte, ove l'interessato sia rimasto inerte contro il silenzio rigetto, omettendo di agire nel termine di 60 giorni decorrenti dalla formazione di questo, l'azione giudiziaria è subordinata alla sola prescrizione ordinaria (cfr. per tutte Cass. 15 dicembre 1983, n. 7394): in tal modo il problema posto dai giudici a quibus risulta già risolto in sede interpretativa, sicché non sussiste alcuna violazione degli artt. 3, primo comma, e 24 Cost., nei profili dagli stessi giudici accennati.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondate nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo e terzo comma, del Regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 ("Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione"), modificato dalla legge 24 luglio 1957, n. 633, nel testo risultante dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 93 del 1979, sollevate con le ordinanze in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere