Pronuncia 161/1985 — Rel. Alberto Malagugini
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 5 della legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzioni di sesso) promosso con ordinanza emessa il 15 aprile 1983 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Borriello Pasquale c/il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Napoli, iscritta al n. 783 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60 del 1984.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 5 febbraio 1985 il Giudice relatore Alberto Malagugini; udito l'Avvocato dello Stato Franco Chiarotti per il Presidente del Consiglio dei ministri. :
Decidendo sul ricorso proposto dal Borriello, la Corte di cassazione rilevava essere sopravvenuta, in pendenza del giudizio, la legge 14 aprile 1982, n. 164 recante "Norme in materia di rettificazione e attribuzione di sesso" e che, essendosi già svolte nelle precedenti fasi processuali le essenziali condizioni previste da tale legge (domanda, istruttoria, consulenze tecniche), questa doveva ritenersi di immediata applicazione nel giudizio in corso, ed essa Corte doveva perciò dettare, ai fini della pronuncia definitiva di merito, principi conformi ai nuovi criteri dalla medesima legge introdotti.
Ciò premesso, la Corte, dopo aver osservato che dubbi di costituzionalità erano a suo avviso prospettabili nei confronti di tutte le disposizioni della predetta legge 164/82, riteneva rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 5 della medesima: questioni che perciò sollevava, con ordinanza del 15 aprile 1983, assumendo il contrasto di tali disposizioni con gli artt. 2, 3, 29, 30 e 32 Cost..
La Corte rimettente rilevava innanzitutto che il citato art. 1 della legge, pur se di formulazione vaga e indeterminata ("attribuire ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali") doveva sul piano interpretativo ritenersi tale da legittimare la rettificazione degli atti di stato civile anche nei casi - come quello di specie - di mutamento di sesso del tutto artificiale, nei quali cioè "sulla base di una dichiarata psicosessualità in contrasto con la presenza di organi chiaramente dell'altro sesso, si intervenga, con operazioni demolitorie e ricostruttive, ad alterare gli organi esistenti per conferire al soggetto la mera apparenza del sesso opposto". A tale conclusione la Corte rimettente perveniva assumendo:
Tanto rilevato, la Corte rimettente richiamava i limiti normativi alla disponibilità del proprio corpo (artt. 5 c.c. 579 e 580 c.p., 32 cpv. Cost.), ed assumeva che le citate norme costituzionali (artt. 2, 3, 29, 30, 32) tutelano la persona umana "soprattutto nella sua vita di relazione", e che sotto questo profilo andavano considerate le implicazioni che un'alterazione meramente artificiale del sesso può comportare sia rispetto alle "persone che entrano in rapporto" con il soggetto, sia rispetto ai diversi doveri e comportamenti che ne conseguono "(basti pensare al servizio militare ed agli stabilimenti penitenziari)". Ad avviso della Corte di cassazione, inoltre, il legislatore avrebbe travalicato i "limiti in ordine al matrimonio" discendenti dalla tutela della famiglia come società naturale e segnalati nella citata sentenza 98/79. I mutamenti artificiali di sesso comportano infatti un'inversione del ruolo naturale di uno dei coniugi e, determinando uno squilibrio nella diversità di figure genitoriali necessarie ad un normale svolgimento della vita familiare, consentirebbero a costui di sottrarsi ai suoi fondamentali doveri nei confronti dei figli.
D'altra parte la legge, determinando lo scioglimento del precedente matrimonio (con conseguente alterazione dell'istituto del divorzio) e consentendo al transessuale di contrarne uno nuovo - senza che il coniuge possa conoscerne lo status anagrafico originario - legittimerebbe la celebrazione di un matrimonio inesistente per mancanza del requisito della diversità di sesso, o quanto meno radicalmente nullo, posto che il coniuge viene messo in condizione di cadere nell'errore di cui all'art. 122 n. 1 c.c. (gli interventi chirurgici non conferiscono infatti gli organi necessari per svolgere le funzioni copulative e generative dell'altro sesso). Di qui, ad avviso della Corte rimettente, la lesione "dei principi costituzionali sull'istituto matrimoniale e circa il rispetto della persona dell'altro coniuge, ingannato da siffatto comportamento".
Sotto il profilo, poi, della tutela della salute e dell'integrità psico-fisica del transessuale (art. 32 Cost.), la Corte rimettente sosteneva che gli interventi chirurgici diretti ad eliminare la dissociazione tra soma e psiche "finiscono per complicare l'anormalità del soggetto" in quanto da un lato riescono ad attribuire un sesso diverso dall'originario solo in modo "parziale e sostanzialmente apparente", e dall'altro privano irreversibilmente l'individuo della funzione endocrina testicolare e della capacità procreativa.
Quanto, infine, all'art. 5 l. 164/82, la Corte rimettente assumeva che tale norma, precludendo in modo assoluto ai terzi di conoscere i dati anagrafici originari del transessuale, "pone in pericolo delle irrinunziabili esigenze di certezza (ai fini del matrimonio e di altri importanti aspetti della vita di relazione), che appaiono prevalenti su quelle della riservatezza": le quali ultime possono essere, invero, "in certa misura salvaguardate attraverso il sistema dell'autorizzazione giudiziale".
dell'attribuzione del sesso", atteso che essa non contrasta con l'art.
185 dell'ordinamento dello stato civile (r.d. 9 luglio 1939, n. 1238) "il quale prevede espressamente che l'ufficiale di stato civile possa rilasciare copia integrale dell'atto quando ne è fatta espressa richiesta, previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica (v. art. 13 r.d. cit.). D'altra parte, la tutela di chi ha contratto matrimonio col transessuale ignorando la vicenda relativa alla rettificazione è assicurata dalla già rilevata possibilità di ottenerne l'annullamento per errore sulle qualità del coniuge. :
I disposti di legge indubbiati prevedono rispettivamente "la rettificazione di cui all'art. 454 del codice civile" anche "in forza di sentenza di Tribunale passata in giudicato che attribuisce ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenuta modificazione dei suoi caratteri sessuali" (art.
Resta così chiarito che la Corte di cassazione censura i disposti di legge sopra specificati soltanto in quanto o, se si vuole, nella parte in cui consentono di rettificare l'attribuzione di sesso anche nelle ipotesi di transessualismo.
Transessuale, secondo la dottrina medico-legale, viene considerato il soggetto che, presentando i caratteri genotipici e fenotipici di un determinato sesso (ma alcuni autori preferiscono parlare di "genere") sente in modo profondo di appartenere all'altro sesso (o genere), del quale ha assunto l'aspetto esteriore ed adottato i comportamenti e nel quale, pertanto, vuole essere assunto a tutti gli effetti ed a prezzo di qualsiasi sacrificio.
Il desiderio invincibile del transessuale di ottenere il riconoscimento anche giuridico dell'appartenenza all'altro sesso si esprime, da parte sua, nella volontà di sottoporsi ad intervento chirurgico demolitorio e ricostruttivo che operi, per quanto possibile, la trasformazione anatomica (degli organi genitali); intervento visto come una liberazione, in quanto la presenza dell'organo genitale (del sesso rifiutato) dà luogo a disgusto ed a stati di grave sofferenza e di profonda angoscia.
Invero, allo stadio attuale delle conoscenze scientifiche, si riconosce che la sindrome transessuale non può essere efficacemente curata né con terapie ormonali né con interventi di psicoterapia e che soltanto l'operazione chirurgica, demolitoria-ricostruttiva, può dare risultati positivi, come è stato verificato nella grande maggioranza dei casi considerati.
Nel transessuale, infatti, l'esigenza fondamentale da soddisfare è quella di far coincidere il soma con la psiche (come ebbe ad esprimersi il Bundesverfassungsgericht nella nota sentenza dell'11 aprile 1978), ed a questo effetto, di norma, è indispensabile il ricorso all'operazione chirurgica.
Il transessuale sul quale sia stata operata la trasformazione anatomica degli organi genitali è capace, di regola, di normali rapporti sessuali con un partner dell'altro sesso (quello cioè al quale egli era originariamente ascritto), mentre gli è preclusa, sempre allo stato attuale delle conoscenze e capacità scientifiche, la facoltà di generare.
Ciò che conta, però, è che l'intervento chirurgico e la conseguente rettificazione anagrafica riescono nella grande maggioranza dei casi, come si è detto, a ricomporre l'equilibrio tra soma e psiche, consentendo al transessuale di godere una situazione di, almeno relativo, benessere, ponendo così le condizioni per una vita sessuale e di relazione quanto più possibile normale.
Conclusivamente, si deve riconoscere che il legislatore è intervenuto, senza certamente né provocarla né agevolarla, su di una realtà fenomenica nota, anche se di dimensioni quantitative assai modeste, per apprestare adeguata tutela ai soggetti affetti da sindrome transessuale.
E poiché il transessuale, più che compiere una scelta propriamente libera, obbedisce ad una esigenza incoercibile, alla cui soddisfazione è spinto e costretto dal suo "naturale" modo di essere, il legislatore ha preso atto di una simile situazione, nei termini prospettati dalla scienza medica, per dettare le norme idonee, quando necessario, a garantire gli accertamenti del caso ovvero a consentire - sempre secondo le indicazioni della medicina - l'intervento chirurgico risolutore, e dare, quindi, corso alla conseguente rettificazione anagrafica del sesso.
In definitiva, la legge n. 164 del 1982 si è voluta dare carico anche di questi "diversi", producendo una normativa intesa a consentire l'affermazione della loro personalità e in tal modo aiutarli a superare l'isolamento, l'ostilità e l'umiliazione che troppo spesso li accompagnano nella loro esistenza.
Così operando il legislatore italiano si è allineato agli orientamenti legislativi, amministrativi e giurisprudenziali, già affermati in numerosi Stati, fatti propri, all'unanimità dalla Commissione della Corte Europea dei Diritti dell'uomo (decisione 9 maggio 1978, nel caso Daniel OostenWijck contro Governo belga) e la cui adozione in tutti gli Stati membri della comunità è stata caldeggiata con una proposta di risoluzione presentata al Parlamento Europeo nel febbraio 1983.
La legge n. 164 del 1982 si colloca, dunque, nell'alveo di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori, di libertà e dignità, della persona umana, che ricerca e tutela anche nelle situazioni minoritarie ed anomale.
Il giudice rimettente afferma quindi la rilevanza "del punto di vista sostanziale" delle proposte questioni di legittimità, in relazione agli artt. impugnati (1 e 5) in quanto "l'attuale formula normativa" di essi "è potenzialmente idonea a conferire alla parte della presente causa... un arco di diritti e di comportamenti con carattere di novità e di gravità, nella sua condizione individuale e nella sua vita di relazione".
Neppure la "potenziale" (e perciò meramente eventuale) idoneità di una data "formula normativa" a produrre determinati effetti giuridici esime dal valutare se la specifica norma sia applicabile nel giudizio a quo e se quegli effetti si siano, in esso, prodotti.
Deve cioè farsi corretta applicazione dell'art. 23 della legge n.
87 del 1953, tenendo presente, come risulta dall'ordinanza di rimessione e dagli atti processuali, che nel giudizio a quo è dedotta la domanda, proposta anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 164 del 1982, da un soggetto transessuale al fine di ottenere la rettificazione dell'attribuzione di sesso; che nel corso del medesimo giudizio era già stata svolta l'istruttoria ed esperita la consulenza tecnica, prevista dalla normativa sopravvenuta; che l'attore, celibe, era affetto da impotenza generandi prima ancora di essersi sottoposto, all'estero, ad intervento chirurgico demolitorio-ricostruttivo.
La questione va perciò dichiarata inammissibile per irrilevanza.
La disposizione di legge denunziata ha carattere e portata generali, innovando - in parte qua - la normativa contenuta nell'art.
454 del codice civile. Essa riguarda tutte le ipotesi di rettificazione giudiziale dell'attribuzione di sesso, in quanto accertato diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, a seguito di intervenute modificazioni dei caratteri sessuali dell'interessato, senza, peraltro, che il disposto in esame prenda in considerazione il modo in cui le modificazioni medesime si sono verificate, se naturalmente ovvero a seguito di intervento medico-chirurgico.
Quest'ultima ipotesi è specificamente disciplinata dall'art. 3 del medesimo testo normativo, dove è prevista, come necessaria, l'autorizzazione con sentenza del Tribunale adito, che, accertata l'effettuazione del trattamento autorizzato, dispone la rettificazione in camera di consiglio.
Il successivo art. 4, secondo comma, prevede, per quanto può rilevare ai fini del presente giudizio, che la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso "provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso. Si applicano le disposizioni del codice civile e della legge 1 dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni".
Coerentemente, il giudice a quo, non ritiene neppure ipotizzabile il mutamento di sesso del transessuale, dal momento che la nuova identità sessuale conseguente alla modificazione anatomica ottenuta con l'intervento chirurgico è puramente apparente in quanto non dovuta a cause naturali.
Si è già confutata questa tesi (sub 3 e 4). Qui vale soltanto rilevare che, tale essendo il presupposto di tutte le censure avanzate dal giudice a quo, le sue argomentazioni si risolvono, per lo più, in mere petizioni di principio.
579 e 580 cod. pen.") posti a tutela della persona umana.
La questione non è fondata.
Anche a tacere del rilievo che il principio dell'indisponibilità del proprio corpo è salvaguardato, nella legge in esame, dalla necessità del previo intervento autorizzatorio del Tribunale (ma tale disposto - art. 3 - non è applicabile nel giudizio a quo), resta comunque che, per giurisprudenza costante, gli atti dispositivi del proprio corpo, quando rivolti alla tutela della salute, anche psichica, devono ritenersi leciti. La natura terapeutica che la scienza assegna all'intervento chirurgico - e che la legge riconosce - nella fattispecie considerata ne esclude la illiceità, mentre le norme che lo consentono, dettate a tutela della persona umana e della sua salute "fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività" non offendono per certo i parametri costituzionali invocati.
Ciò vale anche in relazione al diverso profilo, enunciato dal giudice a quo (che lo svilupperà nello svolgimento di altre questioni correlate a differenti parametri) con riguardo alle persone che nella vita di relazione entrano in rapporto con il transessuale il quale abbia ottenuto la dichiarazione giudiziale di mutamento di sesso.
Non si vede, infatti, quale possa essere il diritto fondamentale della persona che viene offeso quando un soggetto entra in rapporto con il transessuale che abbia vista riconosciuta la propria identità e conquistato - per quanto possibile - uno stato di benessere in cui consiste la salute; bene, quest'ultimo che la Costituzione, come si è ricordato, considera "interesse della collettività".
Che se la censura fosse da ritenersi proposta in riferimento al solo art. 2 Cost., e la si volesse, in questi termini, ritenere ammissibile, certo è che tale disposto non è violato quando e per il fatto che sia assicurato a ciascuno il diritto di realizzare, nella vita di relazione, la propria identità sessuale, da ritenere aspetto e fattore di svolgimento della personalità. Correlativamente gli altri membri della collettività sono tenuti a riconoscerlo, per dovere di solidarietà sociale.
Quanto, infine, al turbamento dei rapporti sociali che il giudice a quo sembra adombrare in conseguenza della rettificazione dell'attribuzione di sesso del transessuale, pur essendo arduo individuare il parametro di riferimento, è certo che il far coincidere l'identificazione anagrafica del sesso alle apparenze esterne del soggetto interessato o, se si vuole, al suo orientamento psicologico e comportamentale, favorisce anche la chiarezza dei rapporti sociali e, così, la certezza dei rapporti giuridici.
Da un lato, cioè, prende in considerazione, l'ipotesi del transessuale che abbia contratto matrimonio prima di aver ottenuto la dichiarazione giudiziale di rettificazione dell'attribuzione di sesso, e, dall'altro, si prospetta la diversa ipotesi del transessuale che contragga o celebri matrimonio dopo la dichiarazione giudiziale medesima.
Le questioni così prospettate sono però chiaramente inammissibili per due ordini di considerazioni.
Anzitutto, perché lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato col rito religioso è provocata non dalla rettificazione anagrafica dell'attribuzione di sesso, di cui all'art. 1 della legge impugnata, ma dalla sentenza che tale rettificazione dispone (art. 454 del codice civile; art. 4 della legge 164 del 1982).
In secondo luogo la norma o meglio le norme censurate vengono indubbiate sulla base della ricorrente argomentazione per cui, essendo il mutamento di sesso del transessuale meramente apparente, di talché costui continua, in realtà, ad appartenere al sesso originario, lo sconvolgimento dell'"ordine naturale della società familiare" conseguente alla rettificazione giudiziale dell'identità sessuale, del tutto ingiustificata, offenderebbe il dedotto parametro costituzionale sia nell'ipotesi di scioglimento del precedente matrimonio sia qualora il transessuale, ottenuta la rettificazione giudiziale, contraesse (nuovo) matrimonio.
Ora a tacere della considerazione che, nella prima delle ipotesi considerate, l'ordine naturale della società familiare è sconvolto non dalla rettificazione anagrafica del mutamento di sesso e neppure dalla sentenza che lo riconosce, ma dalla sindrome transessuale da cui è affetto il soggetto interessato, limitandosi il legislatore a disciplinare gli effetti giuridici di una situazione di fatto preesistente, che impone, operata la trasformazione anatomica, lo scioglimento del matrimonio tra persone (divenute) dello stesso sesso; a tacer ancora che, nella seconda ipotesi, il giudice a quo, quando non prospetta conseguenze meramente eventuali e di fatto del riconosciuto mutamento di sesso, per le quali, peraltro, l'ordinamento prevede adeguati rimedi (ci si riferisce alla circostanza che il transessuale abbia taciuto al coniuge la propria condizione), perviene ad affermazioni erronee, come nel passo in cui sostiene che il transessuale dopo l'intervento chirurgico non ha capacità copulativa, o in quello dove assume addirittura l'inesistenza del matrimonio da costui contratto, e così arbitrariamente attribuisce alla capacità generativa il carattere di requisito essenziale per la validità e l'esistenza stessa di tale matrimonio; decisivo è il rilievo che l'attore nel giudizio a quo non ha mai contratto matrimonio, mentre la circostanza che egli possa contrarlo in futuro, ottenuta che avesse la rettificazione giudiziale dell'attribuzione del sesso, è puramente eventuale.
A parte che anche il transessuale, ove mai avesse avuto figli da un matrimonio in precedenza contratto o dovesse averne - ma non da lui generati - dal "nuovo" matrimonio, sarebbe tenuto all'adempimento degli obblighi (di mantenimento, educazione ed istruzione) posti dalla legge a carico dei coniugi, (secondo anche la specifica previsione di cui all'art. 4 del testo normativo denunziato), certo è che il giudizio a quo riguarda un soggetto incapace di procreare già prima dell'intervento chirurgico e che non risulta abbia avuto o abbia figli adottivi.
Né la conclusione di inammissibilità può cambiare perché la questione è prospettata in modo tale da ritenere illegittimo non già il semplice fatto che il transessuale possa svolgere le funzioni di genitore, anzi di genitrice, nella eventuale (nuova) famiglia, ma per l'altrettanto eventuale accavallarsi di funzioni parentali di segno diverso nella famiglia che il transessuale eventualmente costituisse rispetto a quelle esercitate nella (non mai esistita) "vecchia" famiglia. L'assenza di prole, infatti, toglie, nel caso in esame, qualunque rilevanza alla questione così sollevata.
6 e 7 della legge denunziata.
Poiché il giudice a quo ha considerato irrilevanti le predette questioni e poiché, nella motivazione delle questioni proposte concernenti gli artt. 1 e 5 della legge impugnata, non vi è riferimento alcuno all'art. 3 Cost. ritiene questa Corte di non potere e dovere pronunciarsi al riguardo.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere