Pronuncia 254/1985 — Rel. Giovanni Conso
ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 81, secondo comma, e 158 del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 14 maggio 1985 il Giudice relatore Giovanni Conso. :
Secondo il giudice a quo, l'art. 158 del codice penale, imponendo "ai fini della determinazione della prescrizione, una considerazione unitaria dei vari reati uniti dal vincolo della continuazione", impedisce l'estinzione dei reati che, autonomamente considerati, sarebbero già prescritti: di conseguenza, "contrariamente allo spirito della legge" (soprattutto dopo la recente modifica dell'art. 81 del codice penale), "l'autore di una pluralità di reati in continuazione finisce con l'essere trattato, per quanto attiene alla prescrizione, in misura più severa di quanto avvenga per l'autore di un concorso materiale di reati".
Di qui il contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione: per l'irragionevolezza del diverso trattamento, ai fini della prescrizione, fra concorso materiale di reati e reato continuato, istituto che appare ispirato "al principio di assicurare all'autore di una pluralità di reati in continuazione un trattamento penale meno severo di quello assicurato dalla legge all'autore di una pluralità numericamente corrispondente di reati non uniti dal vincolo della continuazione"; per l'irragionevolezza della diversa operatività dell'amnistia rispetto alla prescrizione, essendo ammessa per la prima e non per la seconda la scissione del reato continuato al fine di consentire la declaratoria di estinzione del reato; per la scelta cui è costretto l'imputato fra il sostenere l'esistenza della continuazione, rinunciando a beneficiare della prescrizione per i reati in ordine ai quali non è ancora trascorso il relativo termine, e il rinunciare alla continuazione "per ottenere la prescrizione accettando... le più gravose conseguenze del concorso materiale".
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 22 febbraio 1978.
È intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
In relazione alla dedotta violazione dell'art. 3 della Costituzione, l'Avvocatura rileva che la regola fissata dall'art. 158 del codice penale costituisce il risultato di una scelta operata dal legislatore, scelta non censurabile perché fondata su considerazioni da ritenersi "logiche e ragionevoli", se è vero che la giustificazione della prescrizione del reato viene da taluno individuata nella presunzione che il trascorrere del tempo comporti l'affievolimento dell'allarme sociale suscitato dal reato, ovvero faccia venir meno la pericolosità sociale del reo; situazione certamente non ipotizzabile allorché il successivo fatto criminoso sia legato ai precedenti dal nesso della continuazione. In tal caso l'allarme sociale verrebbe ad essere risvegliato, anzi aggravato, così da confermare la permanente ed integra pericolosità del reo (con conseguente impossibilità di confronto della previsione dell'art. 158 del codice penale con le fattispecie nelle quali la legge stabilisce la scissione delle singole violazioni costituenti reato).
Quanto alla pretesa violazione dell'art. 24 della Costituzione, l'Avvocatura, rilevata l'assenza di ogni motivazione sul punto, afferma che, anche se il giudice a quo si fosse richiamato a quella teoria - peraltro contrastata - la quale vede nella prescrizione un rimedio all'inevitabile usura derivante per ogni elemento di prova dal trascorrere del tempo, la questione sarebbe comunque infondata, ben potendo ritenersi che la prova del fatto reato, il quale sia stato seguito da altri fatti analoghi legati dal vincolo della continuazione, risulti più agevole rispetto alla prova di un episodio criminoso rimasto isolato.
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 18 luglio 1979.
È intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, la quale, riproducendo le precedenti deduzioni, ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata. :
Una delle due ordinanze - quella emessa dal Pretore di Roma - indica nel dispositivo, accanto all'art. 158, primo comma, l'art. 81, secondo comma, dello stesso codice penale.
Ma l'indicazione non avviene con il proposito di coinvolgere tale precetto nella declaratoria di illegittimità costituzionale perseguita, bensì soltanto perché l'art. 81, secondo comma, è la norma cui la parte denunciata dell'art. 158, primo comma, inevitabilmente rimanda.
Come questa Corte ha avuto modo di precisare con riguardo ad un'altra questione in materia di reato continuato, la rilevanza presuppone "che il giudice indichi nella sua ordinanza gli elementi per i quali ritiene di propendere per la effettiva sussistenza nella specie in esame del vincolo unificatore dell'unico disegno criminoso tra i fatti giudicati e quelli da giudicare" (v. la pronuncia n. 305 del 1983).
Sintomaticamente emanata subito dopo l'apertura del dibattimento, l'ordinanza del Pretore di Roma si limita, invece, ad ipotizzare che l'imputato "in caso di condanna, potrebbe chiedere che venga considerata la continuazione tra i due reati contestati", così da prospettare come mera eventualità sia la condanna sia la stessa richiesta di applicazione dell'art. 81, secondo comma, del codice penale.
In mancanza del necessario requisito dell'attualità (v. anche la sentenza n. 300 del 1983), la questione va dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza.
Con la prima censura si deduce "l'irragionevolezza della discriminazione" tra due cause estintive analoghe negli effetti, quali la prescrizione e l'amnistia: mentre ai fini di quest'ultima "il reato continuato va scisso poiché l'applicabilità del beneficio va esaminata in rapporto a ciascuna azione delittuosa considerata separatamente dalle altre", ai fini della prescrizione il reato continuato è oggetto di considerazione unitaria. Con l'altra censura si deduce "l'irragionevolezza di un trattamento" meno favorevole per l'autore di una pluralità di fatti uniti dal vincolo della continuazione "rispetto all'ipotesi in cui gli stessi fatti si pongono in regime di semplice concorso materiale": mentre nella prima ipotesi la prescrizione decorre dalla cessazione della continuazione, nella seconda opera il più generale criterio che ricollega la decorrenza del termine per la maturazione di tale causa estintiva ad ogni singolo fatto criminoso.
Nessuna delle censure è, però, fondata.
217 del 1972 e n. 108 del 1973), nell'intento di mitigare l'eccessiva severità del concorso materiale di reati. Ma gli eccessi rigoristici cui si è voluto ovviare con la previsione del reato continuato sono gli eccessi inerenti alla determinazione della pena da irrogare in concreto. Prova ne sia che la norma-base del reato continuato si preoccupa, sotto il profilo degli effetti, soltanto di fissare la massima pena irrogabile: cioè, "la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo", con l'ulteriore limite - oggi chiaramente esplicitato (v. art. 81, terzo comma, del codice penale, come sostituito ad opera dell'art. 8 del decreto legge 11 aprile 1974, n. 99, convertito nella legge 7 giugno 1974, n. 220) - derivante dall'impossibilità di infliggere una pena che superi quella che sarebbe applicabile alla stregua delle disposizioni relative al concorso materiale di reati.
Da tutto ciò consegue che nei riguardi di ogni altro effetto giuridico il legislatore non viene a trovarsi affatto vincolato ad adottare sempre e comunque un trattamento più favorevole al reo. Il che significa, al tempo stesso, che il legislatore resta libero di considerare il reato continuato ora come un tutto unitario ora come una pluralità scomponibile di reati, salvo il solo limite di non addivenire a scelte viziate da irrazionalità. A far escludere che tale limite sia stato superato nel caso dell'art. 158, primo comma, del codice penale contribuisce in modo determinante il ruolo che, ai fini dell'integrazione del reato continuato, esplica il requisito rappresentato dal "medesimo disegno criminoso": ciò specialmente dopo l'innovazione apportata dal già ricordato decreto legge 11 aprile 1974, n. 99, convertito nella legge 7 giugno 1974, n. 220, al secondo comma dell'art. 81 del codice penale, nel senso di ampliarne l'ambito di applicazione sino a ricomprendervi anche violazioni di "diverse" disposizioni di legge (cosiddetto reato continuato eterogeneo).
Come dottrina e giurisprudenza hanno immediatamente rilevato con larga sintonia di accenti, il medesimo disegno criminoso è ormai il solo requisito dal quale viene ad emergere la distinzione tra il reato continuato ed il semplice concorso materiale di reati, donde la necessità di determinare concretamente tale requisito con la dovuta precisione. Ricollegare la decorrenza della prescrizione al cessare della continuazione, e, quindi, dell'effettivo estrinsecarsi del medesimo disegno criminoso, significa tener conto di un elemento di reale consistenza, anzi dell'essenziale elemento che caratterizza il reato continuato: un elemento, per giunta, ben utilizzabile ai fini della prescrizione, legata com'essa è al venir meno di quell'"allarme della coscienza sociale" che ogni fatto criminoso provoca e che il persistente tradursi di un medesimo disegno in più comportamenti criminosi contribuisce a mantenere fermo o addirittura ad acuire.
Non può, dunque, dirsi irrazionale la norma che, in presenza di più fatti uniti dal vincolo della continuazione, ricollega il decorrere del termine della prescrizione alla più recente manifestazione del disegno criminoso in cui si sostanzia tale vincolo.
Né basta certo a smentire la suddetta conclusione il fatto che nel 1971 vi sia stata da parte del Senato l'approvazione di un progetto di riforma del codice penale contenente una nuova versione dell'art. 158, senza alcun riferimento al reato continuato.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere