Pronuncia 85/1985 — Rel. Brunetto Bucciarelli Ducci
ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge 12 novembre 1976, n. 751 (Norme per la determinazione e riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e precedenti e altre disposizioni in materia tributaria), promossi con ordinanze emesse il 9 maggio 1977, il 9 dicembre 1977, il 12 ottobre 1977, il 7 giugno 1978 e il 13 marzo 1979 dalle Commissioni tributarie di 1 grado di Verbania, Latina, Como, Milano e Pistoia, iscritte al n.
427 del registro ordinanze 1977, ai nn. 143, 328 del registro ordinanze 1978, ai nn. 89 e 839 del registro ordinanze 1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 306 dell'anno 1977, nn. 138 e 271 dell'anno 1978, n. 112 dell'anno 1980 e n. 56 dell'anno 1981.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1985 il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci. :
Secondo i giudici a quibus tale disposizione violerebbe i principi di uguaglianza e di proporzionalità della imposizione alla capacità contributiva, in quanto, nei casi in cui, come in quelli di specie, sussistono redditi imponibili di un solo genitore e del figlio, il primo è sottoposto al cumulo dei due redditi, con conseguente aliquota maggiore; mentre quando anche la madre del minore sia titolare di reddito, sia pur minimo, il reddito del figlio si cumula per metà con quello di ciascuno dei genitori, che viene quindi assoggettato ad una aliquota inferiore.
Risulterebbero quindi violati secondo il giudice a quo: il principio della proporzionalità dell'imposizione alla capacità contributiva (art. 53 Cost.); quello dell'uguaglianza giuridica dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.); della loro parità di doveri nel mantenere, istruire ed educare i figli (art. 30 Cost.); della tutela della famiglia e dell'agevolazione dei compiti relativi (art. 31 Cost.), per il maggiore onere tributario che deriva dal concorso dei redditi in capo al solo genitore reddituario.
Ragionevole appare, infatti, secondo l'Avvocatura dello Stato, la scelta del legislatore di imputare i redditi dei figli minori in parti uguali al reddito complessivo di ciascuno dei coniugi. Altrimenti - si argomenta - dividendo per metà, nell'ipotesi in cui uno dei genitori non abbia alcun reddito, si esonererebbe dall'imposizione tributaria la metà del reddito dei figli. L'Avvocatura osserva, inoltre, che le norme - di carattere peraltro transitorio - non contrastano con il sistema normale relativo alla cumulabilità dei redditi dei figli minori, ai sensi dell'art. 4, lett. b), d.P.R. 29 settembre 1973, n.
597 (che dispone che al reddito del contribuente si cumulano i redditi dei figli minori non emancipati con lui conviventi, compresi i figli naturali, i figli adottivi, gli affiliati e i figli dell'altro coniuge; dei quali cioè il contribuente abbia sostanzialmente la disponibilità) e dell'art. 4, lett. e), Legge 13 aprile 1977, n. 114, emanato dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto di famiglia, il quale dispone che i redditi dei beni dei figli minori soggetti all'usufrutto legale dei genitori siano imputati per metà del loro ammontare netto a ciascun genitore, e che se vi sia un solo genitore o se ad uno solo spetti l'usufrutto legale, i redditi gli siano imputati per l'intero ammontare. :
Anche questo profilo, tuttavia, viene ad essere ricompreso nel principio affermato nella citata sentenza di questa Corte n. 266 del 1983, secondo il quale compete al legislatore apprestare adeguati rimedi ai possibili effetti distorsivi del sistema di tassazione separata del reddito dei coniugi, operando le più convenienti scelte normative nell'ambito del suo potere discrezionale, il cui esercizio si sottrae al sindacato di legittimità costituzionale tutte le volte che non sconfini nell'irrazionalità o nell'arbitrio. E la scelta del legislatore con la norma impugnata "non è censurabile - si legge nella sentenza - in sede di legittimità costituzionale perché trova razionale giustificazione nel proposito di non conferire soggettività tributaria al coniuge privo di reddito solo per effetto della sussistenza di reddito proprio dei figli minori".
Anche tale questione risulta pertanto manifestamente infondata.
La prima questione - come si è detto - è stata già risolta dalla sentenza di questa Corte più volte citata n. 266 del 1983 e conseguentemente va dichiarata manifestamente infondata.
La seconda, per il diverso profilo con cui le norme vengono denunciate, si presenta in modo del tutto diverso in quanto censura il criterio di attribuire al reddito dei genitori quello dei figli minori provenienti da attività lavorative. La questione tuttavia è da ritenersi infondata, proprio alla luce dei principi affermati da questa Corte nelle sue precedenti decisioni (sentenze nn. 76 e 266 del 1983).
Infatti, dovendo il legislatore adattare in via transitoria, e quindi limitatamente ai redditi per gli anni 1974 e precedenti, la preesistente normativa al nuovo sistema di tassazione separata del reddito dei coniugi, rientrava pienamente nell'ambito della sua scelta discrezionale rispettare, per quanto riguardava il reddito dei figli minori, il criterio di tassazione all'epoca vigente, quale era definito dall'art. 4, lett. b) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, che imputava al padre, ai fini della determinazione del reddito complessivo, "i redditi dei figli minori non emancipati conviventi con il contribuente, compresi i figli naturali, i figli adottivi, gli affiliati e i figli dell'altro coniuge".
Senza toccare, quindi, il criterio generale di imputare ai genitori i redditi dei figli minori, il legislatore si è limitato ad attribuirli per metà a ciascuno di essi, purché titolare di reddito proprio. Né infirmava la razionalità della sua scelta l'intervenuta riforma del diritto di famiglia, a seguito della legge 19 maggio 1975, n. 151, dal momento che si trattava di regolare in via transitoria la tassazione relativa al 1974 ed agli anni precedenti; quindi ad un'epoca anteriore alla sopraggiunta riforma.
Del tutto razionale - rispetto al sistema normativo vigente nel periodo considerato - era pertanto il criterio adottato dal legislatore con la norma impugnata ed esorbita, quindi, dal giudizio di questa Corte sindacare l'esercizio del suo potere discrezionale.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
328/1978).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere