Pronuncia 41/1986 — Rel. Virgilio Andrioli
ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 328 codice procedura civile promossi con le seguenti ordinanze:
301 c.p.c., ha giudicato rilevante e, in riferimento all'art. 24 Cost., non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 328 c.p.c. nella parte in cui non prevede l'interruzione del termine di cui all'art. 325 c.p.c. nell'ipotesi di sopravvenuta morte o impedimento del procuratore.
2.1. - Nessuna delle parti dei giudizi a quibus si è costituita avanti la Corte né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
2.2. - L'incidente iscritto al n. 606/1978, dapprima assegnato alla adunanza del 10 dicembre 1985 in camera di consiglio nel corso della quale il giudice Andrioli aveva svolto la relazione, è stato rinviato alla adunanza del 4 febbraio 1986 al fine di contestuale deliberazione, preliminare alla quale ha svolto unitaria relazione il giudice Andrioli il successivo 5. :
3.1. - La obiettiva connessione se non la identità dei due incidenti iscritti ai nn. 606/1978 e 560/1985 ne impone contestuale deliberazione.
3.2. - Ambo i giudici a quibus prospettano il dubbio di violazione del diritto di difesa, garantito dall'art. 24 comma secondo Cost., che riuscirebbe perpetrata per non considerare l'art. 328 c.p.c. motivi di interruzione del termine breve di impugnazione di sentenza la morte o l'impedimento del procuratore costituito, e il sospetto non può non giudicare fondato chiunque consideri che l'esercizio del ministero del difensore costituito, in giudizi nei quali il ministero medesimo è necessario, non contribuisce alla difesa del cliente in misura minore della attività della parte stessa cui è inibito difendersi di persona.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 606/1978 e 560/1985, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 328 c.p.c. nella parte in cui non prevede tra i motivi di interruzione del termine di cui all'art. 325 c.p.c. la morte la radiazione e la sospensione dall'albo del procuratore costituito, sopravvenute nel corso del termine stesso.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE PESCATORE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere