Pronuncia 9/1986 — Rel. Oronzo Reale
ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 244 del codice civile in relazione all'art. 235 stesso codice, promossi con le seguenti ordinanze:
Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice relatore Oronzo Reale.
Ritenuto che, con ordinanza in data 24 aprile 1980 (n. 250 del reg. ord. 1985) il tribunale di Savona ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 244, secondo comma, in relazione all'art. 235 del codice civile, nella parte in cui non prevede, in caso di adulterio della moglie, che il termine di proposizione dell'azione di disconoscimento di paternità da parte del marito possa decorrere, oltre che dalla nascita del figlio, anche dal momento in cui il marito stesso venga successivamente a conoscenza dell'adulterio, assumendo violati gli artt. 3 e 24 della Costituzione; che la medesima questione viene altresl' sollevata dal tribunale di Napoli con ordinanza emessa in data 30 novembre 1983 (n. 870 del reg. ord. 1984); che lo stesso tribunale di Savona, con altra ordinanza in data l giugno 1984 (n. 1277 del reg. ord. 1984), nel sollevare analoga questione, estende la censura di incostituzionalità della normativa a tutti i " fatti che rendono ammissibile il disconoscimento "; che i relativi giudizi attinenti alla stessa norma possono essere insieme decisi; considerato che questa Corte, con la sentenza n. 134 del 1985 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 244, secondo comma, del codice civile, nella parte in cui non dispone, per il caso previsto dal n. 3 dell'art. 235 dello stesso codice, che il termine per l'azione di disconoscimento decorra dal giorno in cui il marito è venuto a conoscenza dell'adulterio della moglie, il che impone di dichiarare la manifesta indatezza della questione di costituzionalità, sollevata in termini coincidenti dalle ordinanze oggi esaminate, peraltro tutte antecedenti alla ricordata sentenza; che con riferimento all'ordinanza del tribunale di Savona (n. 1277 del reg. ord. 1984) con cui si estende la censura a tutti i casi in cui il disconoscimento di paternità è ammesso, occorre rilevare che, come risulta dal testo stesso dell'ordinanza de qua, nella specie il giudizio a quo riguardava un caso di disconoscimento per adulterio; che, conseguentemente, la questione di costituzionalità concernente casi diversi da quello oggetto del giudizio nel corso del quale la stessa è stata sollevata si appalesa inammissibile perché manifestamente irrilevante.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
134 del 1985);
1984) di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 gennaio 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
GIOVANNI VITALE - Cancelliere